Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4026 |
1. Ai fini di cui alla presente legge, per «conversione dell'orientamento sessuale» si intende ogni pratica finalizzata a modificare l'orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi. Tale definizione è riferita anche agli interventi noti come «terapie riparative».
2. L'espressione «conversione dell'orientamento sessuale» non comprende gli interventi che favoriscano l'auto-accettazione, il sostegno, l'esplorazione e la comprensione di sé da parte dei pazienti senza cercare di cambiare il loro orientamento sessuale.
1. Chiunque, nell'esercizio della professione di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, counsellor, consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogista, faccia uso su soggetti minorenni di pratiche rivolte alla conversione dell'orientamento sessuale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate.
1. Se la condotta di cui all'articolo 2 è posta in essere nell'esercizio di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.