Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4294


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato TONINELLI
Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni
Presentata il 14 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – Il tasso di partecipazione alle elezioni e di adesione alle altre forme di partecipazione alla vita democratica della nazione diminuisce costantemente e in misura sempre più preoccupante. In grandi regioni, nel nord come nel sud del Paese, si è recentemente registrato un dato eclatante: il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione del presidente della giunta regionale – importanti organi rispettivamente titolari del potere legislativo di rango primario e della rappresentanza dei cittadini al più alto livello nel rilevantissimo ambito territoriale delle regioni – hanno visto una partecipazione degli elettori ben lontana anche solo dalla metà degli aventi diritto. Organi politici eletti con simili percentuali di voti, che rappresentano necessariamente una frazione di una parte di elettorato che non è neanche maggioritaria nel suo complesso, sono delegittimati politicamente ancora prima di iniziare il loro mandato politico. Le conseguenze di questa delegittimazione sul funzionamento della democrazia sono pericolose e, in un termine appena più lungo del breve periodo, appaiono addirittura insostenibili.
      La presente proposta di legge costituzionale ha lo scopo di porre parzialmente rimedio a questa emorragia democratica, in modo virtuoso. Essa infatti mira a portare a sedici anni l'età per il conseguimento dell'elettorato attivo, estendendo la platea potenziale degli elettori e coinvolgendo una parte dell'elettorato a cui viene immotivatamente negato l'accesso alla vita pubblica, anche solo nella forma indiretta della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di determinare alcune scelte per la vita politica della propria comunità, quali quelle che vengono adottate con i referendum e con le altre forme di consultazioni popolari previste dall'ordinamento.
      Il voto ai sedicenni è previsto in diverse forme in diversi Paesi, tra cui anche alcuni europei e dell'Unione europea: in Argentina, in Brasile, in Ecuador, a Cuba, in Austria, in Germania in diversi lander, nel canton Glarona in Svizzera e in Scozia per il fondamentale referendum sull'indipendenza svoltosi nel 2014.
      Non solo: con una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, presentata nell'ottobre 2015 e approvata nel novembre successivo, è stata adottata una raccomandazione con la quale si chiede agli Stati membri «di esaminare modalità per armonizzare a 16 anni l'età minima degli elettori, al fine di favorire ulteriormente l'uguaglianza elettorale fra i cittadini dell'Unione».
      Con la presente proposta di legge costituzionale, l'Italia si troverebbe quindi per una volta all'avanguardia nel campo dei diritti civili in Europa e seguirebbe una raccomandazione europea che non mira a imporre programmi economici insostenibili ma all'incremento della democrazia e della partecipazione politica dei cittadini.
      La proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli. I primi due intervengono sull'età fissata nella Costituzione per l'elettorato attivo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, portandola a sedici anni. Il terzo estende l'elettorato attivo a sedici anni al di là della sede delle tradizionali elezioni politiche – ambito al quale si fermano altri progetti di legge simili – imponendolo, attraverso adeguamento legislativo, nelle regioni, nelle città metropolitane, nei comuni ma anche e soprattutto in tutte le forme di consultazione popolare, comprese le consultazioni referendarie di ogni tipo e le altre forme di consultazione in cui è richiesta la partecipazione dei cittadini.
      La proposta di legge costituzionale ha lo scopo di dare ai giovani, la cui capacità di apprendimento nella società moderna li rende capaci di partecipare ai processi democratici a tutti i livelli, il potere e la responsabilità di concorrere a determinare il loro futuro e il futuro del Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «raggiunto la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «compiuto il sedicesimo anno di età».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».

Art. 3.

      1. Con legge sono adeguate le disposizioni in materia di elettorato attivo per gli organi elettivi delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni nonché per tutte le forme di consultazione popolare, comprese le consultazioni referendarie di ogni tipo e le altre forme di consultazione in cui è richiesta la partecipazione degli elettori, in modo che l'età minima per la partecipazione alle consultazioni elettorali e alle altre forme di consultazione sia fissata al compimento del sedicesimo anno.

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