Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4286


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Presentato il 9 febbraio 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, reca ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
      Tali eventi imprevedibili rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e volte all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.
      Allo scopo di assicurare l'efficace riscontro alle emergenze, sono coerentemente previste misure urgenti per la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per il potenziamento delle componenti e strutture operative ad esso afferenti.
      Il capo I del decreto-legge reca nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
      L'articolo 1 contiene misure per l'accelerazione dei procedimenti. Si consente ai comuni interessati dal sisma di dotarsi, in tempi brevi, di studi di microzonazione sismica di III livello. Tale procedimento, particolarmente complesso, si rende necessario al fine di disporre di idonei strumenti che definiscono la pericolosità sismica locale per la successiva attività di ricostruzione. L'attività sarà effettuata attraverso incarichi conferiti con la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli e apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle relative ordinanze commissariali e abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. Viene, inoltre, previsto il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche.
      L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al citato articolo 34.
      Sono poi modificati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendosi che i comuni e le province interessate possano, in luogo dei soggetti attuatori, predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
      L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE), delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali e dei ricoveri ed impianti temporanei, di cui alle ordinanze di protezione civile richiamate dallo stesso articolo 2, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
      Le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
      Al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, le regioni provvedono a concedere un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, indicante i relativi costi.
      L'articolo 3 reca disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, si esplicita la possibilità di trasferire la proprietà di un immobile, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali finanziamenti, senza alcuna decadenza dal godimento del finanziamento medesimo, anche per i trasferimenti in favore del coniuge e delle persone legate tra loro da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Si chiarisce altresì, anche alla luce di alcuni problemi emersi in fase di attuazione, che il contributo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 viene riconosciuto agli immobili localizzati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, a condizione che venga dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
      L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che i soggetti che hanno avviato i lavori edilizi di riparazione o ripristino relativi agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, hanno l'obbligo di presentare la documentazione prevista dalle apposite ordinanze commissariali, recanti la disciplina di attuazione del medesimo articolo 8, agli uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Detto obbligo deve essere adempiuto, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione delle sopra richiamate ordinanze commissariali.
      La norma interviene per ampliare, anche in considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, eliminando, da un lato, il riferimento alla data di entrata in vigore delle ordinanze commissariali e, dall'altro, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.
      L'articolo 5 delinea le misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica, apportando modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016.
      In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in coerenza con le previsioni contenute nelle ordinanze commissariali, si prevede, mediante l'inserimento della lettera a-bis) del comma 2 del citato articolo 14, l'elaborazione di piani diretti ad assicurare il ripristino, per l'anno scolastico 2017/2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché al comma 2 del medesimo articolo ma limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici; i piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Al fine di consentire il ripristino di tali condizioni, vengono inoltre semplificate le procedure di affidamento degli appalti relativi alla realizzazione dei piani straordinari previsti dalla predetta lettera a-bis) e di quelli afferenti alla demolizione degli edifici e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, prevedendo come modalità esclusive di svolgimento quelle previste dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al predetto articolo 30. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      Nei territori dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 l'anno scolastico 2016/2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni; per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e di cui all'articolo 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
      Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 in tali aree.
      L'articolo 6 apporta modificazioni all'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, cambiando anche la formulazione della rubrica, in ragione dell'abolizione della Commissione paritetica prevista dal comma 4, e introducendo una differente determinazione dei compiti della Conferenza permanente prevista dal comma 1 del medesimo articolo 16.
      Al fine specifico di semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo concernente l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è previsto che la determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza permanente, oltre a produrre l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
      La Conferenza regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi e sul programma delle infrastrutture ambientali, nonché approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle diocesi della Chiesa cattolica ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 15, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali ovvero sono compresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, è stata prevista l'istituzione di apposite Conferenze regionali, presiedute dal presidente della regione-Vice commissario o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente.
      La Conferenza regionale esprime parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
      Le Conferenze regionali, per i progetti di competenza, operano con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti per la Conferenza permanente ed esprimono, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il parere necessario per la concessione dei contributi.
      Le modalità anche telematiche di funzionamento e convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali sono disciplinate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      L'articolo 7 riguarda il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. Si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.
      Inoltre, è precisato che l'attività di raccolta e di trasporto disciplinata dal comma 4 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguarda i materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato e il loro trasporto. Limitatamente ai materiali insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali.
      Viene prevista, inoltre, una semplificazione del procedimento di selezione, di separazione e di recupero di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della sola frazione non recuperabile.
      L'articolo 8 apporta all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 modificazioni finalizzate ad armonizzare il presidio di legalità rafforzato, introdotto con l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i princìpi del diritto dell'Unione europea e interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. A tal fine, si stabilisce che per la partecipazione alle procedure di affidamento per la ricostruzione pubblica è sufficiente che l'operatore economico dimostri di aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe; resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito.
      Per assicurare che la regolarità della procedura non sia viziata dalla partecipazione di soggetti non in possesso dei necessari requisiti, è stato introdotto un meccanismo di accelerazione dei controlli.
      A tal fine si stabilisce che il Commissario straordinario, dopo l'aggiudicazione, comunica tempestivamente alla Struttura di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 la graduatoria dei concorrenti per le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. Inoltre è previsto che le linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delineino specifiche procedure che consentano alla Struttura di portare a termine le verifiche in tempi celeri.
      Le modifiche al comma 7 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono finalizzate a chiarire due aspetti logico-interpretativi.
      La prima modifica introduce un elemento di «logicità» nel dettato normativo, precisando che sono iscritti di diritto all'Anagrafe non solo gli operatori economici iscritti entro i tre mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016 ma a fortiori anche quelli iscritti dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto.
      La seconda modifica elimina un dubbio interpretativo sorto con riferimento alla necessità o meno per l'operatore economico iscritto di diritto all'Anagrafe, in quanto già iscritto ad una white list secondo le previsioni temporali dello stesso comma 7, di dover presentare domanda di iscrizione all'Anagrafe.
      Tale seconda modifica, nel chiarire agli operatori di mercato che è necessario manifestare il proprio interesse a partecipare agli interventi di ricostruzione, precisa che è indispensabile presentare la domanda di iscrizione all'Anagrafe per vedersi riconosciuta l'iscrizione di diritto. La norma evita, inoltre, complessi passaggi informativi tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e la Struttura di missione, che potrebbero anche rallentare la formazione dell'Anagrafe stessa. Infine, la modifica scongiura possibili contenziosi, con rallentamento delle procedure di affidamento e degli interventi di ricostruzione, che potrebbero verificarsi laddove l'operatore economico, convinto della propria iscrizione ex lege all'Anagrafe, si vedesse escluso dalla procedura in quanto non ha presentato formale istanza di iscrizione.
      L'articolo 9 reca disposizioni in tema di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata. In particolare, con riguardo all'attività di direzione dei lavori, si è ritenuto necessario, attraverso la modifica dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, precisare che il regime di incompatibilità ivi previsto si applica non soltanto ai parenti, ma anche alle persone legate da vincoli di coniugio, di affinità o comunque da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»).
      Si prevede poi un aumento della percentuale massima del contributo riconosciuto per l'espletamento delle prestazioni tecniche, indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, pari al 10 per cento, incrementabile del 2 per cento.
      Tale percentuale, con ordinanza del Commissario straordinario, può essere differenziata in base alla tipologia delle attività e all'importo dei lavori.
      In particolare, si prevede la possibilità di aumentare fino al 12,5 per cento l'entità del contributo massimo riconoscibile per le prestazioni tecniche relative a lavori di importo inferiore ad euro 500.000, dal momento che la percentuale del 10 per cento, già prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016, non risulta oggettivamente idonea, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tariffe professionali, a remunerare in modo adeguato l'attività complessivamente richiesta ai professionisti. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento; tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tariffe professionali, la percentuale del 10 per cento potrebbe rappresentare una sovracompensazione rispetto all'attività complessivamente richiesta ai professionisti.
      Infine, si esclude l'applicabilità all'attività di progettazione, effettuata dai professionisti per gli interventi di immediata esecuzione disciplinati dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei criteri, stabiliti dalle ordinanze commissariali previste dal comma 7 del citato articolo 34, per evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata. Ciò al fine precipuo di incentivare lo svolgimento degli interventi previsti dallo stesso articolo 8 e favorire, in tal modo, il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro negli edifici con danni lievi e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.
      L'articolo 10 introduce per i soggetti residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA), recentemente introdotto su scala nazionale, a tutti i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o ISEE corrente, opportunamente modificato per tener conto degli eventi sismici e dell'impatto sul valore del patrimonio immobiliare, pari o inferiore a 6.000 euro.
      Viene riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto della povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla relativa disciplina attuativa. Il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
      Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di concessione della prestazione.
      L'articolo 11 reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 modificano l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 relativamente ai termini di sospensione previsti a favore dei territori del centro Italia colpiti dai recenti eventi sismici. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
      Si precisano poi i termini di decorrenza delle agevolazioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.
      Inoltre viene previsto (lettere f) e g) del comma 1) che il termine di sospensione, di cui all'articolo 48, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016 sia differito dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e che la restituzione dei tributi sospesi avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza sanzioni e interessi. Al riguardo, considerata la previsione di restituzione dei tributi sospesi entro il corrente anno, non si rilevano effetti in termini di minori entrate tributarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
      Relativamente alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo (lettera f)) non si stimano effetti in coerenza con quanto già indicato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 189 del 2016. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone radiotelevisivo ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
      I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
      Per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i soggetti interessati, titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché esercenti attività agricole, possono chiedere agli istituti di credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017; i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono concesse le garanzie dello Stato e definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
      Il finanziamento può essere richiesto dagli stessi soggetti anche per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con versamento di quanto dovuto entro il 16 dicembre 2018.
      I commi da 5 a 9 definiscono i profili attuativi della misura di aiuto, stabilendo in particolare che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.
      L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
      Si interviene poi sull'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, per stabilire che per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del medesimo articolo 6.
      Con riferimento a tale disposizione, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evidenzia che l'incasso atteso a legislazione vigente è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 20 milioni di euro nel 2017 e di 9 milioni di euro nel 2018. Considerando gli effetti dello slittamento di un anno si hanno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):
2017
2018
2019

      gettito atteso per cartelle 2017 (A)

20
9
0

      effetto della sospensione della notifica delle cartelle (B)

0
20
9

      differenza (C) = (B) – (A)

-20
11
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      A compensazione dei predetti oneri in termini di fabbisogno di cassa, si prevede che sia disposto un versamento pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e dal Gestore dei servizi energetici su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale, remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica.
      Gli effetti in termini di indebitamento netto connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 4,34 milioni di euro per l'anno 2017, 6,19 milioni di euro dal 2018 al 2024 e 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l'intera durata del finanziamento.
      Il comma 12 prevede l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      Il comma 13 dispone che alla copertura degli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87

milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

          d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

      La disposizione di cui al comma 14 differisce il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, prevista per la cosiddetta «rottamazione» degli atti di ingiunzione fiscale.
      I commi 15 e 16 si riferiscono agli atti di variazione di bilancio conseguenti all'attuazione delle misure previste.
      L'articolo 12 è mirato alla prosecuzione delle misure di sostegno del reddito, con previsione della continuità operativa, nel 2017, della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
      L'articolo 13 è finalizzato a consentire, con l'esclusione delle ipotesi disciplinate dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 431 dell'11 gennaio 2017 e dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 436 del 22 gennaio 2017, lo svolgimento dell'attività di compilazione della scheda AeDES, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali, da parte dei tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia.
      Inoltre, viene specificata, coerentemente con le previsioni contenute nelle ordinanze commissariali n. 10 del 19 dicembre 2016 e n. 12 del 9 gennaio 2017, la natura di spese tecniche, ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge

n. 189 del 2016, del compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES.
      Con ordinanze commissariali sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.
      Infine, in considerazione della necessità di accelerare lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, viene precisato che, con riguardo a detta attività, non rilevano i limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 34 e dettagliati nelle ordinanze commissariali.
      L'articolo 14 reca una disciplina volta a delineare un nuovo strumento di intervento a favore delle esigenze abitative delle popolazioni in sofferenza, consentendo alle regioni colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 di sopperire a tali gravi necessità, per il periodo necessario alla ricostruzione o riparazione, mediante l'assegnazione di unità immobiliari – da acquisire a titolo oneroso al patrimonio di edilizia residenziale pubblica – agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE).
      Si tratta di una forma di assistenza alternativa quindi a quella della realizzazione delle SAE, le quali hanno carattere provvisorio e andrebbero rimosse al termine del loro utilizzo. La scelta sull'eventuale applicazione di tale misura alternativa è in relazione alle valutazioni sull'impatto finanziario e sul territorio inferiore a quello derivante dalla realizzazione e dalla posa in opera delle SAE.
      La possibilità della cessione degli immobili acquistati agli enti locali comporta un beneficio patrimoniale e aumenta in modo stabile la capacità abitativa degli stessi enti.
      Le proposte di acquisizione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, comprese le SAE.
      Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni nel cui territorio sono ubicati.
      Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.
      L'articolo 15 reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. In particolare, i commi 1 e 2 sono volti a garantire un sostegno concreto alle imprese zootecniche site nelle aree colpite dagli eventi sismici. Infatti, il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 è sicuramente quello zootecnico; gli allevamenti danneggiati sono circa 3.000, in favore dei quali sono state adottate le misure di emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura, per proseguire l'attività produttiva, oltre agli alloggi temporanei per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali.
      In totale, le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle quattro regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, in attesa della messa a punto del programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di ampio respiro e di sviluppo pluriennale, previsto dal comma 4 del citato articolo 21.
      Si ricorda che il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, ha stanziato per lo Stato italiano 20.942.300 euro finalizzati a un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, a esclusione del settore equino; tale aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto dell'importo di 20.942.300 euro, cui deve essere sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento.
      Complessivamente, quindi, ad oggi il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro, riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.
      Inoltre, la Commissione europea, con una modifica all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate in favore delle imprese delle zone terremotate, fino a un massimo del 200 per cento (invece che del 100 per cento) dell'importo assegnato.
      In relazione a quanto esposto, la norma autorizza la spesa di 20.942.300 euro per l'anno 2017 (pari all'ulteriore 100 per cento in fase di autorizzazione da parte dell'Unione europea) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dal terremoto dall'agosto 2016, per effetto, come detto, dell'incremento della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare, e fino a 2 milioni di euro, sempre per l'anno 2017, destinati specificamente al settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno di cui al regolamento (UE) n. 2016/1613.
      In questo caso, il sostegno in favore del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
      Come concordato con le regioni interessate, l'aiuto immediato sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), utilizzando le risorse messe a disposizione dal Fondo di rotazione IGRUE, che saranno ristorate entro il 31 dicembre 2017 dalle regioni, con le risorse rese disponibili dallo Stato con l'assunzione, in proprio, della quota di cofinanziamento regionale per la programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      Il comma 3, al fine di agevolare le imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di dare priorità nella concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, al finanziamento dei progetti proposti da tali imprese per gli anni 2017 e 2018.
      Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali, possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale.
      La norma si rende necessaria perché – sebbene gli eventi considerati siano assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e gli impianti produttivi – nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori, i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività.
      Per garantire la copertura finanziaria di tali interventi è previsto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      L'articolo 16 reca proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti. L'intervento normativo, coerente con le ulteriori misure urgenti adottate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è finalizzato a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l'attività svolta nei tribunali abruzzesi, laddove, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i tribunali dell'Aquila e di Chieti, alla soppressione prevista dalla riforma della geografia giudiziaria. È indicata la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2018 e in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
      L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. Al riguardo, si rappresenta che nella predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016 si è perseguita la ratio di garantire ai cittadini e agli operatori direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non erano stati interessati dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non avesse sede in un comune direttamente interessato dal sisma e risultasse pertanto inagibile. Questo obiettivo è garantito dalla formulazione originaria dell'articolo 49 e ribadita, con adattamenti, rispetto agli eventi sismici dell'ottobre del 2016, per i quali è prevista una disciplina autonoma e differenziata in relazione alla durata degli effetti sospensivi previsti e in funzione dell'individuazione di nuovi comuni colpiti dai predetti eventi. In particolare, da un lato, viene limitata l'applicazione dei commi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delle attività – salve eccezioni per taluni procedimenti connotati da urgenza o particolare natura – per gli uffici giudiziari che hanno sede in comuni terremotati) al solo comune di Camerino, per il quale si ha riscontro della inagibilità della sede dell'ufficio del giudice di pace; dall'altro lato, viene estesa l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti i comuni del nuovo allegato 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta delle disposizioni che si riferiscono alle parti o ai difensori residenti o aventi sede in comuni considerati terremotati a seguito degli eventi ulteriori dell'ottobre scorso). L'allegato 2 è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge. L'inclusione di alcuni comuni di grandi dimensioni nell'elenco 2 può comportare un effetto eccessivamente espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie, anche al di là delle effettive esigenze connesse alla tutela dei soggetti coinvolti dal sisma. Per tali comuni risulta dunque preferibile condizionare l'operatività degli effetti di sospensione dei termini processuali e di differimento dell'attività giudiziaria al deposito, presso l'ufficio giudiziario interessato, di un'autodichiarazione nella quale la parte o il suo difensore attesti di avere subìto in concreto danni che impediscono il regolare svolgimento dell'attività difensiva. L'articolo 17 mira ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria escludendo dal richiamo ai comuni di cui all'allegato 2 i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, per i quali è prevista la sospensione dei termini processuali da far valere caso per caso. La norma è completata dalla necessaria disciplina transitoria che, da un lato, fa salvi gli effetti di sospensione prodotti dal comma 9-ter (introdotto in sede di conversione del decreto-legge) del citato articolo 49 sino al 31 marzo 2017, data espressamente fissata per la presentazione della dichiarazione all'ufficio giudiziario; dall'altro, stabilisce che, quando la prevista dichiarazione dei soggetti interessati non è presentata nei termini, gli effetti sospensivi introdotti cessano a decorrere dalla medesima data.
      L'articolo 18 reca disposizioni in materia di personale. In particolare, si prevedono misure finalizzate, in primo luogo, al potenziamento del personale, già dipendente delle regioni, delle province, dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali, interessate dagli eventi sismici.
      L'incremento della dotazione di personale delle regioni, delle province e dei comuni da impiegare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione si rende necessario in considerazione della complessità delle attività demandate a detti Uffici speciali e dell'estensione dell'ambito territoriale di applicazione, in sede di conversione, delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016.
      Inoltre, si è ritenuto necessario precisare che: a) gli incarichi dirigenziali conferiti dalle regioni per la direzione degli Uffici speciali per la ricostruzione non rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla gestione delle unità di personale con professionalità di tipo tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ad essi assegnati con i provvedimenti commissariali.
      Si modifica, inoltre, il comma 6 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dedicato agli interventi sul patrimonio culturale colpito dagli eventi sismici.
      In particolare, si rafforza la Segreteria tecnica di progettazione costituita presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, così da consentire la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio nei territori colpiti dagli eventi sismici. La quantificazione delle unità di personale e delle risorse tiene conto dei procedimenti già avviati per la costituzione della Segreteria tecnica e dell'estensione del campo d'intervento dovuta alla continuazione dei fenomeni sismici.
      Inoltre, per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016 è autorizzato a operare attraverso un'apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale; la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi, comunque non superiore a cinque anni.
      Fermo restando quanto previsto in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nei limiti di spesa fissati, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità per l'anno 2017 e fino a complessive settecento unità per l'anno 2018.
      In considerazione della molteplicità e della complessità delle attività di tipo pubblicistico previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, si è ritenuto, altresì, necessario prevedere, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto-legge, la possibilità di incrementare di ulteriori cinquanta unità l'entità del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, destinato a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio.
      Sempre in considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, si è previsto, anche attraverso una rimodulazione dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, il potenziamento del personale a disposizione dei comuni per lo svolgimento delle attività di progettazione, delle attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché delle attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, divenute particolarmente numerose e urgenti.
      Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche, fino a un massimo di trecentocinquanta unità.
      Con apposito provvedimento commissariale, adottato d'intesa con i presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice-commissari, l'assegnazione a ciascun comune delle risorse necessarie per la stipula di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i criteri che consentano a ciascun comune di reperire non più di cinque unità di risorse umane aggiuntive.
      Le medesime esigenze che rendono necessario il potenziamento del personale dei comuni sono a fondamento dell'estensione anche alle province della possibilità di avvalersi delle nuove disposizioni in materia di assunzione di nuovo personale, di rimodulazione dei contratti a tempo parziale già in essere e di sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, viene stabilita una riserva pari al 10 per cento di risorse e unità da destinare alle province e ripartite tra le stesse mediante apposita ordinanza commissariale, che sarà emessa sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      Il capo II del decreto-legge in esame reca altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile.
      L'articolo 19, in particolare, riguarda le misure per la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile.
      La struttura organizzativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come determinata ai sensi dei decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 gennaio e 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013, prevede 34 Servizi di livello dirigenziale non generale. Anche il nuovo organigramma, recentemente approvato con decreto del Segretario generale del 10 agosto 2016 e la cui entrata in vigore è stata differita, in ragione degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale, al secondo quadrimestre del 2017, conferma il numero di 34 posizioni dirigenziali di 2ª fascia. Allo stato, ben 15 posizioni risultano prive di dirigente, in alcuni casi da molto tempo, in ragione della difficoltà di individuare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, figure dirigenziali in possesso dei requisiti esperienziali e attitudinali necessari per lo svolgimento delle attività di competenza, nei termini e con le modalità di particolare proiezione operativa che le esigenze di coordinamento in occasione di emergenze nazionali richiedono. In tal senso, le vacanze di organico sono state coperte, nel corso degli anni, solo in misura limitata ricorrendo alle facoltà previste dai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per quanto riguarda il comma 6, il contingente percentuale disponibile risulta, peraltro, integralmente utilizzato. Numerosi interpelli, proposti, anche ripetutamente, non hanno dato esito, provocando, in tal modo, un complessivo indebolimento della struttura operativa del Dipartimento della protezione civile. Per quanto riguarda il personale dirigenziale proprio, per il Dipartimento, in ragione delle funzioni specialistiche, connesse con le finalità di coordinamento organizzativo e operativo del Servizio nazionale della protezione civile poste dalla legge n. 225 del 1992, è previsto un apposito ruolo speciale istituito in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Tale ruolo speciale conta 34 posizioni dirigenziali di 2a fascia, delle quali, alla data odierna, solo 15 risultano coperte. L'attuale situazione (la scopertura dei posti è pari al 44 per cento delle strutture e al 55 per cento delle posizioni di organico del ruolo speciale) rende estremamente critica la condizione operativa del Dipartimento e tale criticità è emersa con rinnovata urgenza a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. In conseguenza di tali eventi, infatti, in applicazione del Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, approvato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014, il Capo del Dipartimento ha immediatamente istituito la Direzione di comando e controllo (DICOMAC) dislocata sul territorio, comportando l'invio in loco di una consistente compagine di personale dirigenziale e no. Tale doppia operatività (emergenziale e ordinaria) ha aggravato ulteriormente la funzionalità della struttura, rendendo non più procrastinabile, acclarata l'incapacità degli strumenti ordinari (interpelli) e degli ulteriori rimedi di legge (commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001), l'esigenza di procedere a un reclutamento ad hoc, mediante concorso pubblico per titoli ed esami da svolgere in tempi celeri. A tal fine, ritenuto di procedere determinando il fabbisogno urgente nella misura di 13 posizioni, corrispondenti al 75 per cento dei posti disponibili nel ruolo speciale (anche in considerazione del prossimo pensionamento di due dirigenti attualmente in servizio, uno dei quali appartenente al predetto ruolo), la norma consente l'attivazione delle ordinarie procedure di reclutamento. In ragione della peculiarità della struttura, in analogia ad altre fattispecie analoghe, la percentuale di posti da riservare di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, viene elevata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, al 40 per cento. Considerata la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, la norma definisce, al riguardo, il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per il bando del concorso pubblico per titoli ed esami; a conclusione delle procedure di reclutamento, si provvede alle assunzioni a tempo indeterminato.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'onere massimo è stato quantificato, a regime, in euro 1,760 milioni, a decorrere dal 2018, prevedendo, per il 2017, la relativa copertura nella misura della metà, in ragione dell'auspicata conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre dell'anno.
      Al riguardo si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.
      L'articolo 20, nel quadro delle misure volte ad assicurare la funzionalità del Dipartimento della protezione civile, stabilisce che le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e che gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.
      Il capo III del decreto-legge reca disposizioni di coordinamento e finali.
      L'articolo 21 reca disposizioni di coordinamento normativo e finali, correggendo in particolare un errore formale contenuto nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016 dovuto alla previsione di un titolo VI senza un precedente titolo V.
      Viene eliminato, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, l'erroneo riferimento agli «edifici pubblici ad uso pubblico», in quanto categoria di beni già compresi nella lettera a) del medesimo comma.
      Si opera quindi sul piano contabile in ordine al trasferimento dell'importo di 47 milioni di euro, destinato al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
      L'articolo 22 dispone l'entrata in vigore del presente decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017.
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

      Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

      Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

      Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 gennaio 2017, nonché n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

      Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

          «l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

              1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

              2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

              3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di

apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.».

      2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;

          b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza).

      1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo

30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.
Articolo 3.
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

          b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

          «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

Articolo 4.
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi).

      1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la

ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.».
Articolo 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

      1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

      2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei

Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
      3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.
Articolo 6.
(Conferenza permanente e Conferenze regionali).

      1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;

          b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. La Conferenza, in particolare:

              a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

              b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

              c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del

medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

          f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

      1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa.
      2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;

          b) al comma 6:

              1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di

cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;

              2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

          c) al comma 7:

              1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;

              2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

          d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

          e) il comma 10 è abrogato.

Articolo 8.
(Legalità e trasparenza).

      1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

          b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;

          c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Articolo 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

      1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura

massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;

          c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

Articolo 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

      1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.
      2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

          a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

          b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

      3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
      4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

          a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

          b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

          c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

      5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
      6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
      7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.
      8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari).

      1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,»;

              2) la lettera b) è soppressa;

              3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;

          b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

          c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;

          d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

          e) al comma 11:

              1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;

              2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;

          f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

          «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

          g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

      2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
      3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo

5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
      5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.
      6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
      7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.
      8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
      9. L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
      10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

          «13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.».

      11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
      12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
      13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

          a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

          d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

      14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».
      15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.
      16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

      1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

Articolo 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes).

      1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre

2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.
      2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
      3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.
      4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.
Articolo 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

      1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
      2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
      3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).
      4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.
Articolo 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

      1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e

successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
      4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
      5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti).

      1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.
      2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 17.
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali).

      1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».
      2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Articolo 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;

              2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;

              3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di

complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

      2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
      3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».
      4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;

          b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.».

          c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa

fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

      5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

          c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

          3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle

opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

          3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.

          3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.

          3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».

Capo II.
ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Articolo 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

      1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali

del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.
Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile).

      1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

Capo III.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Articolo 21.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

          b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;

          c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

      2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Articolo 22.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 9 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Minniti, Ministro dell'interno

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Orlando, Ministro della giustizia

Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Costa, Ministro per gli affari regionali

Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

      Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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