Frontespizio | Pareri | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4314-4252-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 Governo e abbinata, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»;
osservato, in particolare, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
osservato che nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha chiarito che la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», mentre la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;
ricordato altresì che, successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, ad avviso della Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3);
richiamato, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
richiamato altresì l'articolo 9 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;
ricordato che, nelle materie in questione, la Corte costituzionale – nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
preso atto poi che l'articolo 2 del disegno di legge istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'articolo 3, commi 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno sede presso lo stesso Ministero;
rilevato che l'articolo 3, nel disciplinare la composizione dei Comitati nazionali, al comma 3, dispone che essi sono scelti tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono;
richiamata, in proposito, l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra Stato e regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, così come previsto da altre leggi vertenti su analoga materia;
osservato poi che, sulla base del vigente articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dal vigente articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di «bene culturale», sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso codice;
rilevato, al riguardo, che l'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 10, comma 3, lettera d), del richiamato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dispone che la predetta dichiarazione di interesse culturale di cui al citato articolo 13 del citato codice – relativa a cose immobili e mobili di cui al già richiamato articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale;
rilevato che, con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, attualmente il codice non prevede una specifica
procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale, «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali;preso atto del contenuto della circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – con la quale è stata affrontata la questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale;
osservato che tale circolare ricorda come l'istituzione di monumenti nazionali risalga al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo e come le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non abbiano fatto alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali, introducendo piuttosto la nuova nozione di «interesse storico-relazionale»;
evidenziato che tale circolare ha richiamato diversi pareri dell'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con i quali è stata rilevata l'incongruità della nozione di monumento nazionale per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per l'operatività degli istituti della tutela, ponendosi in ogni caso il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati;
rilevato che con il richiamato articolo 5-bis del nuovo testo all'esame si introdurrebbe, ora, nel codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale – da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale – non specificando, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali;
b) all'articolo 5-bis, si valuti l'esigenza di chiarire se e in quale misura dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di
interesse culturale, prevista dall'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 Governo e abbinata, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'istituzione della cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente,
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 4314 Governo e abbinata, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che:
il disegno di legge interviene in materia di beni e attività culturali;
l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo include la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni; l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha inoltre devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
rilevato che l'articolo 3 non prevede la partecipazione ai tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo e Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante di rappresentanti degli enti territoriali, pur svolgendo i Comitati attività inerenti all’«organizzazione di attività culturali», materia spettante alla competenza concorrente tra Stato e regioni, e al «turismo», materia di competenza regionale;
ricordato che la legge n. 206 del 2012, che ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, e la legge n. 63 del 2014, che ha istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, hanno previsto la partecipazione nell'ambito dei predetti Comitati di rappresentanti degli enti territoriali,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 3, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti dalla legge, alla luce di quanto evidenziato in premessa.
TESTO |
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1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021. |
Identico. |
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1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro. |
Identico. |
2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021. |
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3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate in ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale. |
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1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 è composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente. |
1. Identico. |
2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonché tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente. |
3. Identico. |
4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale. |
4. Identico. |
5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. |
5. Identico. |
6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta. |
6. Identico. |
7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. |
7. Identico. |
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1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3. |
1. Identico. |
2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di: |
2. Identico: |
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; |
a) identica; |
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati; |
b) identica; |
c) elaborare programmi volti a promuovere attività finalizzate al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei ad apportare ogni utile collaborazione o risorsa economica; |
c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; |
d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. |
d) identica. |
3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attività di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. |
3. Identico. |
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1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. |
Identico. |
2. Per il raggiungimento della finalità della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. |
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1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale». |
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1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
Identico. |