Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4027 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano al personale delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al personale del Corpo della Guardia di finanza e a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di finanza e a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha contratto matrimonio civile con un dipendente privato con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, di svolgere servizio nella città ove risiede il coniuge, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.
2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di prestare servizio nella sede più vicina alla residenza del coniuge. La sede di servizio non potrà comunque essere ubicata ad oltre 90 chilometri di distanza dalla residenza del coniuge dipendente che ne ha fatto richiesta.
3. Il limite di 90 chilometri può essere superato su richiesta o dietro consenso del richiedente il trasferimento.
4. Il personale di cui al comma 1 con figli disabili, riconosciuti tali ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha la precedenza nel trasferimento presso la sede più vicina alla residenza del nucleo familiare.
1. Può richiedere il ricongiungimento il personale di cui all'articolo 1 che:
a) abbia contratto regolare matrimonio civile;
b) svolga servizio fuori dalla regione nella quale risiede il coniuge;
c) siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultima assegnazione a domanda;
d) il cui coniuge abbia un contratto di lavoro indeterminato da almeno 1 anno;
1. Nelle sedi, in cui verranno a crearsi le vacanze organiche, a causa dei trasferimenti per il ricongiungimento familiare, verrà assegnato personale che ne ha fatto richiesta, attingendo dalla graduatoria nazionale per i trasferimenti;
2. In mancanza di copertura verrà destinato alle sedi vacanti personale neo assunto dal primo corso utile.
1. Al personale delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al personale del Corpo della Guardia di finanza e a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che beneficia della presente legge, non compete il congedo straordinario per trasferimento.
2. Il ricongiungimento non comporta la corresponsione di alcuna indennità di trasferimento. Pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.