Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4134


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, MARANTELLI, MELILLI, MARCO DI MAIO, RICHETTI, SENALDI, LUCIANO AGOSTINI, PAOLA BRAGANTINI, CAPONE, CARELLA, CASATI, CAUSI, GINOBLE, GIULIETTI, IORI, LODOLINI, MALISANI, MANFREDI, MORETTO, PATRIARCA, PREZIOSI, RAGOSTA, ZARDINI
Modifica all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e altre disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e l'accertamento dell'identità personale
Presentata il 3 novembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Con il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è definita quale documento d'identità, sostitutivo della carta d'identità cartacea, la carta d'identità elettronica (CIE). Il nuovo documento è realizzato con le tecniche proprie della produzione di carte valori ed è integrato con un microprocessore a radiofrequenza impiegato per la memorizzazione di altre informazioni oltre ai comuni dati anagrafici quali, ad esempio, la volontà di donazione degli organi in caso di decesso e – soprattutto – dati di carattere biometrico utili alla verifica dell'identità (nel caso specifico, le impronte digitali).
      Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente – come specificato nel citato decreto – «per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti” a fini di identificazione».
      L'emissione della CIE è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato – sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – sono quindi state definite con il citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
      Dal 4 luglio 2016, infine, ha avuto inizio il processo di sostituzione della carta d'identità cartacea con la CIE, inizialmente operativo in 199 comuni e che sarà poi gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale entro la metà del 2018.
      Ciò premesso, con la presente proposta di legge, attraverso un puntuale e oculato procedimento di integrazione normativa, è nostra intenzione ampliare ancora più le caratteristiche e le funzionalità proprie della CIE, integrando i presupposti alla base dell'attuale disciplina con due assunti a nostro parere fondamentali e imprescindibili. Ci riferiamo, da una parte, al principio della certezza della riconoscibilità e, dall'altra, a quello della massima diffusione dell'utilizzo della CIE quale mezzo di riconoscimento certo, immediato ed economicamente vantaggioso. In particolare, per questo secondo punto, intendiamo mettere a disposizione di tutte le nostre Forze dell'ordine (per motivi legati alla necessità di una rapida identificazione per ragioni di pubblica sicurezza e di lotta alla criminalità e al terrorismo o anche solo per l'eventualità di dover confermare la propria identità in seguito allo smarrimento o al furto dei documenti di riconoscimento personale) i dati biometrici integrati nella CIE. In subordine, tali dati potranno anche essere messi a disposizione della società Poste italiane e di istituti bancari convenzionati allo scopo di agevolare l'identificazione di una persona in caso di smarrimento di tessere bancomat, carte di credito e altri documenti, liberando la persona stessa dall'obbligo di presentare dei testimoni che ne confermino l'identità.
      Una maggiore facilità dei processi di riconoscimento potrà equivalere, a nostro parere, a maggiori diritti e a minori disagi per il cittadino. Punto cardine di tale disciplina integrativa sarà pertanto l'attestazione definitiva del diritto/dovere, per qualsiasi persona, di essere immediatamente riconoscibile e identificabile attraverso la nuova CIE, il cui possesso è reso obbligatorio dalla presente proposta di legge per tutti i cittadini maggiori di dodici anni di età.
      La certezza dell'identità sarà inoltre avvalorata – anche e soprattutto – in maniera indubbia e incontrovertibile attraverso la comparazione dei dati biometrici secondari (per esempio le impronte digitali) della persona oggetto della procedura di riconoscimento, con quelli memorizzati all'interno del microchip integrato nella CIE e, quindi, a loro volta, nel database centrale dell'infrastruttura informatica ubicata nel Centro nazionale dei servizi demografici e gestito dal Ministero dell'interno.
      Ciò sarà possibile attraverso una diffusione capillare degli strumenti portatili di lettura e di riconoscimento delle impronte digitali.
      Un altro ambito che intendiamo regolamentare attraverso questa proposta di legge è quello legato ai recenti scandali che hanno coinvolto i dipendenti pubblici sorpresi a falsificare le timbrature di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro. Riteniamo infatti che, in tale caso, possa essere estremamente utile – se non risolutivo – disporre la sostituzione del classico badge identificativo con la nuova CIE, in modo da poter verificare la corrispondenza tra nome, dati biometrici e dati archiviati del dipendente pubblico che effettui la timbratura di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro. Essendo perciò la timbratura legata all'effettivo riconoscimento del dato biometrico memorizzato nella CIE per mezzo della contemporanea scansione dell'impronta digitale, saranno evidentemente scongiurate alterazioni di sorta all'atto della timbratura stessa.
      A questo proposito, ci preme inoltre sottolineare come tale metodo non rappresenti di fatto una violazione della privacy del dipendente pubblico o, peggio, un atto discriminatorio nei suoi confronti dal momento che lo stesso sistema è già in uso, da tempo, anche in altri contesti: valga come esempio su tutti il fatto che tale procedura è già utilizzata anche dalla Camera dei deputati per garantire la correttezza del voto nell'Assemblea. Al contrario, il ricorso a tale sistema non potrà fare altro, a nostro parere, se non tutelare la categoria dei dipendenti pubblici garantendo il lavoro della pubblica amministrazione.
      Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge, sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, introducendo l'obbligo del possesso della nuova CIE per tutti i cittadini maggiori di dodici anni di età e la sostituzione, a livello nazionale, della carta d'identità cartacea come già avviene a seguito del citato decreto 23 dicembre 2015.
      Un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvederà a modificare, in conformità alle nuove norme introdotte, il citato decreto 23 dicembre 2015 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.
      L'articolo 2 elimina l'obbligo di presentare dei testimoni per l'accertamento dell'identità in caso di smarrimento o furto dei documenti. Il riconoscimento potrà così avvenire in tempo reale confrontando i dati biometrici della persona senza documenti con quelli associati all'identità che viene dichiarata e che sono archiviati nel database centrale gestito dal Ministero dell'interno.
      L'articolo 3 interviene sull'accesso al database centrale del Ministero dell'interno, disponendo che, diversamente da quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto 23 dicembre 2015, non solo le questure, ma anche tutti i diversi livelli (commissariati, comandi, stazioni eccetera) delle Forze di polizia nazionali (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza) potranno avere accesso al database centrale gestito dal Ministero dell'interno. A questo proposito si fa riferimento alla stessa possibilità conferita alle Forze di polizia per l'accesso, la consultazione e il collegamento con il centro di elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Tale accesso sarà opportunamente regolamentato e consentito (come già avviene per le questure) a un numero ristretto di operatori appositamente abilitati. Per consentire, inoltre, la massima capillarità del sistema, anche le singole pattuglie che agiscono in mobilità sul territorio dovranno essere dotate di un lettore di dati biometrici (impronte digitali in questo caso) e di un sistema informatico (hardware e software) di collegamento al database centrale che possa garantire l'immediato riconoscimento della persona eventualmente fermata per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o di semplice controllo.
      Tale sistema, così opportunamente integrato e ramificato, potrà sicuramente garantire un risparmio evidente di risorse oltre che di tempo.
      L'articolo 4 dispone che, presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, l'utilizzo del classico badge identificativo per la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro sarà sostituito dall'utilizzo della nuova CIE, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, scongiurando in tal modo alterazioni di sorta all'atto della timbratura stessa.
      L'articolo 5 stabilisce che, nell'ambito di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, la nuova CIE potrà inoltre essere utilizzata per effettuare ulteriori verifiche dell'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, garantendone la presenza con la richiesta dell'utilizzo della CIE per operazioni di convalida, richieste e accessi a computer e a schedari.
      L'articolo 6 dispone che, con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza e attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, potrà essere estesa anche agli istituti bancari la possibilità di utilizzare la CIE per l'accesso e il riconoscimento, mediante collegamento al database centrale gestito dal Ministero dell'interno, allo scopo di verificare in tempo reale l'identità di una persona.
      L'articolo 7 dispone che la CIE potrà essere utilizzata anche quale metodo di riconoscimento per l'accesso a siti sensibili come aeroporti, stazioni ferroviarie e altri.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Carta d'identità elettronica).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:

          «2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Il possesso della carta d'identità elettronica è obbligatorio per tutte le persone residenti in Italia aventi età uguale o maggiore di dodici anni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, definendo le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato».

Art. 2.
(Accertamento dell'identità).

      1. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede confrontando i dati biometrici della persona interessata con quelli associati all'identità dichiarata e archiviati

nel database centrale gestito dal Ministero dell'interno.
Art. 3.
(Accesso al database centrale).

      1. Tutti i diversi livelli delle Forze di polizia nazionali hanno accesso al database centrale conservato dal Sistema di sicurezza del circuito di emissione gestito dal Ministero dell'interno presso il Centro nazionale dei servizi demografici, in analogia a quanto previsto per le questure ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e come già espressamente previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. L'accesso al database è opportunamente regolamentato ed è consentito a un numero ristretto di operatori appositamente abilitati.
      2. Le pattuglie che agiscono in mobilità sul territorio sono dotate ciascuna di un apposito lettore di impronte digitali e di un sistema informatico, hardware e software, di collegamento al database centrale in modo da garantire l'immediato riconoscimento di una o più persone eventualmente fermate per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o di semplice controllo.

Art. 4.
(Timbratura sul luogo di lavoro).

      1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, relativo alla sostituzione, a livello nazionale, della carta d'identità cartacea con la nuova carta d'identità elettronica, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica associata alla lettura

dell'impronta digitale del dipendente tramite apposito lettore.
Art. 5.
(Verifica della presenza sul luogo lavoro).

      1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per operazioni di convalida, richieste e accessi a computer e a schedari.

Art. 6.
(Sportelli bancari).

      1. Gli istituti bancari operanti sul territorio nazionale che ne fanno richiesta possono, con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza e attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, impiegare la carta d'identità elettronica presso gli sportelli bancari per l'accesso e per il riconoscimento in tempo reale dell'identità personale.

Art. 7.
(Siti sensibili).

      1. La carta d'identità elettronica è utilizzabile quale metodo di riconoscimento per l'accesso a siti sensibili come aeroporti, stazioni ferroviarie e altri luoghi ritenuti sensibili.

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