Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3664 |
1. La presente legge reca disposizioni per:
a) la mappatura georeferenziata, la decontaminazione, le misure per il controllo della bonifica e dello smaltimento delle aree pubbliche e private aperte al pubblico interessate dall'inquinamento da amianto, il ripristino e l'ottimizzazione delle garanzie previdenziali per le persone esposte e che si sono ammalate in seguito all'esposizione all'amianto;
b) la riduzione progressiva, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico, del rischio di esposizione all'amianto fino al raggiungimento della totale sostituzione dei materiali in amianto con prodotti di uso equivalente non contenenti amianto in tutto il territorio nazionale;
c) la disciplina previdenziale per le esposizioni professionali all'amianto;
d) la disciplina degli aspetti epidemiologici e sanitari nonché per la ricerca sulle patologie asbesto-correlate;
e) la definizione degli aspetti economici della filiera dell'amianto.
1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) georeferenziazione: tecnica di attribuzione di coordinate geografiche a un
oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali;b) sistema informativo geografico: sistema informatico, hardware e software, utilizzato per la memorizzazione e per il processamento di dati geografici nelle modalità grafica e analitica.
1. È pubblicata la mappatura georeferenziata dei siti interessati dalla presenza di amianto sulla piattaforma del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET).
2. In via prioritaria, ai fini di cui al comma 1, sono raccolti dati sensibili per la mappatura delle scuole e degli ospedali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'ufficio per la raccolta di dati sull'amianto (URA) e predispongono i dati raccolti sull'amianto entro il 1 gennaio 2018.
3. All'atto della segnatura, su mappa georeferenziata, sono pubblicati i dati dell'attività di smaltimento dei siti ivi indicati e di bonifica programmata o avvenuta. Trimestralmente i dati raccolti sono aggiornati a seguito delle attività di bonifica. Gli URA, di concerto con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, controllano il rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.
1. Ai fini della mappatura i dati devono essere georeferenziati e utilizzabili immediatamente nella rete internet.
1. In caso di compravendita di edifici privati è necessario indicare la presenza di
materiale contenente amianto nell'edificio messo in vendita per mezzo del libretto dell'amianto, da allegare al fascicolo del fabbricato. 1. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e, prioritariamente, nelle scuole e negli ospedali, le amministrazioni competenti e i proprietari privati devono provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione agli URA e alla bonifica urgente entro dodici mesi dal rinvenimento dell'amianto.
2. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere evidenziato il pericolo attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.
1. Nei luoghi di lavoro dove esiste il rischio di esposizione alle fibre di amianto il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto alla comunicazione agli URA preposti, e alla bonifica urgente entro 12 mesi dal rinvenimento dell'amianto.
2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere
1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione atti a garantire il minor impatto ambientale.
1. Il censimento per gli interventi di bonifica previsti dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, deve essere portato a termine entro il 1 gennaio 2020.
1. È avviata la mappatura nazionale dell'amianto contenuto negli edifici scolastici, da concludere entro il 1 gennaio 2018.
2. È fatto obbligo di rimuovere tutto l'amianto contenuto negli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale entro il 1 gennaio 2019.
1. Per l'attuazione della bonifica dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico di cui agli articoli 6 e 7, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui dal 2017 al 2022.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per l'emanazione di linee guide regionali ine- renti l'informatizzazione dei processi di bonifica, di georeferenziazione su mappatura e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto. 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro economico dell'amianto (REA).
2. Nel REA sono indicati:
a) i dati quantitativi e qualitativi dello smaltimento nazionale ed estero dell'amianto e i relativi costi;
b) il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto con riferimento alle singole parti della filiera, rimozione, trasporto e smaltimento;
c) i dati relativi alla gestione degli illeciti nella filiera dell'amianto;
d) i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate.
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per la valutazione dei metodi di inertizzazione del materiale contenente amianto. Le procedure di inertizzazione sono effettuate dal Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Prima della messa in opera sperimentale di impianti di inertizzazione il Ministero della salute deve eseguire e pubblicare una revisione scientifica e tecnica del metodo, al fine di garantire il rispetto della salute degli operatori e della popolazione limitrofa, anche valutando gli aspetti economici.
1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti
per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. 1. Ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
1. Al personale di cui all'articolo 19 della presente legge per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare.
1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente
dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai fini dei trattamenti sanitari specifici.1. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, può comprendere, a supporto della rilevanza di un'area inserita nella stessa mappatura, eventuali dati statistici disponibili, studi e referti epidemiologici di popolazione, relativi a patologie oncologiche e non oncologiche asbesto-correlate. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma. 1. I registri dei mesoteliomi e i centri operativi regionali raccolgono i dati relativi ai soggetti esposti all'amianto ed effettuano il monitoraggio e la sorveglianza delle patologie asbesto-correlate e trasmettono tali dati agli URA ai fini della mappatura georeferenziata di cui all'articolo 3.
2. Ai fini della raccolta dei dati di cui al comma 1, i relativi questionari devono essere compilati per tutti i casi di patologie asbesto-correlate.
1. I casi di mesotelioma trattati con metodo multimodale comprensivo di chirurgia devono essere inseriti in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero della salute e devono essere comunicati all'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto affetto da mesotelioma e al competente assessorato regionale alla salute.
2. I dati relativi ai controlli periodici e alla valutazione delle cure dei soggetti affetti da mesotelioma, nonché le informazioni
1. Presso il Ministero della salute è istituita, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con l'ISS, una commissione scientifica nazionale per il trattamento del mesotelioma, comprese le terapie antalgiche; la commissione provvede, altresì, a destinare le risorse disponibili alle attività di ricerca, prevenzione, screening e cura e ricerca del mesotelioma.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono scelti in base a criteri di merito, alle competenze, alle pubblicazioni scientifiche e alla partecipazione a tavoli per la redazione di linee guida internazionali sulla cura del mesotelioma.
1. È istituito, d'intesa con le regioni, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri dei tumori e dei dati rilevati dalle associazioni delle vittime dell'amianto.