Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3731 |
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai soggetti politici organizzati, definiti ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della presente legge, per soggetti politici organizzati si intendono:
a) i partiti iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di seguito denominato «decreto-legge n. 149 del 2013»;
b) i partiti non iscritti nel registro di cui alla lettera a) e i comitati, i movimenti e i gruppi politici organizzati che:
1) hanno presentato candidature o liste di candidati in elezioni nazionali, regionali o locali;
2) svolgono comunque attività politica facendo uso di una denominazione e di un simbolo comuni.
1. L'ordinamento interno e l'amministrazione dei soggetti politici organizzati sono regolati liberamente dagli atti costitutivi, dagli statuti, dai regolamenti e dagli accordi, di seguito denominati «accordi associativi», tra gli associati, iscritti e aderenti, di seguito denominati «associati». Per quanto non regolato espressamente dagli accordi associativi e dalle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e le norme del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e le società, in quanto compatibili.
a) le decisioni del soggetto politico organizzato sono adottate a maggioranza dall'assemblea degli associati; tutti gli associati devono essere convocati dall'organo amministrativo con congruo preavviso e informati degli argomenti all'ordine del giorno;
b) l'amministrazione dell'associazione è affidata a un organo amministrativo nominato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla deliberazione;
c) le deliberazioni dell'assemblea degli associati e degli altri organi del soggetto politico organizzato sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del soggetto politico organizzato o di qualunque associato;
d) l'esclusione di un associato è deliberata dall'assemblea, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'accordo associativo e delle disposizioni di cui alla presente legge, gli associati a soggetti politici organizzati hanno sempre diritto di ricevere, su richiesta, copia dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché, ai fini dell'impugnazione delle delibere adottate dagli organi del soggetto politico organizzato, copia della delibera impugnata e di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, inclusi l'elenco degli associati aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e dei votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione effettuata con strumenti informatici o telematici devono essere messe a disposizione dell'associato che intenda impugnare la deliberazione tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.
1. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile.
2. Salvo diversa disposizione degli accordi associativi:
a) il soggetto politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;
b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso delle denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati.
1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno lo statuto o altro accordo associativo
che ne regola l'organizzazione e il funzionamento. Sono altresì tenuti a depositare il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Nel caso in cui il titolare del simbolo riprodotto nel contrassegno sia un soggetto diverso dal partito o dal gruppo politico organizzato che presenta la lista, quest'ultimo deve depositare anche l'autorizzazione scritta del titolare a utilizzarlo. All'atto del deposito dell'accordo associativo e del contrassegno, deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato»;b) al terzo comma, dopo le parole: «usati tradizionalmente da altri partiti» sono aggiunte le seguenti: «o da gruppi politici organizzati ovvero depositati da altri partiti unitamente allo statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 149 del 2013 e le norme vigenti in materia di trasparenza e di rendicontazione dei partiti politici si applicano ai soggetti politici organizzati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Al decreto-legge n. 149 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime informazioni riguardanti quanto ricevuto a titolo di liberalità dai candidati non eletti sono trasmesse alla Commissione a cura e sotto la responsabilità del partito o movimento politico nelle cui liste il candidato era inserito»;
2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I partiti sono tenuti a registrare comunque nella
propria contabilità l'identità di tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo inferiore a 5.000 euro. In caso di inadempienza ai predetti obblighi ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981»;3) al comma 4, le parole: «Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero da soggetti iscritti al medesimo partito o movimento politico, nonché alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati»;
b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dall'esercizio 2016, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 5, comma 4. Sono altresì allegati i bilanci dei gruppi parlamentari facenti riferimento al partito o al movimento politico».
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.