Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4294 |
1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «raggiunto la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «compiuto il sedicesimo anno di età».
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
1. Con legge sono adeguate le disposizioni in materia di elettorato attivo per gli organi elettivi delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni nonché per tutte le forme di consultazione popolare, comprese le consultazioni referendarie di ogni tipo e le altre forme di consultazione in cui è richiesta la partecipazione degli elettori, in modo che l'età minima per la partecipazione alle consultazioni elettorali e alle altre forme di consultazione sia fissata al compimento del sedicesimo anno.