Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3726 |
inizialmente, con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, in materia di antiriciclaggio, vietando l'uso del denaro contante con valore di trasferimento superiore a 20 milioni di lire;successivamente con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbassando il livello a 12.500 euro, portandolo poi a 5.000 euro nel 2010, ai sensi dell'articolo 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a 2.500 euro (decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011) e a 1.000 euro (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), fino all'ultima modifica con l'innalzamento a 3.000 euro stabilito dall'articolo 1, comma 898, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
I dati elaborati da The European House – Ambrosetti (2015) dimostrano, però, che non esiste correlazione alcuna tra l'imposizione di un limite all'uso del contante e la diminuzione dell'economia sommersa. Numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Regno Unito e Paesi scandinavi, infatti, non pongono limiti legali alla soglia del contante, utilizzando in compenso altri strumenti incentivanti per l'utilizzo della moneta elettronica e del mobile payment. Allo stesso modo non vi è una correlazione significativa tra l'imposizione di limiti e la propensione all'utilizzo di pagamenti cashless. Correlazione invece che esiste se si confrontano i dati di utilizzo di pagamenti elettronici pro capite con la percentuale più bassa di economia sommersa in relazione al PIL.
La lotta all'economia sommersa, dunque, risulta essere inefficace se condotta limitatamente all'individuazione di soglie di utilizzo del contante, perché è ipotizzabile che la maggior parte di essa sia riferibile a somme inferiori a 1.000 euro. Parimenti è dimostrato, invece, che all'aumentare del numero di transazioni con carte di credito o di debito, anche per somme minime, diminuisce l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL. Che la soglia sia a 1.000 o a 3.000 euro, in definitiva, non fa alcuna differenza, mentre è fondamentale spingere sulla crescita del numero di pagamenti cashless.
L'unico modo per contrastare in maniera efficace l'illegalità risulta essere dunque l'abolizione completa del denaro contante e l'obbligo di transazioni economiche solamente in formato tracciabile.
Gli esempi di cashless society, soprattutto in Europa, sono numerosi. Germania, Francia e Gran Bretagna superano le 240 transazioni pro capite all'anno con strumenti alternativi al contante, la Finlandia supera addirittura le 450 (dati della BCE 2015).
L'Estonia, sicuramente tra i Paesi più avanzati in termini di politiche digitali (fin dal 1998), ha raggiunto il 75 per cento di pagamenti digitali con carte su tutte le transazioni fatte nel Paese, i prelievi di contante sono calati del 35 per cento negli ultimi dieci anni, il 98 per cento delle transazioni bancarie avviene on line e, nel 2013, oltre il 95 per cento delle dichiarazioni dei redditi e il relativo pagamento delle tasse è stato presentato attraverso la piattaforma on line e-Tax Board (dati The European House – Ambrosetti).
In Danimarca, secondo Paese europeo per diffusione di pagamenti cashless, solo il 6,4 per cento di tutti i pagamenti è effettuato in contanti (secondo una stima della Norges Bank). A partire dal gennaio 2016, inoltre, commercianti e imprese hanno il diritto di rifiutare pagamenti in contanti ai sensi della proposta nel maggio 2015 dal Governo nazionale e approvata dal Parlamento.
La Svezia, che per prima aveva introdotto il denaro contante nel XVII secolo, ha cominciato la sua «battaglia» già nel 2007, iniziando innanzitutto a ridurre il numero delle banconote in circolazione, da 390 milioni del 2007 si è passati a 336 milioni del 2012. Oggi la moneta circolante rappresenta solo il 3 per cento del PIL (contro una media europea pari al 7-9 per cento), 4 transazioni su 5 avvengono in modalità elettronica e la quasi totalità dei commercianti accetta pagamenti con carta di debito o di credito. I risultati sono molto positivi: la criminalità si è drasticamente
Ai sensi dell'articolo 3 della presente proposta di legge, le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa per garantire agli attori istituzionali un necessario e congruo periodo ai fini della sua attuazione e preparare i cittadini all'innovazione che potrebbe contribuire a rilanciare l'economia nazionale.
1. Al fine di contrastare lo spaccio di droga, la microcriminalità, la mafia, l'evasione fiscale e l'economia sommersa, le transazioni economiche nel territorio nazionale sono effettuate esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti digitali tracciabili.
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito tramite banche, la società Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;
b) i commi 1-bis, 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole: «emessi per importi pari o superiori a euro mille» sono soppresse;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati;
e) al comma 12, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento»;
f) al comma 13:
1) le parole: «euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento»;
2) le parole: «entro il 31 marzo 2012», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di utilizzo del contante e dei titoli al portatore».
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.