Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4282 |
1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge costituzionale disciplina le modalità e i tempi di elezione dei giudici costituzionali e garantisce che la nomina avvenga entro i termini previsti».
1. Dopo l'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. — Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 5, la Corte costituzionale, entro trenta giorni, sottopone al Parlamento una terna di candidati deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Parlamento sostituisce il seggio vacante entro trenta giorni dal ricevimento della terna di candidati. Trascorso tale termine senza che il Parlamento abbia provveduto, la sostituzione del seggio è decisa d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La proposta della Corte non è vincolante né per il Parlamento né per i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
1. L'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. — Il Presidente della Corte costituzionale dà immediata comunicazione della cessazione dalla carica di un giudice all'organo competente per la sostituzione. L'organo competente provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza».