Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3664


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZOLEZZI, D'INCÀ, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, SIBILIA
Disposizioni per il censimento dei materiali contenenti amianto, la bonifica progressiva e lo smaltimento sostenibile dei suddetti materiali nei luoghi pubblici e privati, per l'eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, per l'istituzione del registro economico dell'amianto nonché per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro
Presentata 9 marzo 2016


      

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Onorevoli Colleghi! L'amianto in Italia è un pesante e pericoloso fardello che ammonta a circa 700 chilogrammi (kg) pro capite secondo quanto esposto alla Conferenza di Venezia del 2012, che ha stimato in oltre 40 milioni di tonnellate i materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel nostro Paese. Utilizzato in svariate attività produttive fino al 1992 (anno dell'approvazione della legge n. 257) ma in realtà manipolato anche ai giorni nostri, a causa dell'importazione legale (in particolare nel settore militare) e illegale (prodotti contraffatti di vario genere dai thermos ai ricambi per autoveicoli), a causa dell'estrazione in cave come quella di Orune (Nuoro) in Sardegna, dove è stata estratta tremolite fino al 2015, per la filiera della ceramica (feldspato), nella quale si suppone esistano materiali contaminati da questo pericoloso anfibolo; i materiali risultano commercializzati nel Lazio e in Emilia-Romagna, con un grave pericolo per gli operatori del settore estrattivo e della manifattura nonché per gli utilizzatori dei prodotti.
      Questa situazione nasce da numerosi fattori, fra cui una persistente sottostima del problema, dalla mancanza di una filiera nazionale di progressiva riduzione del rischio arrecato da questa fibra killer, dalla scarsa diffusione dei dati di mortalità da amianto, in progressivo incremento dai 1.283 casi di mesotelioma documentati nel 2001 ai 1.524 casi documentati nel 2011, l'anno più recente di cui il Registro nazionale dei mesoteliomi (RENAM) ha fornito i dati. In realtà, a seguito di una forte esposizione, come a Casale Monferrato, i casi sono saliti da 52 nel 2014 a 79 nel 2015, costituendo la principale causa di decesso oncologico in quel comune di 35.000 abitanti, quando l'incidenza di fondo è di circa 1 caso per milione di abitanti. Lo stesso rapporto del RENAM certifica che per ogni caso di mesotelioma pleurico c’è un caso di neoplasia polmonare da amianto, portando la stima della mortalità annuale da amianto in Italia (sommando interstiziopatie e neoplasie) a cifre che rasentano i 5.000 decessi annui secondo l'Osservatorio nazionale sull'amianto (ONA).
      La presente proposta di legge intende far ripartire l'attenzione su questo grave problema, coinvolgendo i cittadini in un percorso trasparente, tentando di individuare soluzioni semplici e a basso costo.
      In particolare miriamo alla mappatura e alla georeferenziazione in tempi brevi dell'amianto in forma piana solida, nonché alla ricerca dell'amianto contenuto in varie strutture edili grazie anche al «libretto dell'amianto», che obbliga alla mappatura di tutte le eventuali strutture in amianto in caso di vendita di edifici.
      Intendiamo poi procedere all'ottimizzazione della filiera di smaltimento nazionale, con l'individuazione di idonei siti di discarica; il prezzo della realizzazione è minimo, rispetto al denaro speso per avviare a siti esteri oltre 250.000 tonnellate di MCA all'anno; è necessario informare la popolazione sulla necessità di ridurre al minimo il rischio di amianto, passando anche per l'accettazione di poche strutture per ogni regione destinate ad accogliere il MCA locale. È necessaria una rapida bonifica del MCA, partendo dalle scuole (sono oltre 2.400 quelle contaminate da amianto secondo l'ONA) e dagli altri edifici pubblici. È necessario lo stimolo alla bonifica per i luoghi privati: i dati disponibili relativi al periodo in cui è stata possibile la sostituzione incentivata di tetti in eternit con pannelli fotovoltaici documentano un netto incremento delle quantità rimosse, per cui prevediamo un'adeguata defiscalizzazione per le opere di rimozione di MCA.
      Si istituisce, inoltre, il Registro economico dell'amianto (REA), presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto, i dati in merito allo smaltimento nazionale ed estero e ai relativi costi, nonché i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate; queste informazioni potranno costituire un importante strumento di programmazione della gestione dell'amianto, evitando, per esempio, spese importanti per l'esportazione e stimolando una rapida messa in sicurezza e un'adeguata bonifica, che potranno limitare il costo sanitario e previdenziale riducendo l'esposizione alle fibre di amianto.
      È necessario procedere con la ricerca sui metodi di inertizzazione del MCA e con l'eventuale validazione tramite un tavolo di lavoro tecnico nazionale dei metodi già sperimentati, in supporto agli enti di controllo locale che attualmente non possono garantire la sicurezza per gli operatori e per i cittadini dell'applicazione su scala industriale dei brevetti proposti.
      Gli aspetti previdenziali devono essere ottimizzati sanando i limiti dei provvedimenti legislativi che hanno impedito l'accesso ai benefìci previdenziali a causa di un mero criterio temporale di richiesta dei medesimi benefìci, pur persistendo esposizioni e patologie correlate anche per la nota prolungata latenza di sviluppo. Alcune categorie professionali, seppur esposte pesantemente all'amianto, hanno avuto scarsa considerazione normativa in merito agli aspetti previdenziali (per esempio il settore militare) e con questa proposta di legge miriamo a sanare le carenze legislative.
      Gli aspetti sanitari sono caratterizzati da persistenti criticità, con una sopravvivenza dalla diagnosi di patologie oncologiche asbesto-correlate pressoché invariata da venti anni a oggi e con la conferma (rapporto del RENAM 2015) di un numero di neoplasie polmonari asbesto-correlate pressoché analogo a quello dei mesoteliomi pleurici. È necessario sviluppare i protocolli di screening delle patologie asbesto-correlate così come la ricerca per i metodi diagnostici e di cura oncologica dei quali alcuni specialisti italiani sono all'avanguardia internazionale. È inoltre necessario garantire adeguate prestazioni riabilitative alle persone affette da interstiziopatie asbesto-correlate. Si istituiscono una commissione scientifica per il trattamento del mesotelioma (aspetti diagnostici e trattamento) e il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate e si prevede il potenziamento dei centri regionali del RENAM che devono continuare o iniziare a raccogliere dati puntuali sui casi, comprensivi di interviste.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
OGGETTO
Art. 1
(Oggetto).

      1. La presente legge reca disposizioni per:

          a) la mappatura georeferenziata, la decontaminazione, le misure per il controllo della bonifica e dello smaltimento delle aree pubbliche e private aperte al pubblico interessate dall'inquinamento da amianto, il ripristino e l'ottimizzazione delle garanzie previdenziali per le persone esposte e che si sono ammalate in seguito all'esposizione all'amianto;

          b) la riduzione progressiva, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico, del rischio di esposizione all'amianto fino al raggiungimento della totale sostituzione dei materiali in amianto con prodotti di uso equivalente non contenenti amianto in tutto il territorio nazionale;

          c) la disciplina previdenziale per le esposizioni professionali all'amianto;

          d) la disciplina degli aspetti epidemiologici e sanitari nonché per la ricerca sulle patologie asbesto-correlate;

          e) la definizione degli aspetti economici della filiera dell'amianto.

Capo II
CENSIMENTO E OPERE DI BONIFICA
Art. 2
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) georeferenziazione: tecnica di attribuzione di coordinate geografiche a un

oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali;

          b) sistema informativo geografico: sistema informatico, hardware e software, utilizzato per la memorizzazione e per il processamento di dati geografici nelle modalità grafica e analitica.

Art. 3
(Mappatura georeferenziata dell'amianto).

      1. È pubblicata la mappatura georeferenziata dei siti interessati dalla presenza di amianto sulla piattaforma del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET).
      2. In via prioritaria, ai fini di cui al comma 1, sono raccolti dati sensibili per la mappatura delle scuole e degli ospedali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'ufficio per la raccolta di dati sull'amianto (URA) e predispongono i dati raccolti sull'amianto entro il 1 gennaio 2018.
      3. All'atto della segnatura, su mappa georeferenziata, sono pubblicati i dati dell'attività di smaltimento dei siti ivi indicati e di bonifica programmata o avvenuta. Trimestralmente i dati raccolti sono aggiornati a seguito delle attività di bonifica. Gli URA, di concerto con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, controllano il rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Art. 4
(Georeferenziazione e utilizzazione dei dati nella rete internet).

      1. Ai fini della mappatura i dati devono essere georeferenziati e utilizzabili immediatamente nella rete internet.

Art. 5
(Libretto dell'amianto).

      1. In caso di compravendita di edifici privati è necessario indicare la presenza di

materiale contenente amianto nell'edificio messo in vendita per mezzo del libretto dell'amianto, da allegare al fascicolo del fabbricato.
Art. 6
(Obbligo di bonifica nei locali pubblici e privati aperti al pubblico).

      1. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e, prioritariamente, nelle scuole e negli ospedali, le amministrazioni competenti e i proprietari privati devono provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione agli URA e alla bonifica urgente entro dodici mesi dal rinvenimento dell'amianto.
      2. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere evidenziato il pericolo attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.
      3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 7
(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro).

      1. Nei luoghi di lavoro dove esiste il rischio di esposizione alle fibre di amianto il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto alla comunicazione agli URA preposti, e alla bonifica urgente entro 12 mesi dal rinvenimento dell'amianto.
      2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere

evidenziato il pericolo attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.
      3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.
Art. 8
(Messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile).

      1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
      2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione atti a garantire il minor impatto ambientale.

Art. 9
(Termine per il censimento delle bonifiche urgenti).

      1. Il censimento per gli interventi di bonifica previsti dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, deve essere portato a termine entro il 1 gennaio 2020.

Art. 10
(Mappatura e bonifica dell'amianto negli edifici scolastici).

      1. È avviata la mappatura nazionale dell'amianto contenuto negli edifici scolastici, da concludere entro il 1 gennaio 2018.
      2. È fatto obbligo di rimuovere tutto l'amianto contenuto negli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale entro il 1 gennaio 2019.

Art. 11
(Fondo per il risanamento dei locali pubblici e privati aperti al pubblico).

      1. Per l'attuazione della bonifica dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico di cui agli articoli 6 e 7, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui dal 2017 al 2022.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12
(Compiti delle regioni).

      1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per l'emanazione di linee guide regionali ine- renti l'informatizzazione dei processi di bonifica, di georeferenziazione su mappatura e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto.
      2. Gli enti regionali sono tenuti alla realizzazione di un sistema di tracciabilità dell'amianto
      3. È istituito un fondo per la realizzazione di siti di smaltimento o di impianti di inertizzazione dell'amianto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Ogni regione ha l'obbligo, entro il 1 gennaio 2018, di individuare siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi di smaltimento.
      5. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanano linee guida per determinare la sicurezza delle diverse tipologie dei siti di stoccaggio dell'amianto proposti, prevedendo, in particolare, il contenimento di qualunque effetto dispersivo di qualsiasi elemento aereo.
Art. 13.
(Registro economico dell'amianto).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro economico dell'amianto (REA).
      2. Nel REA sono indicati:

          a) i dati quantitativi e qualitativi dello smaltimento nazionale ed estero dell'amianto e i relativi costi;

          b) il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto con riferimento alle singole parti della filiera, rimozione, trasporto e smaltimento;

          c) i dati relativi alla gestione degli illeciti nella filiera dell'amianto;

          d) i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate.

Art. 14.
(Ricerca e messa in opera di metodi di inertizzazione).

      1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per la valutazione dei metodi di inertizzazione del materiale contenente amianto. Le procedure di inertizzazione sono effettuate dal Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Prima della messa in opera sperimentale di impianti di inertizzazione il Ministero della salute deve eseguire e pubblicare una revisione scientifica e tecnica del metodo, al fine di garantire il rispetto della salute degli operatori e della popolazione limitrofa, anche valutando gli aspetti economici.

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

          b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Capo III
DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI
Art. 16.
(Benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
      2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 17.
(Collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate).

      1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti

per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
      2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
Art. 18.
(Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Art. 19.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare).

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 20.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate).

      1. Al personale di cui all'articolo 19 della presente legge per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare.

Art. 21.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente

dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai fini dei trattamenti sanitari specifici.
      2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
      4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
      5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.
      8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
      10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992.
      11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.
      12. Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Capo IV
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E SANITARI E RICERCA
Art. 22
(Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto).

      1. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza

di amianto prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, può comprendere, a supporto della rilevanza di un'area inserita nella stessa mappatura, eventuali dati statistici disponibili, studi e referti epidemiologici di popolazione, relativi a patologie oncologiche e non oncologiche asbesto-correlate. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.
Art. 23
(Epidemiologia).

      1. I registri dei mesoteliomi e i centri operativi regionali raccolgono i dati relativi ai soggetti esposti all'amianto ed effettuano il monitoraggio e la sorveglianza delle patologie asbesto-correlate e trasmettono tali dati agli URA ai fini della mappatura georeferenziata di cui all'articolo 3.
      2. Ai fini della raccolta dei dati di cui al comma 1, i relativi questionari devono essere compilati per tutti i casi di patologie asbesto-correlate.

Art. 24
(Registro nazionale dei mesoteliomi).

      1. I casi di mesotelioma trattati con metodo multimodale comprensivo di chirurgia devono essere inseriti in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero della salute e devono essere comunicati all'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto affetto da mesotelioma e al competente assessorato regionale alla salute.
      2. I dati relativi ai controlli periodici e alla valutazione delle cure dei soggetti affetti da mesotelioma, nonché le informazioni

sui centri che trattano i mesoteliomi con approccio multimodale comprensivo di chirurgia sono pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.
      3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per la ricerca per approccio multimodale e farmacologica sul mesotelioma.
Art. 25
(Commissione per il trattamento del mesotelioma).

      1. Presso il Ministero della salute è istituita, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con l'ISS, una commissione scientifica nazionale per il trattamento del mesotelioma, comprese le terapie antalgiche; la commissione provvede, altresì, a destinare le risorse disponibili alle attività di ricerca, prevenzione, screening e cura e ricerca del mesotelioma.
      2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono scelti in base a criteri di merito, alle competenze, alle pubblicazioni scientifiche e alla partecipazione a tavoli per la redazione di linee guida internazionali sulla cura del mesotelioma.

Art. 26.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate).

      1. È istituito, d'intesa con le regioni, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri dei tumori e dei dati rilevati dalle associazioni delle vittime dell'amianto.

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