Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4015 |
1. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado è istituito l'insegnamento obbligatorio di storia e civiltà del vino.
2. All'insegnamento di storia e civiltà del vino è destinata almeno un'ora a settimana, individuata nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con regolamento, l'articolazione nei programmi annuali dell'insegnamento della disciplina, che si esaurisce entro il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, tranne che per istituti specifici per i quali può costituire disciplina di specializzazione.
1. L'insegnamento di storia e civiltà del vino è affidato agli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca approva e rende esecutivo un progetto di corsi di qualificazione professionali, della durata di sei mesi, al fine di fornire ai docenti di cui all'articolo 2 le informazioni e le conoscenze necessari allo svolgimento dell'insegnamento di storia e civiltà del vino. 1. I programmi didattici dell'insegnamento di storia e civiltà del vino sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1 assicurano la trattazione delle seguenti tematiche:
a) genesi, mitologia, storia e metastoria del vino nella cultura euro-mediterranea;
b) geografia italiana dei vitigni autoctoni e alloctoni e dei vini derivati;
c) coltura della vite, valutazione delle uve e processo di produzione del vino;
d) vino e suoi derivati nella storia, nel presente e nel futuro.
3. I docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'articolo 2 si attivano al fine di istituire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le organizzazioni locali, nazionali e internazionali che
si occupano delle tematiche relative all'insegnamento di storia e civiltà del vino. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di 12,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'attivazione del primo corso di formazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.