Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4095 |
1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuna università.
2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:
a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
c) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
d) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.