Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3963 |
Da quanto riferito, per esempio, dal dottor Raffaele Guariniello, nell'audizione del 19 dicembre 2013, e da quanto si evince più di recente dalle pronunce della Corte di cassazione (sentenza n. 12223 dei 2016 – in esito all'udienza del 3 febbraio 2015), la responsabilità per la vigilanza sulle fonti
del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico solo per i rischi attinenti all'attività scolastica»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano in via esclusiva all'ente proprietario».