Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3794


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIVATI, ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, PASTORINO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, MATARRELLI, SEGONI, TURCO
Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di rispetto della parità salariale tra uomo e donna nell'ambito degli appalti e delle concessioni delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 2 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il divario retributivo tra i sessi è un fenomeno complesso che riguarda sia la cosiddetta discriminazione diretta, cioè a parità di lavoro, sia le differenziazioni di mansioni e di settori. Si tratta di un divario troppo ampio che, a livello di Unione europea, si attesta in media intorno al 16 per cento, sebbene debba constatarsi come l'Italia risulti largamente al di sotto di tale media, con valori certamente inferiori al 10 per cento che la pongono tra gli Stati in cui la situazione è meno grave ma non per questo da ignorare.
      Colmare questo divario è infatti necessario anzitutto per motivi di giustizia e di uguaglianza, oltre che per un miglior andamento dell'economia. È inoltre richiesto dai Trattati europei e dalla Costituzione della Repubblica. Quest'ultima, in particolare, all'articolo 37 afferma che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», ma questo – come molti altri articoli della nostra Carta fondamentale che siamo sempre più preoccupati di modificare che di attuare – rimane ad oggi almeno in parte inattuato.
      Per questo riteniamo necessario adottare una serie di misure volte a obbligare i datori di lavoro a dare piena attuazione al principio della parità salariale anche facendo riferimento a modelli già adottati all'estero. In tal senso alcuni mesi fa abbiamo presentato una proposta di legge (atto Camera n. 3000) per la disciplina di forme di pubblicità della composizione e della struttura salariale dei lavoratori dipendenti, al fine di superare il divario retributivo tra i sessi, riprendendo quella avanzata dalla Ministra federale della famiglia del Governo tedesco di Grosse Koalition, Manuela Schwesig.
      Uno Stato che intenda veramente assicurare il principio di parità salariale dovrebbe salvaguardarlo anche e soprattutto nell'ambito della normativa sugli appalti. Così avviene in altri ordinamenti, come quello francese, in cui la legge 2014-873 del 4 agosto 2014, sull'uguaglianza tra donne e uomini interviene anche in questo ambito. In Italia, come noto, la disciplina della contrattazione pubblica è stata recentemente modificata in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tale sede, tuttavia, il Governo non ha ritenuto di inserire alcuna previsione volta a rendere effettivo il principio della parità salariale. La presente proposta di legge mira proprio a rimediare a tale grave mancanza. Lo fa anzitutto attraverso la previsione per cui il mancato rispetto del principio della parità salariale costituisce uno dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 1) e quindi integrando i princìpi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni indicati dall'articolo 30, comma 3, del medesimo decreto legislativo con quello della parità salariale (articolo 2).
      Si mira così a introdurre un efficace strumento per il superamento del divario salariale, dal quale si trarrebbero vantaggi anche per l'economia, essendo questo generalmente riconosciuto come un importante fattore di crescita. Infatti, su questo puntano oggi sia altri Paesi, anche economicamente più forti e sviluppati del nostro, sia l'Unione europea. Il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha adottato la comunicazione COM(2007)427 dal titolo «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini», proponendo alcuni interventi per migliorare l'applicazione della normativa e sviluppare politiche occupazionali volte al superamento del divario salariale, anche attraverso la sensibilizzazione dei datori di lavoro e delle parti sociali. Dal punto di vista normativo, il principio della parità salariale, come già rilevato, trova riconoscimento negli stessi Trattati istitutivi e ha poi avuto attuazione con la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, alla quale più di recente ha fatto seguito la raccomandazione 2014/124/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che invita gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la trasparenza delle retribuzioni nelle aziende.
      Nell'ambito di questo quadro, crediamo che la presente proposta di legge introduca misure del tutto ragionevoli, di concreta ed efficace attuazione del dettato costituzionale e delle disposizioni europee.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Motivi di esclusione dalle procedure di appalto).

      1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserita la seguente:

      «a-bis) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di infrazioni debitamente accertate in merito al principio della parità salariale dei lavoratori e delle lavoratrici e alle disposizioni che ad esso danno attuazione;».

Art. 2.
(Princìpi per l'aggiudicazione di appalti e concessioni).

      1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, anche con particolare riferimento al principio della parità salariale tra i lavoratori e le lavoratrici,».

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