Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3863 |
1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con la sentenza di condanna per abbandono di animali domestici, di cui al primo comma, il giudice può disporre l'obbligo per il condannato di provvedere al soggiorno e al sostentamento alimentare e sanitario dell'animale presso un'adeguata struttura pubblica o privata fino al successivo affidamento. Il giudice può altresì disporre per il soggetto di cui al primo comma il divieto di detenzione di qualsiasi animale per un periodo di due anni».