Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4402 |
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva con legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.
1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica e folklorica è libera.
2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.
3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.
4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione ad
1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare», istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dai complessi musicali interessati.
1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.
2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2.