Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3209-1121-1730-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 3209, approvata dal Senato, e rilevato che:
la proposta di legge, che si compone di un unico articolo, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi;
l'unico articolo della proposta di legge, al comma 1, individua analiticamente i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, da esercitare nel breve termine di sei mesi, mentre, al comma 2, disciplina le procedure, prevedendo, tra l'altro, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'onere per il Governo, qualora non intenda conformarsi ai suddetti pareri, di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso venga espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge n. 3209, approvata dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi»;
considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie: «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione,
esprime
La X Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 3209, approvata dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi», adottata come testo base, e le abbinate proposte di legge n. 1121 Pagano e n. 1730 Giulietti;
rilevato che l'impianto della delega risponde all'esigenza di un rafforzamento del sistema dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti in un quadro mutato dell'economia nazionale ed estera;
valutato che, in conseguenza dei princìpi e dei criteri direttivi previsti, si intende rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici e rendere il sistema più semplice per chi deve accedere al sistema delle garanzie;
osservato che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 54, ha disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) nel limite di 225 milioni di euro a favore dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, di quelli che realizzano operazioni di fusione o di quelli che stipulano contratti di rete;
sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, previsto dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, volto a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
rilevato che la medesima legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 55, ha destinato alle camere di commercio 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi;
sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2014;
rilevata l'opportunità di prevedere tra gli «strumenti di garanzia innovativi», di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), la possibilità di rilasciare garanzie a favore dei soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (cosiddetta garanzia equity) dotandole di uno strumento nuovo per la loro patrimonializzazione,
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La XIV Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 3209, approvata dal Senato e adottata quale testo base dalla VI Commissione, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi;
apprezzate le finalità del provvedimento, volto a favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, mediante l'introduzione di disposizioni per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi;
evidenziati in particolare gli obiettivi di valorizzazione del ruolo dei confidi, in una prospettiva di rafforzamento patrimoniale delle PMI;
rilevato che tali obiettivi si pongono – nel quadro degli Accordi di Basilea – in linea con i princìpi della regolamentazione prudenziale europea, validi per i confidi maggiori come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
sottolineata la positiva introduzione di strumenti innovativi, forme di garanzia e finanziamenti alternativi al sistema bancario, che rispondono alle nuove esigenze dei professionisti e delle PMI, rendendone più competitivo l'assetto;
apprezzato inoltre – con riguardo alle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi – che la delega subordina la relativa disciplina nazionale al necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
evidenziato infine che l'intervento normativo proposto appare pienamente coerente con le politiche promosse dall'Unione europea a sostegno e per la valorizzazione delle PMI, che costituiscono un elemento qualificante del sistema produttivo ed economico europeo,
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