Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3897 |
1. Nella scuola primaria e secondaria la valutazione delle competenze di cittadinanza concorre alla valutazione complessiva degli studenti.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono costituite dalle conoscenze, abilità e atteggiamenti descritti nel quadro di riferimento della competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dall'Unione europea e, in particolare, dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e riguardano le conoscenze e le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita della società democratica e al dialogo interculturale. Tali competenze di cittadinanza attiva e democratica sono sviluppate in una dimensione europea e globale.
3. Le competenze di cittadinanza di cui al presente articolo afferiscono alla dimensione cognitiva, alla dimensione valoriale e a quella degli atteggiamenti. La loro costruzione e il loro sviluppo ha l'obiettivo di promuovere e di favorire, da parte degli studenti, le conoscenze storico-socio-giuridiche sulla cittadinanza, la sensibilità sui valori civici, nonché il concreto esercizio dei relativi diritti e dei doveri nella convivenza democratica, comprendente la responsabilità nell'agire sociale, la partecipazione solidale, il rispetto nelle relazioni interpersonali e la cooperazione in chiave interculturale.
1. La valutazione delle competenze di cittadinanza di cui all'articolo 1 è espressa attraverso un giudizio analitico che tiene conto di attività disciplinari, trasversali, integrate, strutturate per progetti, curricolari ed extracurricolari previste dai piani
triennali dell'offerta formativa elaborati dagli istituti scolastici. Le competenze di cittadinanza sono attestate all'interno della certificazione delle competenze, allegata al documento di valutazione.1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Valutazione del comportamento degli studenti). – 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, è effettuata una valutazione delle competenze di cittadinanza. A tale fine sono presi in considerazione:
a) l'insegnamento della Costituzione nell'ambito dello spazio orario delle aree storico-geografica e storico-sociale;
b) i contributi dati da tutte le discipline del curricolo, sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche;
c) le esperienze e le attività svolte dagli studenti nei seguenti ambiti: all'interno dei progetti promossi dall'istituto, nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola, nell'ambito para-scolastico nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la valutazione delle competenze di cittadinanza è effettuata annualmente con le stesse modalità previste per l'accertamento delle altre competenze dello studente.
3. La votazione delle competenze di cittadinanza degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente. Nel caso di valutazione insufficiente devono essere previsti eventuali attività di recupero sociali e culturali, di mediazione e di risarcimento a vantaggio della comunità scolastica e territoriale, nonché eventuali corsi e prove di verifica per il recupero dei debiti.4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
5. Ferma restando l'applicazione del presente articolo dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri e gli strumenti per effettuare la progettazione dei percorsi formativi orientati all'acquisizione delle competenze, l'accertamento delle competenze e la comunicazione della valutazione agli studenti e alle loro famiglie, nonché eventuali modalità di attuazione del presente articolo.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni per la formazione iniziale dei docenti rispetto ai contenuti, ai valori e alle strategie per la costruzione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, a valere sulle risorse già assegnate ordinariamente, un piano di formazione in servizio dei docenti delle scuole del sistema pubblico basato sulla progettazione e sulla valutazione delle competenze di cittadinanza nelle diverse fasi di sviluppo evolutivo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e a quella secondaria di primo e di secondo grado, a partire dall'anno scolastico 2017/2018».
1. All'acquisizione delle competenze di cittadinanza concorrono le esperienze e le
attività svolte dagli studenti nei seguenti ambiti:a) all'interno dei progetti promossi dall'istituto e negli spazi di partecipazione democratica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
b) nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola;
c) nell'ambito para-scolastico, nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) nell'ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale.
1. La valutazione delle competenze di cittadinanza spetta al consiglio di classe che esprime un giudizio valutativo, anche in chiave evolutiva, sulla base delle conoscenze, dell'abilità e degli atteggiamenti rilevati anche attraverso prove di verifica, osservazioni sistematiche e occasionali, nonché raccolta di documentazione.
1. Al fine di facilitare e potenziare l'acquisizione da parte degli alunni e degli studenti delle competenze di cittadinanza, nell'ambito dell'organico dell'autonomia dell'ambito territoriale previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, sono individuate a livello di istituto o di reti scolastiche figure di coordinamento per le competenze di cittadinanza, incaricate di coordinare i progetti e le iniziative didattiche e culturali interne agli istituti e sul territorio, anche in funzione di supporto per la predisposizione di un curricolo verticale.
2. Le figure di riferimento di cui al comma 1 svolgono funzioni di promozione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, compresa la formazione dei docenti.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana le linee di indirizzo sui contenuti e sulle metodologie per la costruzione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, nonché sugli indicatori e sui descrittori utili a valutare le competenze di cittadinanza, anche sulla base della raccomandazione CM/Rec (2010)7 dell'11 maggio 2010 del Comitato dei Ministri, con particolare riferimento a:
a) cittadinanza in chiave nazionale, europea e globale;
b) competenze interculturali per il dialogo, la pace e il contrasto dei pregiudizi e delle diverse forme di razzismo;
c) acquisizione di un pensiero critico-argomentativo e di capacità deliberative;
d) cura e salvaguardia dell'ambiente;
e) sviluppo della sensibilità civica, della cooperazione e della solidarietà sociale;
f) responsabilità nell'uso delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione e di informazione, finalizzate all'esercizio della cittadinanza attiva e democratica;
g) costruzione della classe e della scuola come comunità; condivisione di valori e di regole, risoluzione di conflitti e contrasto della violenza nella scuola;
h) promozione della parità tra i sessi, superamento degli stereotipi nei ruoli di genere, contrasto alla violenza contro le donne.
1. Al fine di facilitare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e di
potenziare le loro competenze di cittadinanza, nell'ambito della loro autonomia le scuole possono prevedere periodi in cui gli studenti sono facilitati per la realizzazione di attività e di progetti nel campo delle competenze di cittadinanza utilizzando il 20 per cento dell'autonomia curricolare prevista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca introduce descrittori coerenti con le linee di indirizzo di cui all'articolo 7 della presente legge anche nel rapporto di autovalutazione delle scuole, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.