Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3430 |
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. È cittadino:
a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1 gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato prima del 1 gennaio 1948;
c) i figli di padri o di madri cittadini, anche se nati prima del 1 gennaio 1948».
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata della documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».