Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3834 |
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera z) è sostituita dalla seguente:
«z) “operatore della comunicazione”: il fornitore di servizi media e dei servizi interattivi definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), h), i), m) e q) del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché l'aggregatore di contenuti o l'operatore dell'informazione;»;
2) dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:
«dd-bis) “aggregatore di contenuti”: l'impresa che offre servizi di aggregazione e di visualizzazione di contenuti propri o di terzi;
dd-ter) “operatore dell'informazione”: l'editore di giornali, quotidiani, periodici o riviste, che opera anche nell'editoria elettronica, ovvero il soggetto esercente o l'editoria elettronica»;
b) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e di utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione concede in licenza agli assegnatari di cui all'articolo 9 i diritti di archivio degli eventi che si disputano nella stagione sportiva in corso, oggetto degli
inviti a offrire, e di quelli che si disputano nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella in corso. I predetti soggetti possono utilizzare economicamente le immagini dell'archivio esclusivamente al fine di realizzare prodotti audiovisivi focalizzati sulla competizione»;c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,» sono soppresse;
2) i commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione, che mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le relative riprese ai fini della costituzione dell'archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto.
5. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
6. L'organizzatore della competizione distribuisce il segnale contenente le riprese degli eventi a tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso al segnale e ai servizi tecnici correlati è concesso previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario predisposto dall'organizzatore della competizione. Il segnale deve essere senza loghi, fatti salvi quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor, e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
d) all'articolo 5, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alle violazioni dell'articolo 5 del presente decreto e del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora televisiva in ambito locale sono ridotte a un decimo»;
e) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica la conformità delle linee guida ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. La predetta Autorità, prima di provvedere, richiede il parere non vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che lo deve rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta. L'invio telematico delle linee guida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte dell'organizzatore della competizione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, determina l'inizio della procedura competitiva. Dopo l'approvazione delle linee guida da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione, l'organizzatore può procedere alle successive fasi della procedura competitiva, relative alla pubblicazione degli inviti a offrire, all'esame delle offerte presentate e alle assegnazioni dei pacchetti ovvero alle fasi di trattativa privata, secondo i tempi e le modalità fissati nelle linee guida»;
f) all'articolo 7, i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Qualora ciascun organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di
advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché al soggetto che opera in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione.a) assumere identico incarico per un altro organizzatore della competizione;
b) commercializzare, salvo che non vi sia espressa richiesta dell'organizzatore della competizione, i diritti di archivio e i diritti di sponsorizzazione degli organizzatori dell'evento partecipanti alle competizioni organizzate dall'organizzatore della competizione per il quale svolge la funzione di advisor.
6. È fatto divieto agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti, assegnatari dei diritti ai sensi dell'articolo 9, di commercializzare i diritti di archivio e i diritti di sponsorizzazione degli organizzatori dell'evento partecipanti alle competizioni organizzate dall'organizzatore della competizione e i cui diritti audiovisivi sono stati loro assegnati.
7. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni della categoria professionistica calcistica inferiore al campionato di serie A e alle competizioni degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelli relativi alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui alla sezione I.
8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli eventi di campionati, coppe e tornei non professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzate a livello nazionale, specificati nella lista degli eventi di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 131/12/CONS del 15
g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 – (Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti). – 1. L'organizzatore della competizione:
a) non può assegnare tutti i pacchetti di dirette offerti in esclusiva al mercato a un solo operatore della comunicazione o a un solo intermediario indipendente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 19, comma 1, e fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti; deve altresì prevedere, anche mediante un pacchetto separato, che un evento per ciascuna giornata sia trasmesso in chiaro e in diretta, in anticipo o in posticipo;
b) ai fini di alla lettera a), deve predisporre i pacchetti in modo equilibrato, parametrando il loro valore sulla base dell'offerta commerciale complessiva e del valore, in termini economici e di importanza, dei singoli eventi;
c) può fissare un prezzo minimo per ciascun pacchetto e un prezzo minimo complessivo di tutti i pacchetti di dirette commercializzati simultaneamente, sotto dei quali, in un caso o in entrambi i casi, ha facoltà di non assegnare il singolo pacchetto ovvero di revocare l'intera offerta ovvero, nell'ambito della stessa procedura competitiva, di procedere a trattativa privata o di attivare una nuova procedura competitiva»;
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Assegnazione dei diritti audiovisivi). – 1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti.
2. Nell'ipotesi che uno o più pacchetti sia acquisito da un operatore della comunicazione non in possesso di titolo abilitativo, a condizione che tale titolo sia necessario e che l'operatore abbia comunque le capacità richieste per l'esercizio dei diritti audiovisivi assegnati, lo stesso operatore è
a) l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo già versato e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo;
b) i diritti audiovisivi sono assegnati al secondo miglior offerente, che può tuttavia rifiutare entro sette giorni dalla comunicazione inviata dall'organizzatore della competizione.
3. L'organizzatore della competizione predispone un pacchetto non esclusivo da destinare a tutti gli operatori dell'informazione che, attraverso strumenti digitali, forniscono informazioni al pubblico, integrando contenuti editoriali cartacei e contenuti digitali»;
i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Contratti di licenza). – 1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 1, e ferma restando la disposizione dell'articolo 16, comma 4.
2. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi»;
l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 – (Modalità di esercizio). – 1. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.
m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «all'articolo 11, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2»;
n) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'organizzatore della competizione è tenuto a stabilire regole per la distribuzione diretta dei prodotti audiovisivi in modo da garantire condizioni di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione»;
o) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – (Piattaforme emergenti). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può individuare in ogni momento piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in modo che possano beneficiare su base non esclusiva di quote rilevanti di diritti di prima messa in onda adatti alle proprie caratteristiche tecnologiche»;
p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale). – 1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni della sezione I, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima. A tale fine predispone un pacchetto formato almeno da due eventi per giornata da trasmettere in diretta e da commercializzare per aree geografiche.
a) concedere in licenza i diritti audiovisivi direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche;
b) concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi a un solo intermediario o a più intermediari per singoli Paesi o per determinate aree geografiche.
4. Il contratto di licenza può avere una durata massima di sei anni»;
q) all'articolo 17 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le violazioni dei diritti di sfruttamento audiovisivo degli eventi realizzate in pregiudizio dei legittimi titolari o licenziatari degli stessi sono soggette alle sanzioni di cui alla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.
1-ter. Per le violazioni commesse tramite internet, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione dei titolari o dei licenziatari dei diritti di cui al comma 1-bis, ordina, anche senza udire l'altra parte, ai fornitori di connettività di inibire l'accesso agli indirizzi internet protocol (IP) e ai domain name system (DNS) che indebitamente consentono la visione, in tempo reale o in differita, degli eventi»;
r) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). – 1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze del mercato dei diritti audiovisivi, provvede sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire deroghe al limite di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e all'articolo 10, comma 1. Tale richiesta può avvenire anche nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 6. La
predetta Autorità, prima di provvedere, richiede il parere non vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che lo deve rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta.s) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. – (Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
t) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati dagli articoli 25 e 26»;
u) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – (Mutualità). – 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle altre categorie professionistiche, destina una quota annua non inferiore al 9 per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di cui all'articolo 3, comma 1, agli organizzatori delle competizioni relative alle categorie professionistiche inferiori, con le seguenti percentuali:
a) 5 per cento alla categoria professionistica calcistica immediatamente inferiore;
b) 3 per cento alla categoria professionistica successiva a quella di cui alla lettera a);
c) 1 per cento alla categoria dei dilettanti.
2. L'organizzatore della competizione destina le risorse di cui al comma 1 alle società sportive ad esso affiliate con le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dei settori giovanili delle società sportive degli sport professionistici a squadre;
b) il sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi di proprietà privata o gestiti da società sportive o comunque da società private;
c) la copertura integrale degli straordinari delle Forze di polizia impegnate all'interno degli impianti sportivi dove vengono disputati gli eventi.
3. La vigilanza sulla corretta e trasparente attuazione delle disposizioni del comma 2 è attribuita alla Federazione italiana giuoco calcio.
4. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina una quota pari allo 0,5 per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di cui all'articolo 3, comma 1, all'Autorità nazionale anticorruzione, la quale deve destinare tale quota allo svolgimento delle attività di monitoraggio di controllo e di repressione delle scommesse illecite.
5. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina una quota pari allo 0,5 per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di cui all'articolo 3, comma 1, alla Federazione italiana giuoco calcio, da utilizzare esclusivamente, in coordinamento con l'Autorità nazionale anticorruzione, per l'attività di formazione dei tesserati delle società professionistiche al fine di diffondere l'etica, i valori e i princìpi dello sport nonché di prevenire fenomeni illeciti e, in particolare, le scommesse illecite.
v) gli articoli 23, 24, 26 e 27 sono abrogati;
z) all'articolo 25, comma 4, le parole: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 26,» sono soppresse.
2. È fatta salva l'efficacia, fino alla loro scadenza originaria, dei contratti che abbiano a oggetto materie di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.