Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4149 |
1. Al comma 2 dell'articolo 70 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 31 dell'accordo Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPs) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, la licenza obbligatoria può essere altresì concessa in caso di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, con particolare riferimento alle emergenze sanitarie».