Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3832


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata RAVETTO
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole
Presentata il 16 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema delle adozioni è tanto delicato, quanto controverso. La normativa vigente è limitata e necessita di una revisione generale. Pur riconoscendo l'unicità della famiglia come individuata dall'articolo 29 della Costituzione, è necessario riconoscere le legittime aspettative e i diritti degli individui, anche questi costituzionalmente garantiti.
      In attesa di rivedere in maniera adeguata il sistema che oggi disciplina le adozioni, caratterizzato da tempi lunghi e da procedure assai farraginose e poco funzionali e comunque non efficaci ai fini del raggiungimento dell'obiettivo primario di tutela dei minori, in un particolare momento storico in cui si discute di adozioni da parte di coppie omosessuali, è evidente come i tempi siano maturi per affrontare una questione fin troppe volte ignorata dal dibattito politico: le adozioni da parte di persone singole.
      L'adozione da parte di single non soggetta agli attuali vincoli è infatti un passaggio fondamentale per la tutela dei minori senza famiglia: un passaggio che sicuramente precede, per una questione di logica, le richieste di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso.
      L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo è l'esistenza di un vincolo matrimoniale stabile che perduri da almeno tre anni. Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, ha voluto perpetuare, con l'adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, uniti da un vincolo forte e chiaramente identificabile quale il matrimonio.
      Questo indirizzo contrasta però con l'orientamento, oggetto in passato di un ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali, secondo il quale l'adozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento, in particolare, riguarda l'articolo 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, resa esecutiva dalla legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevede l'illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore.
      La normativa in vigore in Italia contempla già le adozioni per i single (denominate adozioni speciali), ma solo nei casi tassativamente individuati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, ovvero: quando tra la persona non coniugata e il minore orfano di padre e di madre si è instaurato un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione sia stata constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche di età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all'adozione che abbia i requisiti adeguati alle necessità del minore, ovvero quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al minore).
      Occorre però tenere presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all'interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, e dall'altro è opportuno porre fine ai pregiudizi e alle categorie astratte. Se il tribunale deve valutare i requisiti di coloro che si propongono come adottanti e, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 184 del 1983 deve scegliere i soggetti che appaiono più in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudiziali.
      L'esame da svolgere in concreto costituisce la migliore garanzia e ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di garantire al meglio l'interesse del minore. Può esistere una persona singola in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo superiore a quello che può normalmente fornire una coppia.
      Ciò che si sostiene è che, se si ritiene che i tribunali abbiano la competenza per individuare, in concreto, l'interesse del minore, è opportuno lasciare che essi svolgano la propria attività senza imporre pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, a imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l'unica possibile, tanto da affermare che è meglio una «non adozione», cioè lasciare il minore in un istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti e il senso definitivo di identità che l'adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con una persona singola.
      La Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, ha sottolineato che proprio sulla base dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 il legislatore nazionale «ben potrebbe provvedere – nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore». La medesima Corte ha avuto modo di sollecitare ulteriormente il legislatore in tal senso anche con la sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011 che recita: «Il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante».
      Una chiara apertura, quindi, all'adozione per i single, con le dovute cautele. I giudici della Corte di cassazione ritengono che, anche secondo la citata Convenzione di Strasburgo del 1967, non c'è alcun tipo di preclusione a questa apertura. Per il momento fa fede ciò che prevede l'ordinamento vigente: dal punto di vista legale, in Italia un'adozione a tutti gli effetti legittimante è prevista solo per le coppie sposate. Ciò significa che un figlio adottivo è in un rapporto di filiazione «perfetto», ovvero tale e quale a quello che ha un figlio nato da coppia coniugata, soltanto se i genitori sono legalmente sposati.
      L'adozione da parte dei single è quindi consentita, come già rilevato, ma nelle forme limitate dell'adozione in casi particolari, di cui agli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983. Ma tali disposizioni, anche se storicamente hanno il pregio di aver costituito un primo passo nell'ampliamento delle categorie degli adottanti, devono essere superate integralmente per fare spazio all'equiparazione integrale e non discriminatoria delle coppie coniugate rispetto alle persone singole.
      La presente proposta di legge mira quindi a dare seguito alla citata pronuncia della Corte di cassazione del 2011, estendendo la possibilità di adozione legittimante anche per le persone singole. Tra l'altro, se diamo uno sguardo alla legislazione degli altri Paesi scopriamo che l'adozione per i single è già prevista in diversi ordinamenti: in gran parte dell'Europa i single possono infatti adottare un minore. In Gran Bretagna possono adottare un bambino i single o le coppie che abbiano più di 21 anni di età; in Francia possono adottare sia un single che una coppia sposata da almeno due anni; in Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età; anche in Germania è consentito adottare un minore individualmente, anche da parte di persone non coniugate. Anche negli Stati Uniti d'America e perfino in Cina l'adozione per i single è consentita con gli stessi parametri previsti per le coppie.
      In tal senso dovremmo guardare ai Paesi che, nel mondo, hanno adattato i loro ordinamenti in materia di adozione consentendola anche alle persone singole estendendo la piena possibilità anche ai single in possesso dei requisiti previsti per le adozioni.
      Al centro di tutto c'è l'amore che è in grado di dare anche una persona singola e il giovamento che può portare alla salute e alla crescita del bambino. Il nostro ordinamento ha il dovere di seguire l'evoluzione dei tempi. Senza rinnegare alcun valore, si chiede solo di riconoscere anche alle persone singole la possibilità di amare e di crescere un minore, nel suo pieno interesse.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. – 1. L'adozione è consentita:

          a) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;

          b) a persona singola non coniugata.

      2. Gli adottanti devono essere affettivamente idonee e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
      3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
      4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1, lettera a), può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
      5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
      6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi.
      7. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce

criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».
Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «le persone affidatarie».
      2. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coppie» sono inserite le seguenti: «o le persone».
      3. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti»;

          b) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se una delle persone affidatarie muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta su istanza dell'altra persona affidataria nei confronti di entrambe, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra le persone affidatarie, l'adozione può essere disposta nei confronti di una sola o di entrambe le persone, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una di loro o entrambe ne facciano richiesta».

      4. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «degli adottanti» sono inserite le seguenti: «o dell'adottante».
      5. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituita dalla seguente:

          «h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti».

      6. La lettera e) del comma 6 dell'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituita dalla seguente:

          «e) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse».

      7. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».
      8. Al secondo comma dell'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli».
      9. La facoltà attribuita ai coniugi dall'articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere esercitata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dalle persone che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 184 del 1983, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

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