Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4355 |
1. Nei casi di concepiti di presunta età di gestazione da 20 a 28 settimane complete, di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché di concepiti di presunta età di gestazione inferiore a 20 settimane, la direzione sanitaria delle strutture sanitarie, pubbliche, private e private accreditate, ha l'obbligo di informare per scritto i genitori della possibilità di richiederne la sepoltura.
2. Per la sepoltura dei concepiti di presunta età di gestazione da 20 a 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché di concepiti di presunta età di gestazione inferiore a 20 settimane, che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i genitori, o chi da essi delegato, sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di sepoltura del feto medesimo all'azienda sanitaria locale accompagnata da un certificato medico che ne indichi la presunta età di gestazione e il peso.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di adeguarlo a quanto disposto dall'articolo 1 della medesima legge.