Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3731


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, CATANIA, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI
Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria
Presentata il 7 aprile 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — L'articolo 49 della Costituzione riconosce il diritto dei cittadini di «associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
      Fin dai lavori dell'Assemblea costituente si è discusso sull'opportunità di regolare in modo specifico il funzionamento dei partiti politici, dando loro un esplicito riconoscimento costituzionale.
      Il dibattito vide, da una parte, coloro che chiedevano di dare ai partiti precise funzioni costituzionali e di disciplinarne la vita interna, sostenendo, come fecero Mortati e Calamandrei, che «una democrazia non può esser tale se non sono democratici anche i partiti» e, dall'altra, chi, come il Giolitti e lo stesso Togliatti, riteneva inopportuno andare oltre il riconoscimento specifico del diritto di associazione dei partiti politici, nel timore che una formulazione più specifica potesse «determinare uno svantaggio a danno dei partiti di minoranza, fornendo l'occasione di abusi da parte dei partiti più forti».
      Alla fine, la scelta adottata nella Costituzione fu quella di non attribuire espressamente una funzione costituzionale ai partiti politici, di non renderli la forma obbligata di partecipazione alla vita politica, ma solo una delle forme che i cittadini possono adottare per associarsi «liberamente» a fini politici.
      Da un lato, l'articolo 49 stabilisce che i cittadini «hanno diritto di associarsi» in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo e a questo principio è stata data attuazione, attraverso le disposizioni in materia elettorale, oggi raccolte nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che espressamente consentono – come del resto già consentiva l'articolo 80 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che disciplinò l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente – la partecipazione alle elezioni non solo di partiti, ma anche di «gruppi politici organizzati»: un'espressione, quest'ultima, che ha appunto la finalità di chiarire che i partiti non sono l'unica forma di raggruppamento utilizzabile per partecipare alle elezioni.
      Dall'altro, la libera formazione dei partiti rappresenta, per il Costituente, una forma di esplicazione della libertà di associazione di cui all'articolo 18 della Costituzione e non può, per questo, essere assoggettata a limiti incompatibili con quel diritto di libertà.
      I princìpi di libertà enunciati non impediscono, naturalmente, al legislatore di imporre particolari requisiti ai partiti, anche sotto il profilo dell'organizzazione interna, come condizione per beneficiare delle forme di finanziamento pubblico previste dall'ordinamento. E in questo senso, gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, hanno introdotto l'obbligo, per i partiti che vogliano avvalersi del finanziamento indiretto ivi previsto, di dotarsi di uno statuto conforme ai dettagliati requisiti di cui all'articolo 3 e di iscriversi nel registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4, previa trasmissione dello statuto stesso alla Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.
      Se la previsione di tali limiti per beneficiare del finanziamento pubblico appare ragionevole e coerente con il sistema costituzionale, la previsione di analoghi stringenti requisiti contenutistici per la mera partecipazione alle elezioni, o comunque per lo svolgimento dell'attività politica, non appare conforme ai princìpi costituzionali richiamati e non sembra comunque opportuna.
      La storia repubblicana dimostra, infatti, come, soprattutto in tempi recenti, sia frequente la partecipazione alle elezioni di liste presentate da movimenti e gruppi non costituiti in forma riconducibile ai partiti tradizionali o che addirittura rifiutano espressamente questa forma di partecipazione alla vita politica. Sarebbe antistorico intervenire ora con norme che ne limitassero la possibilità di concorrere, in conformità alla Costituzione, a determinare la politica nazionale.
      Per queste ragioni, la presente proposta di legge non modifica l'impostazione aperta e liberale adottata dal Costituente. Non contiene alcuna norma che stabilisca condizioni o requisiti per la partecipazione alle elezioni. Non introduce alcun limite alla libertà di chi vuole partecipare alla vita politica di determinare la forma e le regole del raggruppamento politico attraverso il quale intende farlo.
      Al contrario, nello stabilire il proprio ambito di applicazione, la proposta di legge riconosce espressamente, all'articolo 1, la libertà dei cittadini di concorrere alla politica non solo attraverso partiti iscritti nel citato registro nazionale, ma anche attraverso partiti non iscritti in tale registro o gruppi politici organizzati diversi dai partiti. Tutti questi soggetti sono compresi, quali destinatari della legge, nella più ampia e generica definizione di soggetti politici organizzati.
      Anche sotto il profilo dell'organizzazione interna, la proposta di legge riconosce la piena libertà dei soggetti politici organizzati di autodeterminarsi. L'articolo 2, comma 1, demanda, infatti, agli accordi associativi la libera definizione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione di tali soggetti.
      Libertà di associarsi liberamente non può, tuttavia, significare assenza di disciplina. Qualsiasi organizzazione o movimento politico implica il sorgere a di rapporti giuridici, attività negoziali e forme organizzative, seppure minime, che necessitano di regolamentazione: si pensi al rapporto che si instaura con il singolo iscritto, all'identificazione dei soggetti e degli organi che assumono le decisioni, ai meccanismi attraverso i quali le decisioni sono adottate, nonché alla titolarità del nome e del simbolo.
      Se, infatti, la libertà di associazione di cui all'articolo 18 e la libertà di associarsi liberamente in partiti di cui all'articolo 49 della Costituzione sono valori costituzionalmente riconosciuti, altrettanto valore costituzionale deve essere attribuito al diritto dei singoli associati, iscritti, o aderenti, e dei terzi, alla certezza dei rapporti giuridici che si instaurano all'interno e all'esterno del soggetto politico organizzato, come di qualsiasi altra struttura associativa.
      La presente proposta di legge, pertanto, identifica i princìpi generali e le norme di dettaglio applicabili ai soggetti politici organizzati, in mancanza di disposizioni degli accordi associativi.
      La finalità non è quella di modificare sostanzialmente la disciplina esistente, ma quella di raccogliere, organizzare e coordinare i princìpi generali e le regole dettati dalla giurisprudenza consolidata in materia, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e politici a tutela dei cittadini.
      Tali princìpi e regole si applicheranno comunque solo nel caso in cui la volontà degli associati e degli aderenti al soggetto politico non sia diversamente espressa nell'accordo associativo, che deve restare la fonte primaria e libera di regolamentazione di ogni organizzazione politica, fatto salvo soltanto il rispetto dei princìpi inderogabili dell'ordinamento.
      In questo senso, l'articolo 2 stabilisce in via generale, al comma 1, che «per quanto non regolato espressamente dagli accordi associativi e dalle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e le norme del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e le società, in quanto compatibili». È un principio ormai acquisito in giurisprudenza per tutte le associazioni non riconosciute, inclusi i partiti (da ultimo Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 23401 del 9 ottobre 2015), che ben si adatta a regolamentare anche tutti gli altri soggetti politici organizzati, essendo basato sull'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
      Il comma 2 dell'articolo 2 ribadisce che il contenuto dell'accordo associativo è libero e che i soggetti politici organizzati ne assicurano la trasparenza e l'accesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 149 del 2013.
      Anche le successive disposizioni dell'articolo 2, e in particolare il comma 3, seguono la medesima impostazione, rinviando alle disposizioni ordinariamente applicabili alle associazioni non riconosciute.
      Si prevede, infatti, in primo luogo, che, in assenza di disposizione degli accordi associativi, le decisioni dell'associazione sono adottate a maggioranza dall'assemblea di tutti gli associati, iscritti o aderenti (comma 3, lettera a)). Anche in questo caso, viene confermato il principio assembleare e maggioritario che, secondo la giurisprudenza, pacificamente governa le associazioni non riconosciute che non possono prescindere dall'esistenza «di un organo deliberante (assemblea) formato da tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo... a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo» (Cassazione, sentenza n. 5791 del 1981).
      Sempre il comma 3, lettera a), stabilisce che tutti gli associati, iscritti e aderenti hanno diritto ad essere convocati con congruo anticipo e informati degli argomenti all'ordine del giorno. Anche questa norma riflette un principio consolidato da tempo in giurisprudenza, in forza del quale «sebbene valga il principio maggioritario nelle deliberazioni è necessario che tutti i portatori del diritto di voto o, in genere, di partecipare al procedimento per la formazione suddetta, siano stati formalmente convocati dai competenti organi dell'ente ed avvertiti degli argomenti sui quali questi deve manifestare la sua volontà, e, in mancanza di ciò, la deliberazione va ritenuta non semplicemente invalida, ma giuridicamente inesistente» (Cassazione, sentenza n. 2492, 22 aprile 1982).
      Il comma 3, lettera b), stabilisce poi che, sempre in assenza di espressa disposizione dell'accordo associativo, l'amministrazione del soggetto politico organizzato spetta a un organo amministrativo eletto a maggioranza dall'assemblea. Questa norma è il corollario necessario del principio assembleare e maggioritario appena enunciato e della giurisprudenza richiamata in precedenza che stabilisce l'applicazione alle associazioni non riconosciute delle norme del codice civile sulle associazioni riconosciute, ove non incompatibili.
      Definiti gli organi, assembleare e di rappresentanza, del soggetto politico organizzato, il comma 3, lettera c), prevede che le deliberazioni dell'assemblea o degli altri organi del soggetto politico organizzato sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del soggetto o di qualunque associato, iscritto o aderente. Anche qui viene riflesso un principio giurisprudenziale consolidato, in forza del quale, salvo diversa previsione convenzionale, l'impugnazione delle delibere delle associazioni non riconosciute è regolata dalle norme sulle associazioni riconosciute (si veda, su una controversia riguardante la Democrazia Cristiana, la sentenza del tribunale di Roma, sezione III civile, del 26-30 giugno 2014, n. 14046, che richiama la sentenza della Cassazione n. 1408 del 4 febbraio 1993 e n. 1498 del 3 aprile 1978), fatta eccezione, ovviamente, per la legittimazione a impugnare del pubblico ministero che deve essere esclusa quando si tratti di soggetti senza personalità giuridica (Cassazione sentenza n. 2983 del 10 aprile 1990).
      La lettera d) del comma 3 detta una disciplina espressa dell'espulsione, un tema che, con riguardo ai partiti politici, è stato spesso al centro di polemiche e controversie negli ultimi anni. Anche in questo caso, la proposta di legge riprende la giurisprudenza sul punto, chiarendo, da un lato, che, in assenza di diversa disposizione dell'accordo associativo, si applica l'articolo 24 del codice civile che riserva la decisione all'assemblea e, dall'altro, che in ogni procedimento di espulsione, devono essere comunque rispettati i princìpi della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito recentemente, nella sentenza che ha deciso la controversia su un celebre caso di espulsione del tesoriere di un partito politico (tribunale di Roma, sezione III civile, 12 febbraio 2015) che «l'esclusione dal partito, comminata senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza consentire all'interessato di interloquire al riguardo deve considerarsi in contrasto con i princìpi costituzionali che tutelano la libertà di associazione e il metodo democratico» con conseguente invalidità della delibera di espulsione che deve essere annullata.
      Il comma 4 dell'articolo 2 riconosce a tutti gli associati di un soggetto politico organizzato, a prescindere dalle disposizioni dell'accordo associativo, il diritto di ricevere, su richiesta, copia dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, incluso l'elenco degli associati aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. Si ribadisce anche qui un principio consolidato, che assume particolare rilevanza quando si tratti dell'esercizio di diritti politici: quello in forza del quale tutti gli associati di un'associazione non riconosciuta hanno diritto di essere messi nelle condizioni di impugnare le decisioni degli organi del soggetto politico organizzato e, quindi, di ricevere tutte le informazioni necessarie, inclusi gli elenchi degli aventi diritto al voto, dei partecipanti alla decisione e dei votanti e tutta la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione elettronica, devono essere messe a disposizione dell'associato tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.
      Il comma 5 dell'articolo 2 ribadisce l'applicabilità a tutti i soggetti politici organizzati del regime di responsabilità delle associazioni non riconosciute, ancora una volta partendo dalla giurisprudenza.
      La Cassazione, infatti (sezione I, sentenza n. 12508 del 17 giugno 2015; sezione III, sentenza n. 29733 del 2011; sezione III, sentenza n. 25748 del 2008) ha dettato il principio di diritto secondo cui «nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti (...). Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione».
      Infine, il comma 6 dell'articolo 2 chiarisce che le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157 – che limitano ai soli casi di dolo e di colpa grave la responsabilità degli amministratori di partiti politici per le obbligazioni assunte dal partito o dal movimento – si applicano esclusivamente in favore di coloro che ricoprono la carica di amministratore del soggetto politico organizzato ai sensi dell'accordo associativo.
      L'articolo 3 della proposta di legge regola la questione della disciplina applicabile alla denominazione e al simbolo dei partiti e movimenti politici, dibattuta per molto tempo, ma ormai risolta da una consolidata giurisprudenza secondo la quale il segno distintivo, così come il nome del partito politico, è «inquadrabile nella disciplina del nome di cui all'articolo 7 codice civile, quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica. Si versa quindi in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale» (tribunale di Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione e scissione della Democrazia Cristiana, e tribunale di Roma 26 aprile 1991; tribunale di Palermo, sezione imprese, ordinanza 4 marzo 2015).
      Il comma 1 sancisce definitivamente questo principio, affermando che la denominazione e il simbolo dei partiti politici sono regolati dall'articolo 7 del codice civile.
      Ancora una volta, la titolarità e le modalità di disposizione e gestione della denominazione e del simbolo dei soggetti politici organizzati sono lasciati alla libera determinazione degli associati. Il comma 2 stabilisce però che, in mancanza di disposizione contraria nell'accordo associativo, la titolarità della denominazione e del simbolo spettano al soggetto politico, come autonomo centro di imputazione degli interessi e dei diritti «del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica», come afferma la sentenza del tribunale di Roma richiamata.
      L'articolo 4 della proposta di legge contiene due modifiche alle norme in materia elettorale finalizzate al coordinamento con le norme contenute nei primi tre articoli.
      Il comma 1, lettera a), sostituisce il primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla nuova legge elettorale (Italicum) nella parte in cui prevede l'obbligo dei partiti e gruppi politici organizzati di depositare lo statuto di cui al citato decreto-legge n. 149 del 2013.
      Con la prima modifica proposta si prevede un obbligo dei partiti e gruppi politici organizzati di depositare il proprio statuto o il diverso accordo associativo che ne regola il funzionamento, ma si elimina, con riguardo agli statuti da depositare, il riferimento al decreto-legge n. 149 del 2013.
      La finalità è, da un lato, eliminare qualsiasi rischio che un partito sia escluso dalla competizione elettorale per il solo fatto di non essere dotato di uno statuto conforme ai requisiti stabiliti dalla legge per la diversa finalità di accedere al finanziamento pubblico e, dall'altro, rendere accessibili agli elettori gli statuti e i documenti associativi dei partiti e gruppi politici organizzati che presentano liste di candidati, in modo da assicurare una piena trasparenza.
      Si introduce inoltre l'obbligo per chi presenta la lista e il contrassegno, senza essere titolare del relativo simbolo, di produrre l'autorizzazione scritta del titolare ad utilizzarlo.
      La lettera b) modifica invece il terzo comma dello stesso articolo 14 sempre in tema di contrassegni elettorali.
      La modifica introduce una tutela preferenziale per i simboli depositati dai partiti iscritti nel citato registro nazionale, prevedendo il divieto di depositare insieme alla lista di candidati un contrassegno elettorale già depositato insieme allo statuto da un altro partito al momento dell'iscrizione nel registro dei partiti.
      Sembra infatti ragionevole accordare una tutela rafforzata del simbolo ai partiti che si sottopongono all'onere di iscrizione nel registro, rispettando i requisiti previsti dalla legge.
      L'articolo 5 contiene norme finalizzate alla trasparenza finanziaria dei partiti e degli altri gruppi politici organizzati.
      Più precisamente, l'articolo ha la finalità di recepire in Italia le raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione pubblicato il 20 giugno 2014 dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa istituito nel 1999 per monitorare il rispetto da parte degli Stati membri degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dall'organizzazione.
      Il rapporto ha analizzato, nella sezione II, il tema della trasparenza del finanziamento ai partiti politici e in particolare il rispetto da parte dell'Italia di sedici raccomandazioni inserite dal GRECO in un precedente rapporto del 2012, contenente una valutazione della normativa italiana in materia di corruzione e trasparenza.
      Su sedici raccomandazioni, sette riguardavano appunto la trasparenza nel finanziamento ai partiti e dal rapporto di valutazione risulta che l'Italia ha adempiuto in modo soddisfacente a tre di queste e solo in parte alle altre quattro.
      L'articolo 5 punta a rimediare a questa situazione, introducendo le misure ulteriori che il GRECO ha richiesto per raggiungere il rispetto completo delle raccomandazioni.
      Al comma 1, si chiarisce espressamente che le disposizioni degli articoli 5 e 6 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, riguardanti rispettivamente la trasparenza e la necessità di redigere un bilancio consolidato, si applicano a tutti i soggetti politici organizzati di cui all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, ovvero i partiti e i movimenti che «abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
      Il comma 2, invece, introduce alcune modifiche alla disciplina vigente che prendono spunto dai richiamati rilievi del GRECO.
      In particolare, la lettera a), numero 1) modifica il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, estendendo l'obbligo di comunicazione alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, a cura del partito o del movimento che ha presentato la lista, anche delle erogazioni liberali sopra i 5.000 euro ricevute da candidati non eletti.
      Il numero 2) modifica il comma 3 del medesimo articolo 5, prescrivendo ai partiti di registrare l'identità di tutti i soggetti che effettuano donazioni a loro favore, anche sotto la soglia attuale di 5.000 euro. Una delle specifiche censure del GRECO riguarda infatti proprio l'assenza di un principio generale di divieto delle donazioni anonime.
      Il numero 3) modifica, invece, il comma 4 dello stesso articolo 5, estendendo l'ambito soggettivo degli obblighi di dichiarazione e di trasparenza sulle erogazioni liberali attualmente previsti solo a carico di associazioni e fondazioni «la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti».
      La modifica è duplice: da un lato si aggiungono i comitati di sostenitori e dall'altro si includono anche quegli enti la composizione dei cui organi direttivi sia determinata non solo da deliberazioni di partiti o movimenti politici, ma anche da «soggetti iscritti al medesimo partito o movimento politico». È infatti molto frequente la creazione di fondazioni da parte di parlamentari o altri iscritti a partiti politici, che svolgono attività politica in favore del partito, pur non partecipando direttamente il partito all'elezione degli organi direttivi.
      La lettera b) sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 2013, prevedendo che ai bilanci dei partiti vadano allegati non sono i bilanci delle fondazioni, associazioni e comitati, ma anche quelli dei gruppi parlamentari di riferimento, in modo da garantire un quadro di insieme. Anche qui si tratta di una norma specificamente richiesta dal GRECO.
      Infine, l'articolo 6 della proposta di legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai soggetti politici organizzati, definiti ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini della presente legge, per soggetti politici organizzati si intendono:

          a) i partiti iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di seguito denominato «decreto-legge n. 149 del 2013»;

          b) i partiti non iscritti nel registro di cui alla lettera a) e i comitati, i movimenti e i gruppi politici organizzati che:

              1) hanno presentato candidature o liste di candidati in elezioni nazionali, regionali o locali;

              2) svolgono comunque attività politica facendo uso di una denominazione e di un simbolo comuni.

Art. 2.
(Disciplina applicabile ai soggetti politici organizzati).

      1. L'ordinamento interno e l'amministrazione dei soggetti politici organizzati sono regolati liberamente dagli atti costitutivi, dagli statuti, dai regolamenti e dagli accordi, di seguito denominati «accordi associativi», tra gli associati, iscritti e aderenti, di seguito denominati «associati». Per quanto non regolato espressamente dagli accordi associativi e dalle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e le norme del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e le società, in quanto compatibili.


      2. Il contenuto dell'accordo associativo è libero e i soggetti politici organizzati ne assicurano la trasparenza e l'accesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013.
      3. Salva diversa disposizione dell'accordo associativo:

          a) le decisioni del soggetto politico organizzato sono adottate a maggioranza dall'assemblea degli associati; tutti gli associati devono essere convocati dall'organo amministrativo con congruo preavviso e informati degli argomenti all'ordine del giorno;

          b) l'amministrazione dell'associazione è affidata a un organo amministrativo nominato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla deliberazione;

          c) le deliberazioni dell'assemblea degli associati e degli altri organi del soggetto politico organizzato sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del soggetto politico organizzato o di qualunque associato;

          d) l'esclusione di un associato è deliberata dall'assemblea, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.

      4. Ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'accordo associativo e delle disposizioni di cui alla presente legge, gli associati a soggetti politici organizzati hanno sempre diritto di ricevere, su richiesta, copia dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché, ai fini dell'impugnazione delle delibere adottate dagli organi del soggetto politico organizzato, copia della delibera impugnata e di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, inclusi l'elenco degli associati aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e dei votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione effettuata con strumenti informatici o telematici devono essere messe a disposizione dell'associato che intenda impugnare la deliberazione tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.


      5. La responsabilità per le obbligazioni dei soggetti politici organizzati che non sono riconosciuti come persone giuridiche è regolata dall'articolo 38 del codice civile. Ai fini del secondo periodo del medesimo articolo 38, sono responsabili in solido con il soggetto politico organizzato coloro che hanno svolto l'attività o compiuto l'atto dal quale l'obbligazione è sorta.
      6. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, si applicano esclusivamente in favore di coloro che ricoprono la carica di amministratore del soggetto politico organizzato ai sensi dell'accordo associativo.
Art. 3.
(Denominazione e simbolo dei soggetti politici organizzati).

      1. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile.
      2. Salvo diversa disposizione degli accordi associativi:

          a) il soggetto politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

          b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso delle denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati.

Art. 4.
(Modifiche alle norme in materia elettorale).

      1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno lo statuto o altro accordo associativo

che ne regola l'organizzazione e il funzionamento. Sono altresì tenuti a depositare il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Nel caso in cui il titolare del simbolo riprodotto nel contrassegno sia un soggetto diverso dal partito o dal gruppo politico organizzato che presenta la lista, quest'ultimo deve depositare anche l'autorizzazione scritta del titolare a utilizzarlo. All'atto del deposito dell'accordo associativo e del contrassegno, deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato»;

          b) al terzo comma, dopo le parole: «usati tradizionalmente da altri partiti» sono aggiunte le seguenti: «o da gruppi politici organizzati ovvero depositati da altri partiti unitamente allo statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

Art. 5.
(Trasparenza finanziaria dei soggetti politici organizzati).

      1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 149 del 2013 e le norme vigenti in materia di trasparenza e di rendicontazione dei partiti politici si applicano ai soggetti politici organizzati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
      2. Al decreto-legge n. 149 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5:

              1) al comma 2-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime informazioni riguardanti quanto ricevuto a titolo di liberalità dai candidati non eletti sono trasmesse alla Commissione a cura e sotto la responsabilità del partito o movimento politico nelle cui liste il candidato era inserito»;

              2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I partiti sono tenuti a registrare comunque nella

propria contabilità l'identità di tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo inferiore a 5.000 euro. In caso di inadempienza ai predetti obblighi ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981»;

              3) al comma 4, le parole: «Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero da soggetti iscritti al medesimo partito o movimento politico, nonché alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati»;

          b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. A decorrere dall'esercizio 2016, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 5, comma 4. Sono altresì allegati i bilanci dei gruppi parlamentari facenti riferimento al partito o al movimento politico».

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser