Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3781 |
1. La donna lavoratrice che soffre di dismenorrea, in forma tale da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere, ha diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese.
2. Durante l'astensione dal lavoro ai sensi del comma 1, di seguito denominato «congedo mestruale», alla lavoratrice sono dovute una contribuzione piena e un'indennità pari al cento per 100 per cento della retribuzione giornaliera.
3. La donna lavoratrice che intenda usufruire del congedo mestruale presenta al datore di lavoro la certificazione medica specialistica relativa alle condizioni previste dal comma 1.
4. La certificazione medica di cui al comma 3 deve essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno e presentata al datore di lavoro entro il successivo 30 gennaio.
5. Il congedo mestruale non può essere equiparato alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e la relativa indennità che spetta alla donna lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia.
6. Il congedo mestruale si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato ovvero a progetto.