Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3665 |
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dai seguenti:
«1. Per l'autenticazione delle firme finalizzate alla presentazione di liste elettorali e candidature e alla richiesta di referendum, sono competenti i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello dei tribunali, gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali e municipali, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della regione, nonché i presidenti di seggio elettorale regolarmente iscritti nell'apposito elenco delle persone idonee alla funzione o nominati direttamente dal presidente della corte d'appello competente per territorio.
1-bis. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 i consiglieri regionali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione e al sindaco.
1-ter. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale, Carta nazionale dei servizi o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».