Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3554 |
1. All'articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del sistema educativo di istruzione e di formazione» sono inserite le seguenti: «fino a cento metri di distanza dalle suddette aree»;
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 è altresì esteso agli spazi aperti di seguito indicati, fatta salva la presenza di strutture riservate ai fumatori aventi le caratteristiche definite ai sensi del comma 2 del presente articolo:
a) spiagge e lidi del mare, incluse le aree comprese nell'ambito del demanio idrico e marittimo, oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative;
b) parchi comunali e giardini pubblici;
c) aree gioco per bambini, fino a cento metri di distanza dalle suddette aree;
d) stadi di calcio e impianti sportivi;
e) banchine ferroviarie».
2. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto
a) il 60 per cento dei proventi è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di pulizia dei fondali marini, anche attraverso attività mirate di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il Ministero pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente”, i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta;
b) il 20 per cento dei proventi è assegnato ai comuni per interventi mirati all'installazione di raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e alla gestione e alla raccolta di rifiuti sulle spiagge nelle località di mare. I comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente” i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta;
c) il 20 per cento dei proventi è assegnato al Ministero della salute per attività informative e di prevenzione per la riduzione dei danni alla salute derivanti dal tabagismo. Il Ministero pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente” i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta».
1. Dopo l'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«Art. 173-bis. – (Divieto di fumare durante la guida). – 1. È vietato al conducente di fumare durante la guida.
2. Chiunque viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3».