Frontespizio Pareri
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4158-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2567)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione Europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4158. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 dicembre 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4158.
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(COSTA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 novembre 2016
(Relatore: CARRESCIA)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4158 e rilevato che:
      sul piano dell'omogeneità del contenuto:

          il decreto-legge in titolo, che, all'esito dell'esame svoltosi presso il Senato, si compone di 59 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca un contenuto articolato ma omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto le disposizioni nello stesso contenute disciplinano la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso;

      sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

          il decreto-legge all'esame riproduce integralmente, attraverso numerose modifiche e l'introduzione di 6 nuovi articoli, i contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205 sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che contestualmente lo abroga; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – potrebbero discendere incertezze interpretative ed applicative, e potrebbe derivarne, oltre ad un uso anomalo dello strumento del decreto-legge, un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge;

      sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

          il decreto-legge, all'articolo 51-bis, che riproduce i contenuti dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, detta una disposizione transitoria in materia elettorale volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all'evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia;

      sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

          in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina generalmente derogatoria del diritto vigente e, in alcuni casi, di carattere temporaneo; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano richiamate puntualmente (per esempio, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 50-bis, comma 1, in materia di contenimento della spesa per il personale), mentre, in altri casi le disposizioni derogatorie incidano su ampi ambiti materiali (per esempio, l'articolo 15-bis, comma 6, lettera a) consente di derogare “ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente” per quanto concerne l'istituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre l'articolo 29 dispone che non si applica, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo);

          in altri casi, le disposizioni di deroga si riferiscono genericamente alla legislazione vigente (per esempio: articolo 28, comma 7, in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici), oppure consentono di derogare a regolamenti richiamati puntualmente (per esempio: l'articolo 18-bis, comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche a “derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81”) ovvero di derogare a regolamenti attraverso il riferimento alla sola norma di legge che ne ha autorizzato l'adozione (per esempio: l'articolo 18-bis, comma 4 autorizza i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome ad “individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”. In attuazione del citato articolo 4 sono stati adottati i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione 25 maggio 2000, n. 201, 13 dicembre 2000, n. 430 e 13 giugno 2007, n. 131);

          ulteriori norme consentono deroghe a deliberazioni eventualmente assunte in sede territoriale (per esempio, l'articolo 28, comma 9 consente di derogare “alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani”), derogano alla legislazione regionale (l'articolo 8, comma 3, deroga, tra l'altro, “alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi”), ovvero attribuiscono alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, la facoltà di autorizzare “le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008” (articolo 48, comma 9);

          il decreto-legge contiene anche numerose deroghe implicite: ad esempio, l'articolo 11 detta procedure ad hoc per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei comuni colpiti dal terremoto, derogando implicitamente alla normativa urbanistica in materia;

          inoltre, configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato anche in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 2, autorizza il Commissario straordinario a provvedere “anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo”: è implicita nella formulazione l'autorizzazione a derogare alla legislazione vigente;

      sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:

          con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, del quale è stato dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre, è stato nominato, per la durata di un anno, il “Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016”; in proposito, si osserva che l'articolo 1 e l'articolo 50 del decreto-legge si intrecciano con tale decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, amplia i compiti del commissario straordinario in relazione anche agli eventi sismici successivi a quelli del 24 agosto 2016; l'articolo 1, comma 4, stabilisce che “La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018”, così derogando implicitamente anche al disposto dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225 del 1992, che fissa in 180 giorni, prorogabili per non più di altri 180 giorni, la durata delle gestioni straordinarie; l'articolo 50 disciplina inoltre la struttura del Commissario straordinario istituita con il citato decreto del Presidente della Repubblica e ne incrementa la dotazione organica;

          inoltre, il decreto-legge, all'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, autorizza la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi ad adempimenti fiscali, contabili e certificativi a carico dei comuni, fissato in dodici mesi dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;

          il provvedimento d'urgenza incide altresì su altri atti, di varia natura. In particolare, l'articolo 4, comma 6, integra la composizione del comitato dei garanti previsto dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali sottoscritto il 27 giugno 2014 tra il Dipartimento della protezione civile, la RAI e gli operatori della comunicazione e della telefonia, da istituire con decreto del Capo del Dipartimento entro un mese dal termine della raccolta fondi (peraltro la disposizione in esame si riferisce al “comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5”: si tratta di due ordinanze del Capo del Dipartimento prive di riferimenti a tale organismo); l'articolo 4-bis, comma 8, invero con

formulazione di difficile comprensione, interviene, per quanto riguarda i moduli di container necessari per stalle e fienili, sull'esecuzione “dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare,” consentendo di chiedere un aumento delle prestazioni “alle stesse condizioni previste dal contratto originario”; l'articolo 42, comma 3, e l'articolo 43 fanno salvi gli effetti di ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione civile, estendendone anche l'arco temporale di applicazione a tutta la durata della gestione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 4; infine, all'articolo 48, i commi 10 e 10-bis ampliano l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          il provvedimento d'urgenza contiene alcune imprecisioni: ad esempio, nella numerazione dei titoli, si passa dal IV al VI mentre, all'articolo 43, comma 1, figura l'espressione “persone sgomberate”;

          sul piano del coordinamento interno del testo, l'articolo 14, comma 5, attribuisce al Commissario straordinario il compito di approvare definitivamente i progetti esecutivi, previo parere della Conferenza permanente, mentre l'articolo 16, comma 3, lettera b), enuclea tra le funzioni della stessa Conferenza – in luogo del parere – l'approvazione degli stessi progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali;

          infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, raccomanda quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

          ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo

primario che l'ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e di attenersi al modello di delegificazione disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4158 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

            preso atto che il decreto in esame è stato adottato al fine di individuare i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016 e di adottare disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi medesimi;

            osservato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «protezione civile», attribuita, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

            rilevato che il provvedimento disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»;

            considerato che i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

            preso atto che il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione, quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione (articolo 1, comma 5), il comitato istituzionale (articolo 1, comma 6), gli Uffici speciali per la ricostruzione (articolo 3), la Conferenza permanente e le Commissioni paritetiche (articolo 16);

            rilevato che le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2);

            osservato che in relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: «giurisdizione e norme processuali», nonché «ordinamento civile e penale», che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; «tutela dell'ambiente», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; «governo del territorio», che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            preso atto che l'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;

            considerato che la materia «turismo» è attribuita alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            ricordato, in proposito, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cosiddetto principio dell’«attrazione in sussidiarietà», è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 80 del 2012, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

            richiamata pertanto l'esigenza di valutare il citato articolo 22, comma 1, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, che richiede per gli interventi statali in materia l'intesa con le Regioni interessate;

            valutato che l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato, prevedendo, in particolare, al comma 9-bis, un incremento dell'importo di 146,3 milioni di euro per il Fondo nazionale per il servizio civile riferito all'anno 2016, anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale;

            rilevato che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo relativo al servizio civile universale (A.G. 360), in corso di esame per l'espressione del parere parlamentare, prevede un intervento analogo, facendo riferimento ad un incremento del medesimo importo – 146,3 milioni di euro – per lo stesso Fondo nazionale per il servizio civile riferito all'anno 2016,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito all'articolo 22, comma 1, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, l'opportunità di prevedere l'intesa con le Regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

            b) valuti la Commissione di merito la previsione dell'articolo 50, comma 9-bis alla luce delle considerazioni svolte in premessa.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            osservato che nel decreto-legge in esame, riferito in origine all'evento sismico del 24 agosto scorso, è confluito, nel corso dell'esame al Senato, il decreto-legge n. 205 relativo agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre scorso, per cui nell'allegato 1 sono riportati i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e nell'allegato 2 i comuni colpiti dagli eventi sismici successivi del 26 e 30 ottobre scorso;

            rilevato che:

            il decreto legge in esame, come è già avvenuto in altre occasioni, prevede una serie di sospensioni di termini sostanziali e processuali in ragione dei gravissimi disagi nei quali si trovano le popolazioni colpite da eventi sismici;

            l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2, con la precisazione che per alcuni comuni dell'allegato 2 alcune disposizioni del decreto legge trovano applicazione solo ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Questa limitazione

risponde proprio alla ratio del decreto legge che deve essere individuata nell'esigenza di prevedere particolari misure di sostegno per le popolazioni colpite dagli eventi sismici ovvero la sospensione di alcuni procedimenti amministrativi o di termini solo nel caso in cui ciò sia necessario proprio per l'eccezionalità di tali eventi sismici. Le misure previste dal provvedimento in esame, pertanto, sono giustificate dalla presenza di un nesso di causalità tra il danno subito dalle popolazioni e l'evento sismico, per cui nel caso in cui non sia riscontrabile tale danno le stesse misure del decreto legge sarebbero ingiustificate;

            l'articolo 48 da un lato, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, e, dall'altro, stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche;

            il richiamato articolo 48 rientra, insieme agli articoli 45, 46 e 47, tra le disposizioni per le quali l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, prevede una limitazione dell'applicabilità in riferimento ai soggetti residenti in alcuni comuni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) inseriti nell'allegato 2, in base alla circostanza che tali comuni non hanno riportato danni nella totalità del loro territorio. Per tale ragione si prevede l'applicazione degli articoli da 45 a 48 nei richiamati comuni limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti;

            l'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai comuni contenuti negli allegati 1 e 2, senza prevedere disposizioni del tenore di quelle appena richiamate, di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo;

            in ragione di un'interpretazione sistematica del decreto-legge, che tenga conto della ratio del medesimo e del tenore delle diverse disposizioni da esso previste, le misure previste dall'articolo 49 non possono determinare una indiscriminata sospensione di termini processuali e di processi anche quando non sia necessaria, così come potrebbe avvenire in quei comuni dove gli effetti del terremoto non si sono estesi a tutto il territorio;

            l'articolo 49, pertanto, deve essere interpretato in materia tale da evitare il rischio di una indiscriminata sospensione dei termini processuali per quegli uffici giudiziari che pur avendo la loro sede in

comuni inseriti nell'allegato 2 (ad esempio, Ascoli e Rieti e comunque tutti i comuni richiamati dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge), sono in grado di proseguire in via ordinaria le loro funzioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

          rilevato che:

              l'articolo 4-bis, comma 11, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività necessarie per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui fanno pienamente parte le Forze armate,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4158, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

            sottolineata la grande rilevanza del decreto-legge, il quale costituisce un passaggio fondamentale per garantire la sopravvivenza e le prospettive future delle collettività colpite dai gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

            evidenziata la notevole complessità dell'intervento legislativo, il quale non si limita a predisporre le risorse e i meccanismi di finanziamento e sostegno in favore delle popolazioni interessate dal sisma, ma definisce, in termini più complessivi, il quadro istituzionale e organizzativo, i sistemi di controllo e garanzia, nonché il contesto giuridico necessario per assicurare razionalità, compiutezza, efficacia e trasparenza all'intera attività di ricostruzione delle zone colpite;

            rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento utilizzi opportunamente sia i meccanismi del finanziamento, anche bancario, sia lo strumento della leva fiscale per assicurare il massimo sostegno possibile alla salvaguardia e al rilancio del tessuto civile, sociale, urbanistico, economico e produttivo nelle aree colpite dagli eventi sismici;

            sottolineato come la rinascita delle aree che hanno subito gli effetti catastrofici del terremoto costituisca, oltre che un obbligo morale, una priorità politica generale, nella prospettiva di affrontare in termini nuovi e concreti il tema della fragilità idrogeologica di vaste porzioni del territorio nazionale, non limitandosi a interventi di carattere emergenziale, ma avviando un vasto programma di investimenti in tale campo, al fine di accelerare lo sviluppo e la modernizzazione dell'intero Paese;

            evidenziata in tale contesto l'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

          osservato che nelle zone del cratere del sisma di agosto e ottobre 2016 operano centinaia di tecnici che svolgono attività di perizia sugli immobili, compilando le schede Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica); per questa attività la Protezione civile ha riconosciuto una «forma di rimborso per il mancato guadagno giornaliero»;

          sottolineata la farraginosità dell'intera procedura che obbliga i consigli nazionali a verificare le singole dichiarazioni dei redditi presentate dai professionisti per stabilire il quantum del rimborso a fronte del mancato guadagno che risulta assolutamente esiguo, soprattutto nei casi di redditi bassi (numerosi a seguito della crisi economica) o di giovani professionisti che non hanno reddito o di dipendenti che svolgono attività professionale;

          valutata l'opportunità di fissare il «rimborso» in una somma valida per tutti sulla base del reddito professionale medio delle singole categorie professionali (ingegneri, architetti, geometri e periti);

          sottolineata infine la necessità di promuovere l'attività turistica nelle quattro regioni colpite dal sisma non solo attraverso la predisposizione del programma da parte del Commissario straordinario previsto dall'articolo 22 del decreto-legge, ma anche con una serie di azioni urgenti sui principali canali televisivi pubblici, compreso il canale estero, soprattutto attraverso campagne di promozione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite dal sisma a partire dalle imminenti festività natalizie,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 4158, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2P16, approvato dal Senato della Repubblica;

          preso atto che nel testo del decreto in esame è confluito il contenuto del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, adottato in seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre scorso;

          considerato che il provvedimento reca un articolato insieme di misure volte a sostenere nell'immediato le popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dai sismi del 2016 e ad avviare il processo di ricostruzione nei comuni interessati, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali e individuando procedure volte a coniugare la rapidità degli interventi con la garanzia di adeguate forme di trasparenza;

          valutate favorevolmente le misure che incidono più direttamente su materie di competenza della Commissione, le quali, da un lato, intendono consentire l'immediata operatività delle strutture deputate alla gestione della fase di ricostruzione attraverso la destinazione di adeguati contingenti di personale,- anche in deroga alle vigenti limitazioni delle capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro, recano interventi volti a sostenere i lavoratori delle zone colpite dal sisma impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici;

          espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 35, che, a tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione, stabilisce che la realizzazione degli interventi privati di ricostruzione sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4158 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

            evidenziata l'opportunità, nell'ambito della costituzione degli «uffici speciali per la ricostruzione» di cui all'articolo 3, di tenere in debita considerazione, accanto alla ricostruzione «materiale» delle zone colpite dagli eventi sismici, anche le esigenze sociali delle popolazioni interessate;

            osservato che, al fine di supportare efficacemente una ricostruzione in grado di tutelare adeguatamente e di sostenere il tessuto sociale delle zone colpite, si rende necessario il potenziamento del sostegno psicologico alle popolazioni e del servizio sociale professionale, anche attraverso l'istituzione di strutture permanenti a ciò finalizzate;

            rilevato che l'articolo 14-bis, al fine di garantire verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, fa riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, che richiede di essere tempestivamente attuata per tutte le zone interessate attraverso l'adozione delle misure da essa stessa previste,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

      esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

          preso atto favorevolmente che il provvedimento rappresenta il risultato di un grande lavoro di ascolto delle comunità locali e che

Comuni e Regioni sono coinvolti e valorizzati nelle scelte e nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza, partecipazione e velocità d'azione; osservato con favore che il provvedimento persegue l'obiettivo primario di non disperdere, ma, anzi, di rafforzare e valorizzare il tessuto sociale, economico ed istituzionale delle popolazioni colpite e ricordato che il territorio colpito fonda la sua ricchezza sull'ambiente, sul paesaggio, sui centri storici, sul patrimonio produttivo agricolo, sugli allevamenti, sul sistema a valle di trasformazione e conservazione, sulle eccellenze alimentari, sull'ecoturismo, sulla piccola impresa, e, più in generale, su quanto quelle popolazioni hanno costruito con tenacia in secoli di storia e che caratterizza il made in Italy nel mondo;

          preso atto con favore che il decreto-legge introduce numerose e significative misure anche a tutela del comparto primario e, in particolare, del settore zootecnico e lattiero-caseario,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 4158, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, approvato dal Senato;

            richiamato il proprio parere espresso in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

            rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta,

dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

        preso atto che:

            le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

            gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la ’protezione civile’» (sentenza n. 214 del 2005);

            il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16);

            le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
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