Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4055 |
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – «È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».