Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4080


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 ottobre 2016 (v. stampato Senato n. 2287)
presentato dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 ottobre 2016
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
      2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
      3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

          d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;

          e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia

stato distribuito nelle sale cinematografiche;

          f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

          g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

          h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

          i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

          l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

          m) «sala d’essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d’essai;

          n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

          o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n),

che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

          p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n), che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

          q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

          r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

          s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

          t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

          u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale

in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

          v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

      2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Art. 3.
(Princìpi).

      1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

          a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

          b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

          c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

          d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

          e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite,

e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

          f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

          g) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

          h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
      3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
      5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
      7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 5.
(Nazionalità italiana delle opere).

      1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

          a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

          b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

          c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

          d) riprese effettuate principalmente in Italia;

          e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

          f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.
Art. 6.
(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale).

      1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
      2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
      3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
      4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.
(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefìci concessi.
      2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
      3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
      4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
      5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
      6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni

alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.
Art. 8.
(Valorizzazione delle sale cinematografiche).

      1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.
(Tutela delle minoranze linguistiche).

      1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
      2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi

dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.
Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 10.
(Funzioni statali).

      1. Il Ministero:

          a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

          c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

          d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

          e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento

delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

          f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;

          g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;

          h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline

del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

          i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

          l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

          m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;

          n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 11.
(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo).

      1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
      2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.


      3. In particolare, il Consiglio superiore:

          a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

          b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

          c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

          d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

          e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

          f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

          g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;

          h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

          i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

      4. Il Consiglio superiore è composto da:

          a) otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;

          b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

      5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
      6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il

Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
      8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.
Capo III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ
Sezione I
FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 12.
(Obiettivi e tipologie di intervento).

      1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.


      2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

          a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

          b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

          c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

          d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

      3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

          a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

          b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;

          c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

          d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

          e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

      4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princìpi

di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

          a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

          b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

      5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
      6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo).

      1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela

del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
      2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
      3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 14.
(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive).

      1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefìci previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.
      2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

          a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

          b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

          c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

          d) programmi di informazione e attualità;

          e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;

          f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

          g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

          h) programmi televisivi.

Sezione II
INCENTIVI FISCALI
Art. 15.
(Credito d'imposta per le imprese di produzione).

      1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
      2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

          a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;

          b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in

coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.

      3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 16.
(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione).

      1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
      2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che:

          a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

          b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21.

      3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle

regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
      4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
Art. 17.
(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione).

      1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
      2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
      3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della

sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.
Art. 18.
(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica).

      1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.
      2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 19.
(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi).

      1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Art. 20.
(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
      2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 21.
(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta).

      1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.


      2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
      5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
      6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie).

      1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.
      2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo

e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
      3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
      4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.
Sezione III
CONTRIBUTI AUTOMATICI
Art. 23.
(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive).

      1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
      2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è

determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.
Art. 24.
(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive).

      1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23.
      2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:

          a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

          b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari

di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;

          c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

      3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 25.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

          a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

          b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);

          c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

          d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV
CONTRIBUTI SELETTIVI
Art. 26.
(Contributi selettivi).

      1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non

titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
      3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.
      4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.
Sezione V
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

      1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

          a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

          b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

          c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

          d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

          e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;

          f) sostenere la programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

          g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico,

intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

          h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

          i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

      2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
      3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

          a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

          b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

          c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

          d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

      4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV
INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE
Art. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali).

      1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

          a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

          b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

          c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

          d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

      2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al

beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
      3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
      4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
      5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei princìpi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Art. 29.
(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

      1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
      2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
      3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 30.
(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto

con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
      2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
      3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
      4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.
Art. 31.
(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche).

      1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
      2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.


      3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
      4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
Capo V
RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
Art. 32.
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).

      1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
      2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
      3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

          a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori

che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

          b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

      4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefìci concessi ai sensi della presente legge.
      5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
      6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche

del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
      8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

          c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 33.
(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.
      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche

e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

          b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

          c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

          d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

          e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 34.
(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

          b) adeguarsi ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

          c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

          d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

          e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

          f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 35.
(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.
      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

          b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

          c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 36.
(Procedura di adozione dei decreti legislativi).

      1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
      2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente

capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
      3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Capo VI
CONTROLLO E SANZIONI
Art. 37.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
      2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
      3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a

euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

          a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

          b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

          c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 39.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

          b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

          c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

      2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 40.
(Norme transitorie).

      1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione

dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Art. 41.
(Entrata in vigore).

      1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.

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