Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3808 |
1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;
b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da
particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;». 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede alla redazione di un elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, sulla base dei piani comunali di cui al citato comma 2, e procedendo alla verifica della corrispondenza tra i contenuti dei singoli piani comunali e il decreto di cui al comma 1.
4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore
storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;
b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;
c) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.
3. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega o locale storico o della bottega d'arte, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e agli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti
degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.