Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3867


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro, ad interim, dello sviluppo economico
(RENZI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013
Presentato il 26 maggio 2016


      

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Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

1. Introduzione. Il negoziato per la creazione di un brevetto dell'Unione europea.

      L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, di seguito denominato «Accordo», è uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo è parte di un regime armonizzato di tutela ambizioso, solido e credibile, che non è un mero comune denominatore dei sistemi degli Stati membri. Con il disegno di legge che si propone s'intende consentire all'Italia

di partecipare pienamente a tale sistema.
      La creazione di una tutela brevettuale uniforme costituisce un importante risultato politico per l'UE e per gli Stati membri, poiché estende il processo di integrazione a un settore che, a differenza degli altri ambiti della proprietà intellettuale (marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche agricole), è rimasto caratterizzato da sistemi nazionali differenti, a scapito degli operatori economici innovativi.
      La diversità dei sistemi nazionali e il valore economico e sociale che gli Stati membri accordano ai brevetti hanno ritardato la realizzazione della tutela brevettuale comune, di cui si è iniziato a discutere sin dagli anni ’70 e per la quale la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento il 1 agosto 2000. Il negoziato si è arenato sui nodi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti (una prima bozza di accordo istitutivo di un Tribunale internazionale ad hoc era già sufficientemente completa il 6 luglio 2009 per poter essere inviata alla Corte di giustizia dell'UE per un parere di compatibilità con l'ordinamento dell'UE).
      Le trattative hanno ricevuto un impulso decisivo dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, che riconosce all'UE una competenza in materia di «creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale (...) e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati» (l'articolo prevede che la competenza si estenda al regime linguistico). Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla «creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti». Un altro impulso è giunto dalla pubblicazione del rapporto «Una nuova strategia per il mercato unico», reso dal senatore Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea José Barroso il 9 maggio 2010, che raccomandava l'urgente adozione del brevetto unitario e la creazione della relativa giurisdizione.
      Il negoziato è sfociato nella decisione del Consiglio del 20 marzo 2011 che ha autorizzato l'instaurazione di una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'UE tra 25 Stati membri: tutti tranne Italia e Spagna, in ragione della scelta di un regime sostanzialmente trilinguistico (inglese, francese e tedesco) mutuato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).
      Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati i citati regolamenti (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.
      Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo.
      I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l'Accordo costituiscono un sistema unitario e organico. Per questo motivo, i regolamenti, in vigore dal 20 gennaio 2013, saranno applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

2. La posizione italiana.

      L'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE.
      Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva e il 13

maggio 2015, in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ha ritenuto opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce degli interessi nazionali.
      Tale scelta è stata accompagnata dall'adozione da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo «a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali». Il Senato della Repubblica si era già espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell'Assemblea n. 6/00020. Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.
      Si è considerato che rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale, al quale partecipano 25 Stati membri (solo Spagna e Croazia ne sono interamente fuori, mentre la Polonia, pur non firmando l'Accordo, partecipa alla cooperazione rafforzata) avrebbe precluso all'Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi e finito per penalizzare la parte più dinamica ed efficiente dell'economia italiana, nonché, e soprattutto, la sua attrattività verso investitori stranieri.

3. Princìpi ispiratori dell'iniziativa normativa: le motivazioni dell'intervento normativo, le finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.

      Le motivazioni del disegno di legge di ratifica s'inquadrano in quelle più generali del negoziato per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario, che sono riassunte nel preambolo dell'Accordo: estendere la portata del mercato unico, rafforzare il processo di integrazione europea e, rendendola uniforme in seno all'UE, migliorare il livello generale della tutela brevettuale e stimolare così l'innovazione.
      La protezione brevettuale è assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. In primo luogo, la protezione nazionale e gli accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. A livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, sovranazionale ma limitato: pur fornendo un certo grado di uniformità (nelle condizioni di concessione, nei motivi di invalidazione e in una limitata misura nella disciplina della protezione), si limita a offrire la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. In sostanza, offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, ma non si estende oltre: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.
      Il fine principale del pacchetto brevettuale costituito dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo consiste nel creare un sistema completo di protezione sovranazionale, dando efficacia giuridica unitaria in seno all'UE al brevetto europeo rilasciato ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973 e istituendo

un tribunale comune in grado di garantire decisioni rapide e di elevata qualità.
      L'operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario (articoli 3, 4 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012). Il titolo avrà quindi pari efficacia e protezione e le sue vicende si svolgeranno in maniera unitaria. In definitiva, la creazione di un sistema di protezione brevettuale all'interno dell'UE intende offrire agli operatori che la desiderano, accanto alla protezione brevettuale nazionale (completa e coerente, ma lontana dalle dinamiche di mercato ormai sovranazionali), una protezione in linea con la realtà dell'integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell'UE.
      Con l'adesione alla cooperazione rafforzata, si consente agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, l'effetto unitario e la competenza del tribunale unificato si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

4. Contenuti del disegno di legge di ratifica.

      Il disegno di legge di ratifica consente all'Italia di partecipare pienamente al sistema di protezione brevettuale unitaria descritto, rendendo esecutivo in Italia l'Accordo istitutivo di un tribunale internazionale specializzato e con un'ampia competenza esclusiva sui brevetti rilasciati dall'UEB, abbiano o no essi l'effetto unitario, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012.
      Nel dettaglio, con i primi due articoli del disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore.
      Gli articoli 3 e 4 recano norme di adattamento di alcune disposizioni dell'Accordo, delle quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei (con o senza effetto unitario).
      Il primo introduce nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia d'impresa, una disposizione che esclude dalla cognizione delle sezioni le azioni cautelari e di merito che l'Accordo (in particolare, gli articoli 3 e 32) riserva alla competenza esclusiva del tribunale. La citata disposizione fa salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 83 dell'Accordo per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali.
      L'articolo 4 inserisce nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito denominato «codice», disposizioni (i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) che disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme sostanziali dell'Accordo (in particolare, l'articolo 26). Nell'ordinamento italiano, tale diritto è, al momento, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Corte di cassazione, sezioni riunite 1 novembre 1994, n. 9410, e Corte di cassazione 12 giugno 1996, n. 5406), dall'articolo 124, comma 4, del codice, per la quale costituisce l'implicito presupposto delle disposizioni in materia di sanzioni per la contraffazione, che possono riguardare non solo i prodotti contraffatti, ma anche i «mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato». La previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento

in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione.
      L'articolo 5, comma 1, prevede la copertura degli oneri che discendono dall'attuazione dell'Accordo relativamente al triennio 2016-2018, in particolare dei contributi al bilancio del tribunale (articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo), delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni dei comitati amministrativo, del bilancio e consultivo (articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo), nonché del minor gettito per l'erario in conseguenza del trasferimento al tribunale della competenza in materia di azioni cautelari e di merito relative a brevetti europei (in particolare, l'articolo 32 dell'Accordo). Per la copertura di tali oneri sarà impiegato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.
      Il comma 2 regola il monitoraggio degli oneri per spese di missione e la copertura finanziaria nel caso di loro scostamento rispetto alle previsioni.
      Il comma 3 si riferisce alle ipotesi in cui l'Italia, quale parte dell'Accordo, sia chiamata: 1) a rispondere dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'UE da parte della corte d'appello del tribunale (articolo 22 dell'Accordo); 2) a versare contributi al bilancio anche dopo che sia trascorso il periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, entro il quale si prevede che il tribunale sia in grado di autofinanziarsi (articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo). In ambedue i casi, si stabilisce che agli eventuali oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
      Il comma 4 stabilisce che si ricorrerà parimenti a un provvedimento ad hoc a copertura degli oneri derivanti dall'eventuale creazione in Italia di una divisione locale del tribunale.
      L'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge.

5. Contenuto dell'Accordo.

      L'Accordo si compone di:

          i) un preambolo;

          ii) ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti:

              parte I: disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35);

              parte II: disposizioni finanziarie (articoli 36-39);

              parte III: organizzazione e disposizioni procedurali (articoli 40-82);

              parte IV: disposizioni transitorie (articolo 83);

              parte V: disposizioni finali (articoli 84-89);

          iii) l'allegato I, contenente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti;

          iv) l'allegato II, contenente i criteri di distribuzione del contenzioso tra le tre articolazioni della divisione centrale del tribunale (sede centrale di Parigi, sezioni di Londra e di Monaco di Baviera).

i) Il preambolo.

      Sono richiamati il mercato unico dell'UE, la frammentazione del mercato europeo dei brevetti e la possibilità offerta dal regolamento (UE) n. 1257/2012 di richiedere che ai brevetti rilasciati dall'UEB sia conferito un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata (considerando dal primo al quarto). Sono quindi menzionati gli obiettivi perseguiti con l'Accordo dagli Stati membri dell'UE contraenti: una migliore esecuzione dei brevetti e il rafforzamento della certezza del diritto grazie

all'istituzione di un tribunale capace di garantire decisioni rapide e di elevata qualità (quinto e sesto considerando). Sono poi specificate le relazioni tra il tribunale e l'ordinamento dell'UE, al fine di garantire la primazia del diritto dell'UE, e di rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia dell'UE al progetto di accordo citato, sottopostole nel luglio 2009 (considerando dal settimo al tredicesimo; sulla sostanza delle critiche, vedi infra). Infine, si puntualizza che l'Accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE, compresi quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata (nel qual caso il tribunale sarebbe competente per i brevetti rilasciati dall'UEB e validi nella propria giurisdizione), e richiama il termine previsto di entrata in vigore (considerando quattordicesimo e quindicesimo).

ii) L'articolato.

      La parte I – «Disposizioni generali ed istituzionali» si compone di trentacinque articoli suddivisi in sette capi.
      Il capo I – «Disposizioni generali» (articoli 1-5) stabilisce, all'articolo 1, la natura del tribunale, qualificandolo come tribunale comune agli Stati membri e per questo motivo soggetto agli obblighi derivanti dai trattati, in particolare all'obbligo di leale cooperazione con la Corte di giustizia dell'UE. Si tratta di un elemento centrale delle modifiche apportate al progetto di accordo del 2009 per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia (vedi infra). Specifica quindi, all'articolo 2, il significato dei termini usati nell'Accordo. In particolare, il «brevetto europeo» è il brevetto concesso a norma delle disposizioni della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 1973 e il «brevetto europeo con effetto unitario» è un brevetto concesso a norma delle disposizioni di tale Convenzione, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo: il brevetto europeo con effetto unitario; il certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 o del regolamento (CE) n. 1610/1996 per un prodotto non coperto da brevetto; un brevetto europeo senza effetto unitario (salvo il periodo transitorio previsto dall'articolo 83). L'articolo 4 stabilisce che il tribunale ha personalità giuridica ed è rappresentato dal presidente della corte d'appello. L'articolo 5 disciplina la responsabilità del tribunale e individua l'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale.
      Il capo II – «Disposizioni istituzionali» (articoli 6-14) disciplina la struttura del tribunale (articolo 6), che si compone di un tribunale di primo grado (articolo 7), di una corte d'appello (articolo 9), di una cancelleria (articolo 10) e di tre comitati (amministrativo, di bilancio e consultivo, articoli 11-14), competenti per gli aspetti del funzionamento del tribunale non connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco (la divisione del lavoro è specificata nell'allegato II), e divisioni locali istituite su richiesta degli Stati membri contraenti, che possono avere anche competenza nel territorio di altri Stati membri contraenti (diventando così divisioni regionali); i collegi hanno necessariamente una composizione multinazionale, secondo i criteri stabiliti all'articolo 8. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo (l'articolo 9 disciplina la formazione dei suoi collegi) e presso la sua sede è istituita una cancelleria, con sezioni in tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
      Il capo III – «Giudici del tribunale» (articoli 15-19) specifica che i giudici del tribunale sono divisi in due categorie (quelli qualificati sotto il profilo giuridico e quelli qualificati sotto il profilo tecnico, articolo 15), stabilisce la procedura di nomina (articolo 16) e specifica i princìpi di indipendenza e di imparzialità cui sono tenuti (articolo 17). L'articolo 18 stabilisce che i giudici del tribunale di primo grado costituiscono tutti insieme un corpo, indipendentemente

dalla qualificazione giuridica o tecnica e dall'impiego a tempo pieno o parziale, e individua alcuni criteri per l'assegnazione dei giudici alle divisioni, tra i quali le conoscenze linguistiche. Inoltre, l'articolo 19 istituisce un cosiddetto quadro di formazione dei giudici, per assicurare un'ampia ripartizione geografica delle competenze in materia di controversie brevettuali; esso si concentra sulla preparazione dei candidati alla funzione di giudice e sulla formazione continua anche linguistica.
      Il capo IV – «Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti» (articoli 20-23) specifica le relazioni tra il tribunale e la Corte di giustizia dell'UE. Come i già citati passaggi del preambolo e dell'articolo 1, si tratta di articoli introdotti per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia al progetto di accordo sottopostole nel luglio 2009. Nell'opinione 1/09 resa l'8 marzo 2011, il ragionamento della Corte ruotava attorno alla natura esclusiva delle competenze affidate al tribunale: poiché il Tribunale era creato all'esterno dell'ordinamento dell'UE, nel caso in cui una sua pronuncia avesse costituito una violazione del diritto dell'Unione, non sarebbe stato possibile accertarla tramite un giudizio di violazione, né avrebbe potuto comportare una responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri. Questo avrebbe costituito una lesione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'articolo 20 stabilisce quindi il principio della primazia del diritto dell'UE sull'Accordo, l'articolo 21 specifica che il tribunale ha natura di tribunale comune degli Stati membri e impone lo stesso obbligo di cooperazione con la Corte di giustizia che incombe a ogni tribunale nazionale e gli articoli 22 e 23 esplicitano il principio della responsabilità degli Stati membri contraenti per violazioni del diritto dell'UE da parte del tribunale, richiamando anche le pertinenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 258-260).
      Il capo V – «Fonti del diritto e diritto sostanziale» (articoli 24-30) elenca i riferimenti normativi su cui il tribunale è tenuto a fondare le proprie decisioni (articolo 24) e i diritti soggettivi sostanziali che possono essere dedotti in giudizio (diritto di impedire l'utilizzazione diretta o indiretta dell'invenzione, articoli 25, 26 e 28), specificando i limiti di questi ultimi (articoli 27, 29 e 30).
      Il capo VI – «Competenza internazionale» (articoli 31-34) prevede la competenza del tribunale. In particolare, stabilisce l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1215/2012 e della Convenzione di Lugano del 2007 in materia di competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (articolo 31); identifica nove categorie di azioni per le quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva (articolo 32); indica i criteri di competenza delle divisioni del tribunale di primo grado (articolo 33); chiarisce l'ambito di applicazione territoriale delle decisioni, ovvero il territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto (articolo 34).
      Il capo VII – «Arbitrato e mediazione in materia di brevetti» (articolo 35) istituisce un centro di mediazione e arbitrato nelle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo, ne individua la sede a Lubiana e a Lisbona, specifica che esso stabilisce le norme in materia di mediazione e arbitrato e stila un elenco di mediatori e di arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.
      La parte II – «Disposizioni finanziarie» è composta da quattro articoli. L'articolo 36 stabilisce che il tribunale si finanzia da solo tramite risorse proprie (costituite dai diritti processuali, la cui definizione è demandata al comitato amministrativo) e altre risorse. Nel definire i diritti processuali, il comitato amministrativo deve contemperare il principio dell'equo accesso alla giustizia e quello dell'autofinanziamento del tribunale. In attesa che il tribunale sia capace di generare risorse proprie, e successivamente se necessario, è previsto che gli Stati membri contraenti contribuiscano al bilancio. L'articolo 37 stabilisce che le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio. Specifica tuttavia che le spese per le infrastrutture delle divisioni locali e regionali spettano agli Stati membri contraenti che le hanno istituite e che le spese per le infrastrutture della divisione centrale e della corte d'appello spettano agli Stati membri contraenti che le ospitano. Viene altresì specificato che gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio iniziale di sette anni. Viene inoltre previsto un contributo finanziario iniziale per l'istituzione del tribunale ed è stabilito il criterio per la ripartizione tra gli Stati membri del contributo necessario a garantire il pareggio di bilancio nel periodo transitorio e, eventualmente, al termine di esso. Gli articoli 38 e 39 specificano che il quadro di formazione dei giudici e le spese di funzionamento del centro di mediazione e arbitrato sono finanziati dal bilancio del tribunale.
      La parte III – «Organizzazione e disposizioni procedurali» si compone di quarantatré articoli suddivisi in sei capi.
      Il capo I – «Disposizioni generali» (articoli 40-48) riserva allo statuto (allegato all'Accordo, articolo 10) e al regolamento di procedura (che il comitato amministrativo dovrà adottare, articolo 41) la disciplina organizzativa e procedurale del tribunale. Gli articoli 42-45 richiamano i princìpi di: proporzionalità, equità, concorrenza, libertà delle parti «di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa», utilizzo di procedure elettroniche e pubblicità dei procedimenti. L'articolo 46 definisce la capacità di stare in giudizio. L'articolo 47 disciplina il diritto di promuovere il giudizio davanti al tribunale. L'articolo 48 disciplina l'istituto della rappresentanza.
      Il capo II – «Lingua dei procedimenti» (articoli 49-51) contiene le disposizioni linguistiche. In primo grado (articolo 49) si distingue tra divisione centrale del tribunale, dove la lingua è quella in cui è stato rilasciato il brevetto, e divisioni locali o regionali, dove invece la lingua è una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione o degli Stati membri che condividono una divisione regionale. È prevista la possibilità di designare come lingua del procedimento di una divisione locale o regionale una o più lingue ufficiali dell'UEB. Inoltre, su istanza delle parti o di una di esse, o su decisione del collegio giudicante, è prevista la possibilità di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello (articolo 50) è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado o la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto (se le parti convengono così), oppure ancora un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente (se la corte d'appello decide così e previo accordo delle parti). L'articolo 51 reca disposizioni in materia di traduzioni e interpretariato.
      Il capo III – «Procedimenti dinanzi al tribunale» (articoli 52-55) individua tre tipi di procedura (scritta, provvisoria e orale), rimandandone la disciplina al regolamento di procedura (articolo 52), specifica i principali mezzi probatori (articolo 53) e disciplina l'onere della prova (articoli 54 e 55).
      Il capo IV – «Competenze del tribunale» (articoli 56-72) disciplina i poteri del tribunale, che può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dall'Accordo (articolo 56), può nominare periti (articolo 57) e può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investito siano limitati o vietati (articolo 58). Gli articoli 59 e 60 disciplinano il potere di ordinare la produzione di elementi di prova e la protezione delle prove, nonché di disporre ispezioni. Gli articoli 61 e 62 disciplinano il potere di bloccare dei beni o di vietare il compimento di transazioni relative a essi, nonché di ordinare misure provvisorie e cautelari. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione (articolo 63) e può ordinare misure correttive per i prodotti riguardo ai quali ha accertato una tale violazione (articolo 64). L'articolo 65 disciplina il potere del tribunale di decidere sulla validità di un brevetto, che può essere esercitato solo in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca, ed eventualmente di revocarlo «unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2», della Convenzione sul brevetto europeo. L'articolo 66 attribuisce al tribunale le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, che elenca i compiti amministrativi conferiti dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata all'UEB e, al paragrafo 3, specifica che «Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall'UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1». L'articolo 67 disciplina il potere del tribunale di ordinare la comunicazione di informazioni. L'articolo 68 disciplina l'istituto del risarcimento del danno. Gli articoli 69-71 disciplinano le spese giudiziarie, le spese processuali e il gratuito patrocinio. L'articolo 72 disciplina la prescrizione.
      Il capo V – «Appelli» (articoli 73-75) disciplina l'ammissibilità del giudizio di appello (articolo 73), gli effetti (articolo 74) e l'istituto del rinvio al tribunale di primo grado (articolo 75).
      Il capo VI – «Decisioni» (articoli 76-82) stabilisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, specifica che «Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e su cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni» (articolo 76) ed esige che decisioni e ordinanze del tribunale siano motivate (articolo 77). L'articolo 78 prevede l'istituto del parere dissenziente (l'articolo 34 dello statuto del tribunale specifica che «Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete»). L'articolo 79 disciplina l'istituto della transazione. L'articolo 80 disciplina il regime di pubblicità delle decisioni. L'articolo 81 disciplina l'istituto del riesame. Ai sensi dell'articolo 82, le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente, conformemente al diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione e alle stesse condizioni di una decisione emessa dagli organi giurisdizionali dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.
      La parte IV – «Disposizioni transitorie» è composta dal solo articolo 83, relativo al periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo durante il quale è prevista la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale (il comitato preparatorio ha deciso di sottoporre l'esercizio di questo diritto al pagamento di una tassa di esenzione). È previsto che il regime transitorio possa essere prorogato di ulteriori sette anni su decisione del comitato amministrativo.
      La parte V – «Disposizioni finali» (articoli 84-89) contiene clausole d'uso degli accordi internazionali multilaterali, con alcune peculiarità. Infatti, l'articolo 84 conferma l'organicità del legame tra l'accordo e i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, stabilendo che il depositario dell'Accordo è il Segretariato generale del Consiglio dell'UE e che l'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'UE. L'articolo 85 richiama le canoniche funzioni del depositario di un accordo internazionale. L'articolo 86 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata. L'articolo 87 disciplina condizioni e modalità del riesame dell'Accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale o di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'UE. L'articolo 88 stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, mentre eventuali traduzioni in altre lingue ufficiali dell'UE sono considerati testi ufficiali, ma solo se approvati dal comitato amministrativo. L'articolo 89 conferma ulteriormente il carattere unitario e organico del sistema composto dall'Accordo e dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012: il primo è previsto che entri in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione di uno Stato membro dell'UE, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nel 2012 (Germania, Regno Unito e Francia); i secondi sono in vigore dal 20 gennaio 2013, ma saranno applicabili dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C. 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
      2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1.
      2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno

2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
      4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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