Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4319 |
1. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «assistenza obbligatorie, nonché» sono inserite le seguenti: «per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro, riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica, e».
1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono inserite le seguenti: «nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica».