Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4134 |
1. Il comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Il possesso della carta d'identità elettronica è obbligatorio per tutte le persone residenti in Italia aventi età uguale o maggiore di dodici anni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, definendo le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato».
1. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede confrontando i dati biometrici della persona interessata con quelli associati all'identità dichiarata e archiviati
nel database centrale gestito dal Ministero dell'interno. 1. Tutti i diversi livelli delle Forze di polizia nazionali hanno accesso al database centrale conservato dal Sistema di sicurezza del circuito di emissione gestito dal Ministero dell'interno presso il Centro nazionale dei servizi demografici, in analogia a quanto previsto per le questure ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e come già espressamente previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. L'accesso al database è opportunamente regolamentato ed è consentito a un numero ristretto di operatori appositamente abilitati.
2. Le pattuglie che agiscono in mobilità sul territorio sono dotate ciascuna di un apposito lettore di impronte digitali e di un sistema informatico, hardware e software, di collegamento al database centrale in modo da garantire l'immediato riconoscimento di una o più persone eventualmente fermate per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o di semplice controllo.
1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, relativo alla sostituzione, a livello nazionale, della carta d'identità cartacea con la nuova carta d'identità elettronica, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica associata alla lettura
dell'impronta digitale del dipendente tramite apposito lettore.1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per operazioni di convalida, richieste e accessi a computer e a schedari.
1. Gli istituti bancari operanti sul territorio nazionale che ne fanno richiesta possono, con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza e attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, impiegare la carta d'identità elettronica presso gli sportelli bancari per l'accesso e per il riconoscimento in tempo reale dell'identità personale.
1. La carta d'identità elettronica è utilizzabile quale metodo di riconoscimento per l'accesso a siti sensibili come aeroporti, stazioni ferroviarie e altri luoghi ritenuti sensibili.