Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3258


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)
Presentata il 28 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende disciplinare una nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno dell'immobile destinato ad abitazione. L'attività di home restaurant è un'attività innovativa che potrebbe permettere lo sviluppo dell'economia in molte regioni della nostra penisola e soprattutto in quelle del Mezzogiorno. Si tratta di un'attività che può offrire ai turisti, e non solo, un servizio tipico valorizzando, al contempo, il patrimonio enogastronomico locale, nonché favorendo lo sviluppo di nuova occupazione. È noto che il nostro Paese è caratterizzato in ogni regione da prodotti enogastronomici tipici che sono riconosciuti a livello mondiale come prodotti di alta qualità. L'Italia, infatti, è conosciuta all'estero anche per i suoi eccellenti prodotti agroalimentari che costituiscono un'attrattiva per i turisti che giungono nel nostro Paese da tutto il mondo. Valorizzare, pertanto, il nostro patrimonio, oltre che culturale, anche enogastronomico costituisce una necessità soprattutto in regioni colpite più del resto d'Italia dalla grave crisi economico-sociale che grava, nonostante i primi sintomi di ripresa, ormai da molti anni sul tessuto economico e produttivo.
      È necessario, pertanto, sperimentare nuove forme di produzione del reddito come quelle dello sviluppo degli home restaurant che possono costituire per le famiglie, soprattutto per quelle del sud d'Italia, una possibile fonte di guadagno e di aumento del proprio reddito con benefìci importanti anche per l'occupazione del nostro Paese.
      Questa proposta di legge ha lo scopo, pertanto, di disciplinare l'attività di home restaurant prevedendo anche forme di agevolazione fiscale e previdenziale per coloro che intraprendono tale attività.
      La presente proposta di legge, quindi, rappresenta per molte casalinghe, ma anche per molti giovani, una grande opportunità perché permette con minimi investimenti di esercitare un'attività che può rappresentare, come già detto, un volano per l'economia e per l'occupazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e finalità).

      1. Ai fini della presente legge, per attività di home restaurant si intende l'attività finalizzata all'erogazione del servizio di ristorazione esercitata da persone fisiche all'interno dell'immobile, di proprietà o concesso in locazione, destinato ad abitazione privata delle stesse persone fisiche.
      2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e la cultura del prodotto tipico e del territorio.

Art. 2.
(Attività di home restaurant).

      1. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte dell'immobile destinato ad abitazione di cui al medesimo comma 1.
      2. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant, i locali dell'immobile destinato ad abitazione, di cui al comma 1, devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
      3. Coloro che esercitano l'attività di home restaurant devono essere in possesso dell'attestato dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), in materia di igiene e sicurezza alimentare.
      4. L'esercizio dell'attività di home restaurant non costituisce e non necessita di alcun cambio di destinazione d'uso dell'immobile destinato ad abitazione di cui al comma 1.
      5. L'attività di home restaurant costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ad essa si

applica il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 3.
(Adempimenti).

      1. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di inizio attività.
      2. Il comune competente provvede a effettuare un apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità dell'immobile destinato ad abitazione all'esercizio dell'attività di home restaurant.

Art. 4.
(Regime fiscale).

      1. All'attività di home restaurant si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.
      2. Nel caso in cui l'attività di home restaurant da saltuaria sia trasformata in abituale ovvero al superamento di euro 10.000 di reddito annuo si applica l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono presentare la dichiarazione dei redditi, devono essere muniti di partita dell'imposta sul valore aggiunto e devono iscriversi alla gestione per gli artigiani e i commercianti istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.
(Requisiti di accesso e di esercizio).

      1. Ai soggetti che esercitano l'attività di home restaurant si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 6.
(Regime previdenziale e fiscale).

      1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro anni successivi, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui alla presente legge che abbiano un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nonché il livello minimo contributivo previsto dall'ente gestore della forma di previdenza obbligatoria alla quale sono iscritti. Per l'accredito della contribuzione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi d'imposta successivi, i soggetti di cui alla presente legge applicano il regime forfetario tributario di cui al comma 1 del presente articolo e ai commi da 55 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro.

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