Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4262 |
a) le liste sono presentate in circoscrizioni regionali a collegio plurinominale;
b) l'elezione ha luogo in cinquanta collegi plurinominali (la metà del numero previsto per la Camera);
c) nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;
d) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, purché per candidati di sesso diverso;
e) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
f) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi;
g) sono attribuiti comunque centosessantanove seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi;
h) nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi, il numero dei seggi è attribuito proporzionalmente.
La normativa che si intende proporre è, pertanto, «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, «costituzionalmente necessarie», in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.» (sentenze n. 15 del 2008 e n. 1 del 2014).
Inoltre, la presente proposta ha l'obiettivo di introdurre un sistema elettorale per il Senato della Repubblica conforme alle puntuali indicazioni della Corte costituzionale e dunque compatibile, anche pro futuro, con i princìpi e i valori della Costituzione repubblicana. Per i motivi illustrati, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni regionali e i collegi plurinominali indicati, rispettivamente, nelle tabelle 0A e 0B allegate al presente testo unico. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, attribuendo a ciascun collegio plurinominale un numero di seggi non inferiore a tre né superiore a nove»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza nazionale alla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti, purché almeno pari al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti:
«nei collegi plurinominali di ciascuna regione».«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri della medesima Corte di cassazione scelti dal primo presidente».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati almeno pari alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista in ordine alternato per sesso. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere iscritto in più liste con lo stesso o con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «recanti i contrassegni delle liste, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «recanti i contrassegni delle liste nonché due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza; i contrassegni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione nonché due linee orizzontali accanto a ciascuna lista per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».
7. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
Art. 15-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;
b) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».
8. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nazionale».
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
c) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente
in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;d) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera c) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b), corrisponda almeno al 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
f) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera d);
h) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera c). A tale fine, per ciascuna lista di cui alla lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La
parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, la lista eccedentaria mantiene i seggi eccedenti e quelle deficitarie perdono i corrispondenti seggi mancanti.2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera f), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera c). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione tra le singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera h). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e), abbia dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera d) del comma 1 e si procede all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni ai sensi del comma 1, lettera h).
6. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione del numero di seggi attribuito ad ogni lista, provvede all'assegnazione dei suddetti seggi nei singoli collegi plurinominali secondo i criteri previsti dal comma 1, lettera h). Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di restituzione ai collegi della distribuzione regionale dei seggi, non si applica la disposizione dell'ultimo periodo della citata lettera h) ma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate».
10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo in ordine decrescente. Qualora
due o più liste abbiano un'eguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.». 11. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
12. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».
13. Alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono premesse le tabelle 0A e 0B di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 13)
«Tabella 0A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
|
elettorale regionale |
1) Piemonte |
Torino |
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Aosta |
3) Lombardia |
Milano |
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Trento |
5) Veneto |
Venezia |
6) Friuli Venezia Giulia |
Trieste |
7) Liguria |
Genova |
8) Emilia-Romagna |
Bologna |
9) Toscana |
Firenze |
10) Umbria |
Perugia |
11) Marche |
Ancona |
12) Lazio |
Roma |
13) Abruzzo |
L'Aquila |
14) Molise |
Campobasso |
15) Campania |
Napoli |
16) Puglia |
Bari |
17) Basilicata |
Potenza |
18) Calabria |
Catanzaro |
19) Sicilia |
Palermo |
20) Sardegna |
Cagliari |
».
Allegato 2
(Articolo 1, comma 13)
«Tabella 0B