Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3863


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MATARRESE, VARGIU, DAMBRUOSO, VEZZALI, PIEPOLI
Modifiche all'articolo 727 del codice penale in materia di abbandono di animali
Presentata il 26 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema della tutela degli animali nonché dei loro diritti ovvero dell'insieme delle disposizioni legislative che disciplinano i comportamenti umani verso gli animali e le loro condizioni di vita, cui corrispondono responsabilità e doveri dell'uomo, suscita sempre maggiore interesse sia a livello nazionale che internazionale.
      Nel corso del tempo, la necessità di confrontarsi su questo tema ha prodotto dibattiti continui di carattere etico e sociale e il legislatore, nel recepire il comune senso di umanità verso gli animali, ha introdotto norme che progressivamente hanno condotto a una maggiore tutela dell'animale in quanto essere vivente e senziente e non inanimato.
      Anche l'Unione europea ha da tempo, ormai, preso atto della necessità di difendere gli animali dall'abbandono, dai maltrattamenti, dall'uccisione e dall'abuso indiscriminato e senza regole che ne fanno gli esseri umani. Lo ha fatto tramite l'approvazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale risulta dalla consolidazione normativa realizzata con il Trattato di Lisbona del 2007, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 130 del 2008 e in vigore dal 1° dicembre 2009, che possiamo definire senza alcun dubbio un passaggio epocale che supera di fatto la prospettiva antropocentrica di tutte le Costituzioni del continente.
      Il predetto Trattato, infatti, ha recepito, in particolare all'articolo 13, il comune sentire dei cittadini verso gli animali riconoscendoli come esseri senzienti e ha così vincolato il legislatore a tenerne conto nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea e, di conseguenza, degli Stati membri.
      In particolare, l'articolo 13 così dispone: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
      In Italia, il legislatore ha inteso punire l'abbandono, il maltrattamento e l'uccisione degli animali prevedendo disposizioni nel codice penale.
      Questa proposta di legge intende riferirsi, in particolare, all'articolo 727 in materia di abbandono di animali.
      Attualmente, l'articolo dispone che chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
      Appare evidente che la norma si rivela, nei fatti, ancora poco incisiva in termini di intimidazione e deterrenza poiché se la pena massima per l'arresto limitata a un anno sembra ragionevole altrettanto non può dirsi per la sanzione pecuniaria che parte da un valore che, anche nel comune sentire, non è adeguatamente commisurato al tipo di reato commesso.
      Pur convinti del fatto che la migliore soluzione per combattere questo genere di reati è la prevenzione tramite l'educazione e il progresso culturale, affidati in questo caso a chi ha il compito di formare le coscienze degli esseri umani nell'ambito dei contesti sociali, istituzionali nonché familiari e scolastici affinché possano giungere tutti alla piena consapevolezza della pietà verso gli animali e alla considerazione degli stessi in quanto esseri viventi e senzienti, la presente proposta di legge intende comunque modificare l'articolo 727 del codice penale raddoppiando l'ammenda già prevista e introducendo un nuovo comma che prevede due pene accessorie.
      In particolare, la prima prevede la possibilità per il giudice di disporre l'obbligo, per il condannato che abbia commesso il reato di abbandono di animale, di provvedere al soggiorno e al sostentamento alimentare e sanitario dell'animale presso un'adeguata struttura pubblica o privata fino al successivo affidamento.
      La pena che si intende introdurre appare adeguata soprattutto in considerazione del fatto che tende a ridurre le risorse pubbliche impiegate per la gestione degli animali nelle strutture che li ospitano. In questo caso è rilevante il dato comunicato dalla Lega antivivisezione che, pur se parziale e stimato, è utile a evidenziare l'importanza di questa proposta di legge e a offrire un quadro generale della spesa di cui lo Stato si fa carico annualmente.
      E infatti, basti pensare che per ogni cane ospitato in un canile il comune versa circa 1.000 euro all'anno e i canili italiani ne contano circa 200.000 unità.
      La seconda pena accessoria che si intende introdurre prevede la possibilità per il giudice di disporre per il reo il divieto di detenzione di qualsiasi animale per un periodo di due anni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Con la sentenza di condanna per abbandono di animali domestici, di cui al primo comma, il giudice può disporre l'obbligo per il condannato di provvedere al soggiorno e al sostentamento alimentare e sanitario dell'animale presso un'adeguata struttura pubblica o privata fino al successivo affidamento. Il giudice può altresì disporre per il soggetto di cui al primo comma il divieto di detenzione di qualsiasi animale per un periodo di due anni».

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