Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3842 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del settore delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, tenuto conto della sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riassetto della disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo valorizzandole quali:
1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese
2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;
3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiane e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;
b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica contemporanea popolare dal vivo quale impresa culturale alla quale è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia;
c) istituzione di un Fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse sono destinate a:
1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la
diffusione della musica contemporanea popolare dal vivo risultano inadeguati;2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione della musica contemporanea popolare dal vivo;
3) la promozione e il sostegno di nuovi autori e artisti della musica contemporanea popolare dal vivo nonché la realizzazione degli spettacoli da essi prodotti;
4) il finanziamento di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo e attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;
d) revisione della normativa fiscale relativa alla musica contemporanea popolare dal vivo, prevedendo in particolare, l'applicazione di un'unica aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le disparità tributarie previste dalla normativa vigente;
e) semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli spettacoli;
f) sviluppo della produzione di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo prevedendo un regime agevolato e, in particolare, la concessione di agevolazioni ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
g) previsione di un sistema di favore per gli enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo;
h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali contemporanee popolari dal vivo, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;
i) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo della musica contemporanea popolare dal vivo;
m) stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea popolare dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo
entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato. 1. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione dei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo».
2. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 1. Il complessivo livello di finanziamento dell'intervento è pari a 50 milioni di euro annui. Al finanziamento del citato Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.