Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3837 |
1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
a) tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte;
b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità;
e) sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti.