Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3780 |
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da malattie rare, attraverso servizi di collocamento mirato e di accompagnamento.
1. Ai fini della presente legge sono considerate rare le malattie di cui al regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, nonché quelle inserite nell’elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.
2. La certificazione di malattia rara è rilasciata dai presìdi regionali per le malattie rare, istituiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, secondo le modalità stabilite dall’articolo 4 della presente legge.
1. Presso i presìdi accreditati della rete previsti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono istituite commissioni per l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da malattie rare.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono comunque prevedere la presenza di un medico competente ai sensi del decreto
1. La commissione di cui all'articolo 3 certifica la sussistenza della malattia rara, definisce le caratteristiche specifiche del soggetto interessato rilevanti ai fini dell'inserimento nel lavoro ed effettua la valutazione bio-psico-sociale ai fini dell'inserimento, della piena integrazione e del miglior impiego delle capacità lavorative dei soggetti sottoposti a valutazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce documentazione essenziale ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le procedure stabilite dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Ai fini di cui alla presente legge, per collocamento mirato si intende il complesso di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente la riduzione della capacità lavorativa, il grado di invalidità, ovvero le peculiarità attitudinali delle persone affette da malattia rara al fine di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi delle posizioni e dei processi lavorativi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione, anche ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, e delle linee guida di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
4. I servizi per i collocamenti dei disabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
1. Per le persone affette da malattia rara certificate con la procedura di cui all'articolo 4 della presente legge:
a) in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è richiesta la preesistenza al rapporto assicurativo della riduzione della capacità lavorativa;
b) ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, i requisiti di contribuzione di cui all'articolo 9, numero 2), lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, non sono richiesti;
c) si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. I lavoratori affetti da malattie rare, anche se non assunti e non computati ai fini della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della presente legge, possono chiedere di essere sottoposti a valutazione bio-psico-sociale, ai fini dell’inserimento, della piena integrazione e del miglior impiego delle capacità dei medesimi lavoratori.
2. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata dalla commissione per l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro di cui all’articolo 3 competente per il territorio nel quale ha sede
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Una quota pari all'1 per cento della quota di cui alla lettera a) del comma 1 è riservata alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 34 e il 45 per cento»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per la valutazione dei pazienti affetti da malattia rara, il comitato tecnico è integrato, di volta in volta, con lo specialista nella patologia oggetto della specifica valutazione».