Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3832 |
1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita:
a) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
b) a persona singola non coniugata.
2. Gli adottanti devono essere affettivamente idonee e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1, lettera a), può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi.
7. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «le persone affidatarie».
2. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coppie» sono inserite le seguenti: «o le persone».
3. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti»;
b) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se una delle persone affidatarie muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta su istanza dell'altra persona affidataria nei confronti di entrambe, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra le persone affidatarie, l'adozione può essere disposta nei confronti di una sola o di entrambe le persone, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una di loro o entrambe ne facciano richiesta».
4. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «degli adottanti» sono inserite le seguenti: «o dell'adottante».
5. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituita dalla seguente:
«h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti».
6. La lettera e) del comma 6 dell'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituita dalla seguente:
«e) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse».
7. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».
8. Al secondo comma dell'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli».
9. La facoltà attribuita ai coniugi dall'articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere esercitata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dalle persone che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 184 del 1983, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.