Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3949 |
1. All'articolo 1158 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'ipotesi di cui al secondo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si acquistano in virtù del possesso continuato per trentacinque anni».
1. All'articolo 1159 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il decorso di venticinque anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o venticinquennale».
1. Al primo comma dell'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per trenta anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
1. All'articolo 1161 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «in virtù del possesso continuato per dieci anni» sono inserite le seguenti: «ovvero per venticinque anni quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia ovvero con il decorso di trentacinque anni quando siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
1. Al primo comma dell'articolo 1167 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per 12 mesi, qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.