Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4444


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Presentato il 24 aprile 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle camere la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

      Articolo 1. – (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale). – Il presente articolo estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (cosiddetto split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.
      Sulla materia, si ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.


      In base a questo meccanismo, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
      Nell'articolo 17-ter attualmente vigente è previsto che il regime della scissione dei pagamenti sia applicato soltanto dalle amministrazioni e dagli enti pubblici che erano destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
      Con la disposizione del presente articolo, nella parte in cui si sostituisce il comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si estende l'applicazione della scissione dei pagamenti a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      Inoltre, con l'introduzione di un comma 1-bis nello stesso articolo 17-ter si attua l'allargamento dell'ambito della scissione dei pagamenti anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione. Si tratta delle seguenti tipologie di soggetti:

          a) società controllate direttamente dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile;

          b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali;

          c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b), ancorché questi ultimi siano compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che sono società di primaria importanza e a liquidità elevata operanti nei diversi settori dell'economia e rappresentano circa l'80 per cento della capitalizzazione di mercato interna; viene previsto, al riguardo, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

      L'inserimento del nuovo comma 1-ter nell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 risponde alla finalità di specificare che le disposizioni recate dal medesimo articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga assentita dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
      Infine, con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si ricompone l'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, comprendendovi anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti).
      Con la modifica dell'articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014 si chiarisce l'applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi indipendentemente dalla forma giuridica che i medesimi rivestono.


      In considerazione dell'allargamento dell'ambito applicativo dell'istituto anche a soggetti privati non appartenenti alla pubblica amministrazione, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione delle disposizioni di attuazione della norma introdotta. In detto decreto si provvederà anche all'individuazione dei soggetti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 tenuti all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti.
      L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

      Articolo 2. – (Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA). – La norma introdotta, a fini di maggiore certezza degli adempimenti cui è tenuto il contribuente, modifica il termine ultimo entro cui deve essere eseguita la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati. Detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (ad esempio, una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ossia entro il 30 aprile 2018).
      Conseguentemente, sempre nella prospettiva di una maggiore certezza degli adempimenti, si modifica l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuando con precisione il dies a quo e il dies ad quem per l'esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che esso sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, precisando altresì che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).
      La nuova disposizione, in sostanza, ridetermina il lasso temporale entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, che, in base alla normativa vigente, è stabilito con riferimento alla «dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto».
      La modifica normativa si pone in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (si confronti ad esempio Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07).

      Articolo 3. – (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni). – L'esperienza operativa ha dimostrato che l'istituto della compensazione, nato per facilitare l'estinzione del debito tributario, ha dato luogo a numerosi abusi che hanno costretto il legislatore ad approntare appositi strumenti di tutela dell'integrità erariale.
      L'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con riferimento ai crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data, alcune importanti novità in merito alla cosiddetta «compensazione orizzontale» dei crediti IVA, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia all'utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante il modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
      Segnatamente, in relazione al citato articolo 10, comma 1, lettera a):

          a) il numero 1), modificando l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha introdotto il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore

a 10.000 euro (a decorrere dal 1° aprile 2012: 5.000 euro) può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano;

          b) il numero 6), inserendo dopo il comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un nuovo comma 49-bis, ha stabilito che l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro (a decorrere dal 1° aprile 2012: 5.000 euro) può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate;

          c) il numero 7) ha disposto che i contribuenti, i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile.

      La presente disposizione, al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta e la violazione delle modalità di utilizzo in compensazione previste dalle leggi vigenti per alcune tipologie di crediti, da un lato, estende l'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e, dall'altro, estende l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
      Il comma 1, lettera a), della disposizione interviene sul comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, in tema di ritenute alla fonte, sopprime il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto tale riferimento normativo non è esaustivo delle diverse casistiche di ritenuta alla fonte attualmente esistenti. Lo stesso comma riduce dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000 l'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.
      Il comma 1, lettera b), tramite l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali i crediti emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      Il comma 2, lettera a), numero 1), intervenendo sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, modifica l'importo al di sopra del quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale, riducendolo dagli attuali euro 15.000 ad euro 5.000.
      Il comma 2, lettera a), numero 2), aggiungendo un periodo nel corpo del citato articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), statuisce che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati

in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      Il comma 2, lettera b), ai soli fini di coordinamento con la modifica di cui alla citata lettera a), numero 1), interviene sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che reca una deroga a favore delle start-up innovative consistente nella maggiorazione, sino ad euro 50.000, della soglia al di sopra della quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo previa apposizione, sulla dichiarazione da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa, adeguando il riferimento al limite di cui al precedente numero 7).
      Il comma 3, al fine di generalizzare per i soggetti titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare, per le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Nella nuova formulazione il citato comma 49-bis, oltre che per i crediti IVA, per i quali è, peraltro, eliminata la soglia minima di euro 5.000, prevede l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive.
      Il comma 4 interviene sull'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendo un nuovo periodo che dispone il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311 del 2004. Tenuto conto che l'ambito applicativo dell'atto di recupero comprende le diverse fattispecie di indebito utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, inibire l'utilizzo della compensazione in tali ipotesi appare perfettamente coerente con il tipo di condotta che la norma intende contrastare.

      Articolo 4. – (Regime fiscale delle locazioni brevi). – L'articolo in esame detta la disciplina delle locazioni brevi, intendendosi per tali, come stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti stipulati da privati non esercenti attività d'impresa, direttamente o per il tramite di intermediari immobiliari anche operanti attraverso la gestione di portali online, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni. Rientrano in tale tipologia contrattuale anche i contratti in cui, oltre alla mera locazione dell'immobile, sono offerti al locatario i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Con riferimento ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, come sopra definite, il comma 2 dell'articolo prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con l'aliquota, in caso di esercizio dell'opzione, fissata nella misura del 21 per cento. Il comma 3 estende le disposizioni del comma 2 ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso che il comodatario conclude con terzi per il godimento dell'immobile, sempreché tali contratti rispettino le condizioni indicate nel comma 1. Al fine di contrastare fenomeni di evasione, i successivi commi 4 e 5 stabiliscono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, comunicano i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite. L'omessa o inesatta comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Inoltre, qualora tali intermediari incassino i canoni relativi alle locazioni brevi, essi devono operare, nella qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni incassati e versarla,

entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'incasso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Le ritenute operate sono certificate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Resta fermo che, in assenza dell'opzione per l'applicazione della cosiddetta «cedolare secca», la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Secondo quanto previsto nel comma 6, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo, comprese quelle relative alla trasmissione e alla conservazione dei dati da parte dell'intermediario. L'ultimo comma del presente articolo attribuisce, infine, all'Agenzia delle entrate il potere di stipulare, senza oneri, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

      Articolo 5. – (Disposizione in materia di accise sui tabacchi). – La norma prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo tale da garantire un gettito erariale pari ad almeno 125 milioni di euro e, per l'anno 2017, pari ad almeno 83 milioni di euro.

      Articolo 6. – (Disposizioni in materia di giochi). – Comma 1. Prelievo erariale unico. – La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      Si tratta delle cosiddette «new slot» (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal giuoco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di giuoco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età.
      Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).
      Si precisa che, con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74 per cento al 70 per cento delle somme giocate.
      In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 ha abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), il quale aveva previsto un prelievo di 500 milioni di euro annui sulla filiera.
      In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo nella misura di 500 milioni di euro corrisponde a circa due punti del PREU, con la citata legge di stabilità per il 2016 l'incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera è stato di 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del pay out è stata, come detto, di 4 punti.
      Poiché l'incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016 mentre la sostituzione delle schede per la modifica del pay out è stata completata nel periodo giugno-luglio 2016, può ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.
      A partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore pay out e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità

per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).
      Alla luce di quanto sopra, con l'incremento del PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all'erario.
      La norma prevede altresì l'incremento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      Si tratta delle cosiddette VLT che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (sale VLT, sale scommesse, sale bingo).
      Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).
      Si precisa che con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5 per cento al 5,5 per cento.
      Commi da 2 a 4. Raddoppio della «tassa sulla fortuna». – Le vincite sono tassate se conseguite sui seguenti giuochi:

          Lotto e 10&Lotto;

          giuochi numerici a totalizzatore (Superenalotto e giuochi complementari);

          lotterie istantanee;

          VLT.

      Mentre per il giuoco del Lotto il prelievo si applica sulle vincite di qualunque importo, sugli altri giuochi le vincite sono tassate solo quando siano superiori a 500 euro e solo per la parte eccedente tale importo.
      La norma lascia invariate le tipologie di giuoco sulle quali trova applicazione la ritenuta sulle vincite, aumentando l'aliquota del prelievo sul giuoco del Lotto dal 6 per cento all'8 per cento e quella sugli altri giuochi, limitatamente alla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro, dal 6 per cento al 12 per cento.
      La differente aliquota prevista per i giuochi diversi dal Lotto (12 per cento) si giustifica con il fatto che sul Lotto, come già detto, il prelievo si applica su tutti gli importi di vincita mentre sugli altri giuochi solo sulla parte eccedente 500 euro.

      Articolo 7. – (Rideterminazione della base ACE). – La disposizione è volta a modificare le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell'aiuto alla crescita economica (ACE), per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa. In particolare, si elimina il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010 e si introduce una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio dell'ACE. A titolo esemplificativo, la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello esistente alla fine del 2013.
      Per le imprese individuali e le società di persone il quinquennio di riferimento, a partire dal 2017, si sposta gradualmente dalle annualità in cui la base dell'ACE è calcolata secondo il criterio cosiddetto «differenziale» alle annualità per le quali dovrà essere calcolato con il criterio cosiddetto «incrementale». Così, a titolo esemplificativo, mentre per tali soggetti per il 2016 la base dell'ACE dovrà essere calcolata, secondo le disposizioni della legge di bilancio n. 232 del 2016 vigenti per tale periodo d'imposta, come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2016 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza

fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, ossia gli anni a completamento del quinquennio calcolati con il metodo differenziale, per il 2017, invece, la base dell'ACE dovrà essere calcolata come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2017 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, ossia gli anni a completamento del quinquennio calcolati con il metodo differenziale. Dal 2020 anche per tali soggetti, quindi, il calcolo della base dell'ACE avverrà in base al solo criterio incrementale, come per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Ciò comporta il definitivo abbandono del criterio differenziale per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
      Di seguito, per esaustività, si riporta un prospetto illustrativo dei criteri di determinazione della base dell'ACE per i periodi d'imposta fino al 2020.
Sostituzione graduale e progressiva del criterio incrementale con quello differenziale ai fini del calcolo del beneficio dell'ACE per i soggetti passivi dell'IRPEF
Annualità d'imposta
Criterio incrementale
Criterio differenziale
2016

      2016

2015 – 2010
2017

      2016 2017

2015 – 2012
2018

      2016 2017 2018

2015 – 2013
2019

      2016 2017 2018 2019

2015 – 2014
2020

      2016 2017 2018 2019 2020

      Articolo 8. – (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari). – Per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, ferma restando naturalmente l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà (adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risieda anagraficamente), tutti gli altri immobili dello stesso debitore, a prescindere dal loro valore individuale, divengono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite [articolo 76, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973].
      Con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili di valore complessivo superiore a tale importo, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).
      Non si ritiene, nell'ipotesi della modifica normativa in esame, di poter apprezzare un significativo aumento delle procedure immobiliari che potrebbero seguire la misura cautelare, in ragione della sostanziale equivalenza della platea di debitori sui quali poter agire.
      Occorre in ogni caso tener presente che le esecuzioni immobiliari scontano procedure che richiedono un elevato assorbimento di risorse: una volta identificati gli immobili per i quali ricorrono i presupposti di pignorabilità, particolarmente oneroso è il recupero delle certificazioni ventennali da parte del pubblici registri immobiliari, sottoscritte dal competente conservatore, alle quali seguono le ulteriori attività amministrative (redazione degli avvisi di vendita, con suddivisione dei lotti, trascrizione nei registri immobiliari e notifiche a tutti i soggetti coinvolti – debitore, comproprietari, creditori iscritti –, adempimento degli obblighi di pubblicità prescritti,

gestione delle cauzioni e dei relativi incanti, nonché, qualora vada deserto anche il terzo incanto, richiesta di devoluzione dei beni o conseguimento dell'autorizzazione ad un quarto incanto).

      Articolo 9. – (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise). – La disposizione prevede l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

      Articolo 10. – (Reclamo e mediazione). – In considerazione della necessità di deflazionare il contenzioso tributario presso le commissioni tributarie e presso la Corte di cassazione, l'ambito di applicazione della mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene esteso alle controversie tributarie di valore superiore all'attuale limite di 20.000 euro e fino a 50.000 euro.
      Tale necessità, anche tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi degli uffici impositori e dei soggetti della riscossione, impone che l'estensione si applichi con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Detta decorrenza consente, altresì, di rendere edotto il contribuente in ordine a tale modifica normativa, in attuazione dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
      Per la determinazione dell'efficacia della norma si fa riferimento alla data di notifica degli atti notificati, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 611, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha apportato alcune modifiche al citato articolo 17-bis.
      Infine, la disposizione contenuta nel comma 3 è finalizzata ad estendere ai rappresentanti dell'agente della riscossione le stesse limitazioni della responsabilità per il procedimento di reclamo e di mediazione già previste per i rappresentanti degli enti creditori.

      Articolo 11. – (Definizione agevolata delle controversie tributarie). – La norma introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendente in ogni stato e grado del giudizio, considerata in particolare l'impellente esigenza della Corte di cassazione di diminuire l'ingente numero di ricorsi sottoposti al suo esame e di ridurre l'arretrato, riguardante in assoluta prevalenza controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate.
      Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione definibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La nuova forma di definizione delle liti pendenti soddisfa l'esigenza di rendere compiuto l'effetto definitorio sulle controversie cui è applicabile la definizione agevolata in corso dei carichi affidati all'agente della riscossione in applicazione del citato decreto-legge n. 193 del 2016, consentendo al contribuente di definire integralmente i rapporti tributari in contestazione, anche qualora gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all'agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.
      La norma prevede la definizione delle controversie tributarie a seguito della presentazione di una richiesta di definizione da parte del contribuente e del pagamento degli importi in contestazione di cui all'atto impugnato, rientranti nella giurisdizione tributaria, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. Qualora la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi è prevista una specifica disciplina.


      La definizione prevale sugli effetti di eventuali pronunce giurisdizionali.
      Sulle modalità di versamento di quanto dovuto a seguito di definizione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con alcune modifiche:

          non è ammessa la dilazione di pagamento per importi fino a 2.000 euro;

          il numero massimo delle rate è ridotto a tre;

          il termine per il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione ovvero della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno;

          l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione ma comporta l'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dal comma 4 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

      Dagli importi dovuti a seguito di definizione vanno detratti quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016. Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
      Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento e presentata una distinta domanda.
      Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, la presente definizione è subordinata all'effettuazione anche della definizione dei carichi stessi, secondo le relative condizioni.
      Per quanto riguarda le modalità operative, la norma prevede che il contribuente presenti all'Agenzia delle entrate una domanda di definizione entro il 30 settembre 2017.
      Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
      Per le controversie definibili sono aumentati di sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione.
      La norma prevede altresì che l'eventuale diniego della definizione debba essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
      Tale diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Tuttavia, nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare e il diniego venga notificato prima che sia proposta impugnazione, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla sua notifica.
      Come necessario, vengono disciplinate anche le modalità di prosecuzione o estinzione del processo sospeso.
      In particolare, a seguito di domanda amministrativa di definizione valida ed efficace, che statisticamente – tenendo conto anche delle precedenti esperienze di chiusura agevolata delle liti tributarie – è agevole prevedere che costituirà l'ipotesi del tutto prevalente, il processo sospeso si estingue in assenza di attività delle parti nel termine stabilito. In tal modo si semplifica l'attività delle parti e dell'ufficio giudiziario, evitando inutili aggravi processuali. Più

precisamente, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale o del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
      Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la disposizione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». È comunque necessaria la specifica disciplina delle spese del giudizio estinto a seguito della definizione agevolata, in quanto il disposto normativo appena richiamato non vale per i giudizi pendenti in Cassazione, anch'essi rientranti nell'ambito della definizione agevolata.
      Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di definizione e ogni altra disposizione applicativa.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

      Articolo 12. – (Rimodulazione risorse). – Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015 è così rimodulata per gli anni 2017-2019: 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

      Articolo 13. – (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri). – Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa.

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

      Articolo 14. – (Riparto del Fondo di solidarietà comunale). – La modifica al comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 riduce dall'8 per cento al 4 per cento le soglie di variazione in aumento o diminuzione rispetto all'ammontare delle risorse storiche, in corrispondenza delle quali si può applicare un correttivo finalizzato a ridurre le variazioni medesime. Il nuovo comma 450-bis prevede inoltre che la quota di cui alla lettera b) del comma 449 (quota di 80 milioni di euro volta a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito della TASI sulle abitazioni principali stimato ad aliquota base) non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, nonché il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni quale correttivo statistico del meccanismo di perequazione. Questo correttivo statistico è limitato al solo anno 2017 e mira ad attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e delle variazioni introdotte al vettore delle capacità fiscali.

      Articolo 15. – (Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari). – La norma in esame prevede un contributo di complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a favore delle province della regione Sardegna nonché a favore della città metropolitana di Cagliari. La ripartizione del

contributo è demandata alla regione Sardegna che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame, è tenuta a comunicarla al Ministero dell'interno nonché agli enti interessati. Al fine di semplificare la procedura di versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, si prevede che il contributo di cui al comma 1 sia acquisito direttamente all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla riduzione del contributo stesso.

      Articolo 16. – (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane). – Il comma 1 è finalizzato a ripartire l'ulteriore incremento del concorso alla finanza pubblica, previsto dal comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi nella misura di 900 milioni di euro, tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. A decorrere dall'anno 2017, tale concorso alla finanza pubblica è complessivamente fissato in 1.945.906.117,63 euro per le province delle regioni a statuto ordinario, in 754.093.882,37 euro per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, in 197.457.946,68 euro per gli enti della Regione siciliana e in 102.542.053,32 euro per gli enti della regione Sardegna. Con il comma 2 si provvede a specificare l'ammontare complessivo del concorso alla finanza pubblica a carico di ciascuna provincia e città metropolitana per ciascuno degli anni 2017 e successivi.
      Inoltre, la disposizione in esame è volta a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, per gli anni 2017 e 2018, in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, tale concorso alla finanza pubblica è complessivamente fissato in 302.269.734,73 euro per le province delle regioni a statuto ordinario, in 159.861.801,61 euro per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, in 32.830.508,44 euro per gli enti subentranti alle province della Regione siciliana e in 21.737.955,22 euro per gli enti subentranti alle province della regione Sardegna.

      Articolo 17. – (Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario). – La presente disposizione provvede ad attribuire a ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario il contributo, per gli anni 2017 e seguenti, di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. In particolare, il contributo di cui al periodo precedente è complessivamente pari, per le province delle regioni a statuto ordinario, a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e seguenti. Il contributo a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario ammonta invece a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017

      Articolo 18. – (Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane). – Al comma 1 si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2017. Tale norma deroga alle disposizioni di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per le annualità 2015 (articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2015) e 2016 (articolo 1, comma 756, della legge n. 208 del 2015). Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione annuale).
      Al comma 2 viene modificato quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, per cui, nel caso di esercizio provvisorio nel 2016 e 2017, le province e le città metropolitane applicano la disciplina dell'esercizio provvisorio (stabilita dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) con riferimento al bilancio previsionale definitivo approvato per l'anno

precedente, riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
      In relazione al comma 3, si osserva che la precarietà degli equilibri finanziari del comparto «città metropolitane/province» necessita anche per il 2017 di sostegni di carattere straordinario sia in termini di risorse utilizzabili ai fini degli equilibri, sia per il raggiungimento del pareggio di bilancio introdotto nel 2016. Pertanto, la norma permette di ripetere anche per il 2017 il dispositivo di svincolo di quote di avanzi vincolati derivanti da trasferimenti regionali adottato per il 2016.

      Articolo 19. – (Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto). – La disposizione prevede la sospensione dei termini per l'invio della certificazione da parte degli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. La finalità della disposizione è volta ad assicurare la conformità della certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali alle risultanze del rendiconto di gestione, al fine di applicare il regime sanzionatorio e premiale sulla base dello scostamento registrato. Viene specificato che la sospensione in parola opera anche per la certificazione del saldo 2016.

      Articolo 20. – (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario). – Il comma 1 dell'articolo in esame concede un contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province delle regioni a statuto ordinario di cui alla legge n. 56 del 2014, da ripartire tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.
      Il comma 3, invece, destina 100 milioni di euro direttamente alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di loro competenza.
      Il comma 4 rimette a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

      Articolo 21. – (Contributo per fusioni di comuni). – La disposizione incrementa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalle fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o dalle fusioni per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

      Articolo 22. – (Disposizioni sul personale e sulla cultura). – Il comma 1 è volto a favorire la facoltà di assunzione di personale a tempo determinato e a carattere stagionale presso le amministrazioni comunali, al fine esclusivo della prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni (non volte alla garanzia di diritti fondamentali) verso terzi paganti. Tale facoltà, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, potrà essere utilizzata da ciascun comune in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibile fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni, tuttavia, dovranno in ogni caso garantire il rispetto del principio concorsuale mediante selezione ad evidenza pubblica, avranno natura stagionale e saranno, pertanto, collegate a specifiche esigenze del comune stesso. Inoltre, condizione necessaria per poter procedere alle suddette assunzioni è che i relativi oneri dovranno essere totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dell'ente, derivanti da contratti di sponsorizzazione o da accordi di collaborazione con soggetti privati.


      Con riguardo al comma 2 del presente articolo, si ricorda che amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. La disposizione introdotta dal presente comma – ferme restando le facoltà assunzionali attualmente previste per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto tra numero dei dipendenti e popolazione per l'anno precedente sia inferiore al rapporto medio tra numero dei dipendenti e popolazione per classe demografica – innalza al 75 per cento la percentuale indicata al periodo precedente per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, limitatamente agli anni 2017 e 2018. Per conseguenza, al comma 3, la percentuale di sostituzione del personale cessato dal servizio per i comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali è innalzata al 90 per cento.
      Il comma 4 integra il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, precisando che tra gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche ai titolari di cariche elettive, per i quali è esclusa la possibilità di remunerazione, non rientrano gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
      Il comma 5 prevede che il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applichi per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
      Il comma 6 prevede che i musei e gli altri istituti autonomi di rilevante interesse nazionale possano costituire, negli anni 2017 e 2018, tramite contratti di collaborazione, segreterie tecniche che sostengano il buon andamento degli istituti nonché le attività di tutela del patrimonio culturale e le iniziative di promozione affidate agli istituti medesimi. I musei di rilevante interesse nazionale, per l'importanza delle sedi e delle collezioni e per la notorietà e l'attrattività anche turistica, costituiscono nodi fondamentali del Sistema museale nazionale, attorno ai quali possono svilupparsi positive iniziative di collaborazione con i musei regionali e civici. Appare però necessario affrontare la specifica carenza di personale, specialmente di quello con competenze amministrative e gestionali, che interessa proprio questi istituti e che non consente di sviluppare appieno l'offerta culturale e di servizi al pubblico. Una situazione assimilabile è stata già affrontata e risolta positivamente con riguardo alla Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto Pompei. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014 ha infatti previsto la possibilità di costituire una segreteria tecnica di progettazione a supporto della Soprintendenza e, visti i buoni risultati ottenuti, la durata di tale struttura è stata prolungata, consentendo così un deciso avanzamento dei lavori nel sito.
      Il comma 7 introduce un'ulteriore misura necessaria e urgente proprio per rafforzare il percorso di rinnovamento e potenziamento dei musei: si prevede la possibilità di rinnovare, per una sola volta e sulla base della valutazione positiva dei risultati conseguiti, gli incarichi di direzione dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, conferiti a seguito della selezione pubblica internazionale appositamente prevista per tali sedi. In questo modo, a fronte di risultati positivi, si consente di dare continuità alle azioni poste in essere dai direttori, favorendo la piena attivazione e il successivo consolidamento del sistema museale nazionale, favorendo l'avvio di strategie di medio-lungo termine.
      Il comma 8 autorizza un incremento di spesa in favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione.

      Articolo 23. – (Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana). – La norma in esame, in coerenza con quanto già disposto con il decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province e città metropolitane delle quindici regioni a statuto ordinario, stabilizza, a decorrere dall'anno 2017, nei medesimi importi già previsti negli anni precedenti e da ultimo per l'anno 2016, i trasferimenti erariali relativi agli enti di area vasta della regione Sardegna e della Regione siciliana, come determinati dalle precedenti disposizioni legislative annuali riguardanti gli enti locali. La certezza dei valori finanziari relativi ai singoli enti contribuisce positivamente alla corretta predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2017. In particolare, per la Regione siciliana sono consolidati i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali nei confronti degli enti (città metropolitane e liberi consorzi di comuni) che hanno sostituito – senza variazioni territoriali – le preesistenti province. Per quanto attiene, invece, alla regione Sardegna, l'attuazione della legge regionale n. 2 del 2016, volta al riordino territoriale, ha comportato – a decorrere dal 2017 – un diverso assetto, in cui le preesistenti otto province sono confluite negli attuali cinque enti di area vasta (quattro province e una città metropolitana). La disposizione consolida nel complesso i valori finanziari del 2016 relativi ai trasferimenti erariali e provvede a ripartirli dal 2017 nei confronti dei nuovi enti in base al consueto e collaudato utilizzo dei fattori della popolazione e del territorio. Pertanto, la norma prevede che il 90 per cento del valore finanziario complessivo relativo ai trasferimenti erariali destinati agli enti di area vasta della Sardegna sia ripartito in proporzione alla popolazione residente e il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale degli enti. Nel caso in cui i fabbisogni standard non siano stati determinati, il riparto avviene in base ai parametri di prodotto interno lordo e popolazione.

      Articolo 24. – (Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni). – La norma di cui al nuovo comma 534-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che a decorrere dall'anno 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provveda all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e nelle materie diverse dalla sanità. Il comma 534-ter prevede che i fabbisogni standard determinati secondo la procedura di cui al comma 534-bis, insieme alle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione

(CINSEDO) delle regioni, siano utilizzati per il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 gennaio di ciascun anno.

      Articolo 25. – (Attribuzione quota investimenti alle regioni, province e città metropolitane). – La norma in esame attribuisce alle regioni una quota pari a 400 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Le regioni dovranno utilizzare tale quota per effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017. La norma stabilisce le condizioni che le regioni devono rispettare (adozione entro il 31 luglio 2017 degli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando, l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna regione). Gli investimenti sono da considerarsi aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

          a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;

          b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

      Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018 mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione, qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio, si applicano le relative sanzioni.
      È altresì previsto che una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, a 118 milioni di euro per l'anno 2018, a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140.
      Il comma 2 contiene una norma di coordinamento.

      Articolo 26. – (Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio). – Le norme di cui alle lettere a) e b) inseriscono due nuove voci nell'elenco delle variazioni di bilancio cui è necessario allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio. La disposizione è diretta a garantire che la verifica del rispetto del pareggio a preventivo, prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, sia effettuata per tutte le possibili variazioni di bilancio che determinano modifiche del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016. La norma di cui alla lettera b) risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti

di bilancio finanziati dall'avanzo di amministrazione, salvaguardando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine, le regioni possono applicare l'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, accantonandolo in appositi fondi, che non rilevano ai fini delle verifiche del rispetto del pareggio di bilancio. L'utilizzo effettivo di tali risorse è disposto con successive variazioni di bilancio di competenza della Giunta regionale, previa verifica del rispetto del vincolo del pareggio. L'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione è consentita nel rispetto delle norme generali riguardanti l'utilizzo dell'avanzo medesimo.

      Articolo 27. – (Misure sul trasporto pubblico locale). – Il nuovo comma 534-quater dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che il Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario venga rideterminato nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e di 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando, di fatto, il meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013. Ciò, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni dal 2013 al 2016. Il comma 534-quinquies prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 cessi di applicarsi a decorrere dall'anno 2017.
      Il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

          a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10 per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del 5 per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il 20 per cento dell'importo del predetto Fondo;

          b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al 10 per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del 5 per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno, fino a raggiungere il 20 per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

          c) suddivisione della quota residua del Fondo, detratto quanto previsto alle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

          d) riduzione delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni in ciascun anno, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, né per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione del bando alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni con le modalità illustrate alle lettere a), b) e c);

          e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del 5 per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione, il riparto non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

      Il comma 3, al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, prevede che gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.
      Il comma 4 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo sia ripartito tra le regioni, entro il 15 gennaio di ciascun anno, a titolo di anticipazione. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione nell'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
      Il comma 5 prevede che le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
      Il comma 6 prevede che, ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della

domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro i successivi centoventi giorni e provvedono altresì contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, sono apportate al predetto articolo 16-bis le seguenti ulteriori modificazioni:

          a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

          b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»;

          c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

      Il comma 8 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia non oltre il 31 dicembre 2018.
      Il comma 9 prevede che, al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione, per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario, e alla locazione senza conducente, per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma per un periodo non inferiore all'anno. Al comma 10 si prevede che all'articolo 84, comma 4, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».
      Il comma 12 prevede che all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (relativo al trasporto su gomma), nelle more della ridefinizione della disciplina di settore e nella prospettiva di promuovere la concorrenza e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, al primo periodo la parola: «novanta» è sostituita con la parola: «centottanta».

      Articolo 28. – (Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica). – La norma abroga la previsione di cui al comma 680 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede, tra le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il versamento da parte delle regioni delle somme dovute all'entrata del bilancio statale.

      Articolo 29. – (Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche). – Al fine di garantire certezza dei dati di fatturato assunti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per la determinazione del pay-back farmaceutico, il presente articolo, al comma 1, stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 l'AIFA si avvalga anche dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche disponibili presso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.


      Il comma 2 reca una disposizione a regime che introduce, dal 2018, l'indicazione obbligatoria del codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (AIC) nelle fatture elettroniche emesse verso gli enti del servizio sanitario nazionale, allo scopo di avere una perfetta conoscenza delle forniture oggetto di fatturato. Alla banca dati accede anche l'AIFA.
      Il comma 3 dispone che alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono ad invarianza di oneri.

      Articolo 30. – (Altre disposizioni in materia di farmaci). – Il presente articolo ha lo scopo di chiarire, a seguito di difficoltà interpretative emerse, l'applicazione della disposizione di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 232 del 2016, in relazione alle previsioni recate dai precedenti commi 400 e 401, con i quali sono stati istituiti i fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. In particolare, il predetto comma 402 ha demandato ad una determinazione del direttore generale dell'AIFA l'individuazione dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, nonché delle modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e delle modalità per l'eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò presupposto, tenuto conto delle motivazioni a sostegno delle varie iniziative assunte nel tempo e da ultimo con la predetta legge di bilancio per il 2017 in materia di accesso a farmaci innovativi per l'importanza che lo sviluppo di tali farmaci innovativi e dell'innovazione terapeutica assume per la salute pubblica, in ragione dei benefìci complessivi per la collettività, dell'impatto sanitario e sociale per il Paese, nonché della stessa sostenibilità del Servizio sanitario nazionale trattandosi di medicinali ad alto costo, occorre chiarire, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in esame, che tali farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto dall'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, non accedono alle risorse dei Fondi previsti ai commi 400 e 401, ma sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Infatti, in tema di innovatività, un farmaco è ritenuto innovativo quando su una determinata malattia o patologia produce un beneficio sostanziale (entità dell'effetto terapeutico). L'innovazione farmacologica non è da considerare come un'innovazione terapeutica reale, ma solo come un’«innovazione terapeutica potenziale», ossia «condizionata», fino a quando saranno fornite evidenze di vantaggi terapeutici aggiuntivi o maggiore sicurezza rispetto ai trattamenti già disponibili. Pertanto, al fine di scongiurare che le dotazioni dei Fondi all'uopo istituiti dalla predetta legge di bilancio ai commi 400 e 402 possano depauperarsi per il rimborso alle regioni per l'acquisto anche di tali farmaci a innovatività condizionata, nei termini di cui sopra, con la norma in esame, che inserisce il comma 402-bis nell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si chiarisce senza ombra di dubbio che tali farmaci, fermo restando il loro inserimento nei prontuari terapeutici regionali come disposto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, non accedono alle risorse di cui ai predetti Fondi. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri essendo di natura meramente interpretativa.

      Articolo 31. – (Edilizia sanitaria). – In funzione della riduzione dello stanziamento del bilancio per interventi di edilizia sanitaria, la disposizione in oggetto introduce una deroga alle regole di contabilizzazione delle entrate, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica programmati.

      Articolo 32. – (Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri). – La disposizione, al comma 1, prevede che le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
      Il comma 2 prevede che il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.
      Il comma 3 prevede che il finanziamento avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente norma, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna regione e provincia autonoma, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

      Articolo 33. – (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni). – Il comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
      I successivi commi da 496 a 499 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 stabiliscono poi le modalità e i criteri per la richiesta e l'attribuzione dei predetti spazi finanziari. La norma in esame, in deroga alle modalità di richiesta e attribuzione degli spazi finanziari alle regioni in base alle predette norme, stabilisce la ripartizione degli spazi finanziari in favore delle regioni per 500 milioni di euro per l'anno 2017 sulla base della tabella ivi indicata, proposta dalle regioni in sede di autocoordinamento. La predetta tabella può essere modificata mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017.
      Al fine di assicurare comunque all'incremento degli investimenti la finalizzazione originaria, sottesa alla previsione di spazi finanziari per 500 milioni di euro di cui al comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si prevede poi che le regioni utilizzano tali spazi finanziari per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nella tabella. Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

          a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di cui al presente comma;

          b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo

pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

      Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

      Articolo 34. – (Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale). La norma in esame comporta un'ulteriore estensione, rispetto alla legislazione vigente, dell'utilizzo degli avanzi vincolati in sanità per l'anno 2016, escludendo dal saldo di competenza anche gli impegni finanziati dagli avanzi precedenti all'esercizio 2015. Il comma 2 è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2017, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, si estende anche al predetto anno la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014 e già estesa agli anni 2015 e 2016 dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo.
      Il presente intervento legislativo (comma 3) si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale e, in linea di continuità con gli interventi a tale scopo già effettuati, da ultimo con l'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e con l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, estende all'intero finanziamento del Servizio sanitario nazionale il regime di erogabilità delle quote di finanziamento, all'atto del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che ne determina l'importo), nelle more del relativo recepimento in delibera del CIPE. La disposizione del comma 4 ha lo scopo di rendere più efficiente la gestione amministrativo-contabile della compartecipazione all'IVA destinata alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che la compartecipazione all'IVA delle regioni (una delle fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale) sia trasferita per importi che fanno riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, come da intesa tra lo Stato e le regioni raggiunta, nelle more del perfezionamento del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      Articolo 35. – (Misure urgenti in tema di riscossione). – Le modifiche normative di cui all'articolo in esame sono dirette ad allineare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, che regolano le attività che possono essere svolte per conto degli enti locali dal nuovo ente pubblico economico, con l'obiettivo di specializzare quest'ultimo nella sola attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel cosiddetto «consolidato ISTAT» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (con l'esclusione, naturalmente, delle società di riscossione), e delle società da esse partecipate.
      In particolare, la prima modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 per riconoscere al nuovo ente la possibilità di svolgere l'attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per conto di tutti i predetti soggetti, ferma restando la specifica disciplina dettata dall'articolo 17, commi 3-bis e

3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999 relativamente ai crediti delle società a partecipazione pubblica.
      La seconda modifica, invece, interviene sull'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 193 del 2016 per stabilire che le predette «amministrazioni locali» possono affidare al nuovo ente esclusivamente l'attività di riscossione, con esclusione, quindi, delle attività di liquidazione e accertamento.

      Articolo 36. – (Procedura di riequilibrio finanziario, di dissesto e piano di rientro). – Comma 1. La riformulazione del comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, intende fare chiarezza sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, a seguito della situazione di incertezza creatasi dopo le recenti modifiche apportate alla norma, che consentono agli enti locali, indiscriminatamente, di raggiungere l'equilibrio entro i cinque anni dalla dichiarazione di dissesto.
      La norma, come riformulata, estende a tutti gli enti locali che soddisfino le condizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 (riequilibrio significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e dalla razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati) la facoltà di presentare un'ipotesi di bilancio che garantisca il raggiungimento dell'equilibrio, in deroga ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 259 del testo unico, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione degli organismi partecipati e, comunque, entro un massimo di cinque anni compreso l'anno in cui viene dichiarato il dissesto.
      Commi da 2 a 4. La disposizione è finalizzata a superare difficoltà applicative derivanti dall'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardante l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario di liquidazione per i comuni in stato di dissesto. La modifica consente, tra l'altro, di risolvere analoghe criticità discendenti dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede disposizioni similari per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto. La proposta, nel confermare l'obiettivo di semplificazione perseguito dalle due citate disposizioni, individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma e delinea in maniera chiara le modalità contabili della gestione separata di tali residui da parte degli organismi straordinari di liquidazione. Viene infine introdotta una disposizione transitoria. Pertanto con tale restrittiva interpretazione si rende vano l'intervento del legislatore che ha invece inteso consentire agli enti locali la rivisitazione del piano di riequilibrio in ragione di nuovi e ulteriori disavanzi e debiti fuori bilancio indipendentemente dalla data della loro insorgenza.
      Il richiamo dal comma 7 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, previsto dal comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come riformulato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, va sì inteso nel senso dell'obbligo della ricognizione dei debiti fuori bilancio finalizzato alla rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ricomprendendo tuttavia anche i debiti fuori bilancio emersi negli anni successivi e inseriti nel piano, ancorché riferiti ad esercizi antecedenti la data di approvazione del piano di riequilibrio originario. La locuzione «debiti fuori bilancio», quindi, riguarda i debiti esistenti alla data della rimodulazione o riformulazione ancorché provenienti da periodi antecedenti l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario
      Sembrerebbe consolidarsi un'interpretazione restrittiva dell'ambito relativo alla riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, che intenderebbe consentire l'ammissione dei debiti fuori bilancio costituitisi successivamente all'approvazione del piano originario. Tale interpretazione tenderebbe a escludere i debiti fuori bilancio che, ancorché insorti successivamente all'approvazione del

piano, sono emersi nella loro riconoscibilità, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provenendo tuttavia da fatti gestionali antecedenti alla formulazione del piano originario.

      Articolo 37. – (Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232). – La modifica al comma 467 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è volta a garantire, chiarendo la portata generale della disposizione, gli effetti di realizzazione degli investimenti previsti dal medesimo comma. A tal fine è opportuno integrare la stessa comprendendovi esplicitamente anche le procedure di gara già avviate e fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

      Articolo 38. – (Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici). – Comma 1. La norma è finalizzata a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS, attraverso la modifica dei termini di pagamento dei trasferimenti a favore dell'INPS da parte dello Stato, sulla base del fabbisogno di cassa che l'ente previdenziale deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel ruolo di Ministero vigilante, annualmente entro il mese di gennaio, con successivo aggiornamento entro il mese di giugno. La normativa vigente prevede, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Rientrano in tale regime anche i trasferimenti del bilancio dello Stato a favore dell'INPS di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, la cui erogazione, diversamente da altri trasferimenti in favore dell'INPS, non prevede alcun tipo di rendicontazione. Il pagamento di tali trasferimenti secondo la modalità delle quote trimestrali comporta una disponibilità di cassa da parte dell'INPS che non soddisfa, in alcuni periodi dell'anno e in particolare nei primi mesi dell'anno, l'effettivo fabbisogno di liquidità dell'ente, comportando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che, se non regolate mediante restituzione entro lo stesso anno, rischiano di esporre l'ente previdenziale in situazione debitoria nei confronti della tesoreria con conseguente registrazione del debito in bilancio, generando inoltre oneri amministrativi aggiuntivi per la gestione di tali operazioni.
      La norma introdotta è volta a eliminare le attuali criticità, mediante la previsione di una programmazione annuale dei pagamenti da parte dello Stato che assecondi l'effettivo fabbisogno dell'INPS.
      Comma 2. La norma in esame intende perseguire l'urgente obiettivo di accelerare l'azione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'INPS e contribuire ad alleviare la situazione di emergenza abitativa che interessa in modo particolare le città metropolitane. Nonostante le rilevanti dismissioni effettuate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 e delle altre operazioni di disinvestimento, il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS continua ad essere di dimensioni assai rilevanti (circa 30.000 unità immobiliari), anche per effetto della progressiva inclusione degli analoghi patrimoni immobiliari da reddito degli altri enti previdenziali incorporati (in particolare, ex INPDAI ed ex INPDAP).
      Il complessivo portafoglio immobiliare non strumentale può essere suddiviso in tre grandi sottoinsiemi, che presentano modalità gestionali molto diverse:

          il portafoglio residenziale, in larga parte retrocesso al momento della chiusura delle operazioni SCIP 1 e SCIP 2 e della messa in liquidazione della società SCIP Srl, composto da unità immobiliari occupate e libere, spesso ubicate in condomìni a proprietà frazionata, per effetto delle vendite effettuate;

          il portafoglio non residenziale, egualmente retrocesso al momento della chiusura delle operazioni SCIP 1 e SCIP 2, oppure composto da immobili ex-strumentali o condotti in locazione da altre pubbliche amministrazioni;

          aree e terreni di diversa tipologia e dimensione.

      La norma introdotta dà un deciso impulso alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con ogni evidente riflesso sulla diminuzione degli attuali costi di gestione da parte dell'INPS e correlato rilancio di tutti gli aspetti di indotto che accedono all'acquisizione della proprietà da parte dei conduttori e investitori acquirenti.
      L'attuale previsione contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone l'integrale conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, si è rivelata inadeguata ad affrontare le complessità derivanti dalla dimensione ed eterogeneità delle caratteristiche del patrimonio immobiliare di che trattasi. Tale patrimonio, infatti, è fra l'altro caratterizzato dalla presenza di vincoli derivanti dalla provenienza dalle operazioni di cartolarizzazione e dalla sussistenza in capo agli aventi diritto dei diritti di opzione e prelazione riconosciuti agli stessi dal decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 (confermati dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009), e oggetto, nel tempo, di contenzioso.
      La modifica del citato articolo 8, comma 2, lettera c), assolve all'urgente funzione di consentire l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo, superando i limiti stringenti rappresentati dalla sopra citata disposizione. L'INPS provvede con le proprie risorse. Inoltre la disposizione che prevede la modifica è volta ad assicurare, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dalla normativa vigente, la possibilità di rimodulazione delle risorse finanziarie fra i fondi immobiliari gestiti dall'INVIMIT operanti nel comparto enti locali e nel comparto Stato, al fine di una più efficiente gestione delle stesse.

      Articolo 39. – (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite). – Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale è riconosciuta a condizione che la regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. Il comma 2 prevede che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale in favore della regione interessata è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento per gli affari regionali.

      Articolo 40. – (Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane). – La sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera a), della legge n. 208 del 2015 trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi della lettera b) del comma 756 e del comma 758 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini di ciò, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016.

Titolo III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

      Articolo 41. – (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione

a seguito di eventi sismici). – La disposizione prevede, al comma 1, che per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti dai successivi commi da 2 a 4 e dagli articoli dal 42 al 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 2 stabilisce che, al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo sono destinate a: a) interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; b) interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 recante «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006; c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività. Il comma 4, infine, dispone che una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

      Articolo 42. – (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016). – La disposizione prevede al comma 1 che il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. Infine, al comma 3 è stabilito che le risorse di cui al comma 2 confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

      Articolo 43. – (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi). – Con il comma 1 si apportano modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare:

          con la lettera a) si dispone la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato (articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati

dal sisma (ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 48) fino al 31 dicembre 2017;

          con la lettera b) si prevede la proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, indicati all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

          con la lettera c) si prevede che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018;

          con la lettera d) si introducono due commi dopo il comma 12 con i quali si prevede che, al fine di assicurare ai comuni interessati, nell'anno 2017, i tributi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 11, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere una anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. Viene poi regolata la procedura di recupero della anticipazione nel caso di mancato riversamento da parte dei comuni beneficiari.

      Con il comma 2 si mira ad uniformare il termine della ripresa dell'attività degli uffici finanziari alla proroga del periodo di sospensione tributaria disposta dal presente decreto.
      Con il comma 3 si prevede la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo articolo 48, entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, indicati all'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, con la possibilità di rateizzazione in 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.
      Le modifiche di cui al comma 4 sono intese a chiarire che ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i quali è stato previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateazione prevista dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dal presente decreto, e che per gli stessi resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione, così come previsto dalla normativa vigente.
      In particolare, per la cosiddetta «busta pesante» si stima che, nell'ambito del complessivo importo di 104 milioni di euro, circa 5 milioni spettino agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo. Nella stima del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016.

      Articolo 44. – (Proroga incentivi). – La norma stabilisce che all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

      Articolo 45. – (Compensazione perdita gettito TARI). – La disposizione prevede che al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti,

a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668».

      Articolo 46. – (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). – Con la norma in esame si intende (comma 1) istituire una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare (comma 2), le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca, limitatamente a quelle che abbiano subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni di: a) esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Le esenzioni (comma 3) di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, sono stabiliti i tempi di concessione delle esenzioni (comma 4) di cui ai commi 2 e 3.
      La zona franca di cui al comma 1 comprende (comma 5) anche i comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiunto dall'articolo 18-undecies, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subìto nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. Per le finalità (comma 6) di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le agevolazioni di cui al presente articolo (comma 7) sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Infine, si dispone (comma 8) che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo

37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Titolo IV
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
Capo I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

      Articolo 47. – (Interventi per il trasporto ferroviario). – Al primo comma è previsto, in coerenza con quanto indicato in materia di sicurezza ferroviaria dal Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approvato dal CIPE nella seduta del 1° dicembre 2016, che – previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da raggiungere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto – Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) sia individuata quale soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici volti a rendere compatibili gli standard di sicurezza delle ferrovie regionali con quelli dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. La specifica individuazione di RFI e la relativa attribuzione della responsabilità degli indicati interventi sono da ricondurre al ruolo di tale ultima quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai cui standard di sicurezza devono tendere le ferrovie regionali, nonché all'ulteriore circostanza che – ad oggi – trattasi dell'unico soggetto in ambito nazionale ad essere in possesso dell'autorizzazione di sicurezza rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), titolo questo che, tra l'altro, consente – ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 162 del 2007 – l'adozione di misure per soddisfare i requisiti necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria. Il comma 2 prevede che RFI attui gli interventi di cui al comma precedente nell'ambito di un apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza. Il comma 3 prevede che, tramite successiva emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – vengano individuate le linee regionali suscettibili di essere oggetto anche di finanziamento statale, per eventuali investimenti sulle linee stesse, in ragione di talune caratteristiche che attribuiscano ad esse particolare rilevanza per il sistema dei trasporti e per la mobilità di passeggeri e merci. Il comma 5 prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate tra quelle di cui al precedente comma 3 le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 138 T del 31 ottobre 2000.
      Quanto al comma 6, si evidenzia che il Programma denominato «Grandi Stazioni», varato con lo scopo di riqualificare e gestire unitariamente i tredici maggiori impianti ferroviari del Paese, è stato avviato per consentire l'intervento sul sistema urbano prospiciente le stazioni. Gli interventi

sono inseriti nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, in parallelo con le risorse dedicate da RFI e Grandi Stazioni per la riorganizzazione e il potenziamento dei singoli complessi di stazione. Il CIPE, con delibera n. 10 del 14 marzo 2003, ha approvato i progetti preliminari delle «Infrastrutture complementari agli edifici di stazione» con un volume di investimenti pari a circa 260.810.000 euro. Con delibera CIPE n. 63 del 25 luglio 2003, Grandi Stazioni Spa è stata quindi autorizzata a contrarre mutui fino a un pari importo. Sono quindi stati stipulati due contratti: un primo contratto per circa 10 milioni di euro (effettivamente utilizzati) ed un secondo per circa 250 milioni di euro di cui sono stati utilizzati soltanto i primi 20 in quanto dal 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto al pagamento diretto senza quindi necessità di ricorso al finanziamento. In relazione al programma in questione sono stati impegnati complessivi 340.825.695 euro. Con delibera CIPE n. 129 del 6 aprile 2006 sono stati approvati, con prescrizioni e raccomandazioni, i progetti definitivi delle «Infrastrutture complementari agli edifici di stazione» relativi a tutte le tredici stazioni. Il costo complessivo degli interventi è pari a 284.465.070 euro, di cui 260.808.715 euro a carico di fondi statali e i restanti 23.656.355 euro a carico di Grandi Stazioni Spa. Risultano quindi ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro. Il comma 6 è pertanto finalizzato alla ricognizione delle risorse disponibili e all'erogazione di parte dei fondi residui alla società Grandi Stazioni Rail Spa (già Grandi Stazioni Spa), per consentire il completamento di ulteriori opere, in corso di realizzazione, che sono funzionali a rendere il Programma di cui trattasi più aderente alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono. Esso inoltre conferma il passaggio dal sistema di finanziamento esterno, con oneri di ammortamento a carico delle risorse pubbliche, alla modalità di erogazione diretta. In particolare si prevede che, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, e provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
      Il comma 7 specifica le modalità (contributo a fondo perduto) e le finalità di impiego (settore infrastrutture) delle risorse finanziarie della società Ferrovie del Sud Est.
      È autorizzato, inoltre (comma 8), il pagamento a favore di Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già esercìti nella Regione siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse già impegnate nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
      Il comma 9 prevede che, nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera è monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il successivo comma 10 prevede che, al fine di promuovere, in applicazione del regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Infine, al comma 11, si sancisce che le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      Articolo 48. – (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale). – Il comma 1 prevede che i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo sono determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile. Il comma 2 prevede che i bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferiti in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. Il comma 3 prevede che la determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e no, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo. Il comma 4 prevede che ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica,

nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più regioni, previa intesa tra le regioni interessate. Il comma 5 prevede che, nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere, nel rispetto della vigente normativa, al nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà nel periodo intercorrente tra la predetta data e l'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo. Il comma 6 prevede che all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera f), sono anteposte le seguenti parole: «a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché»;

          b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività».

      Il comma 7 prevede che, con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

          a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

          b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

          d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante

e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

          e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente.

      Il comma 8 prevede che alle attività di cui ai commi 6 e 7 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
      Il comma 9 prevede che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
      Il comma 10 prevede che, per i titoli di viaggio, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
      Il comma 11 prevede che la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
      Il comma 12 prevede che all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

      Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi».

      Il comma 13 prevede che le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

      Articolo 49. – (Disposizioni urgenti in materia di riordino di società). – Il comma 1 dispone che l'ANAS sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso contratti e convenzioni, al fine di realizzare, nel 2017, un incremento degli investimenti almeno del 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento del 10 per cento nel 2018.
      I commi da 2 a 6, con l'obiettivo di una più proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche in ambiti industriali omogenei, disciplinano il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa delle azioni dell'ANAS Spa. Tale trasferimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa comunitaria e senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è subordinato alle condizioni indicate al comma 3.
      I commi 7 e 8 sono finalizzati a ridurre il contenzioso pendente, derivante dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, tra l'ANAS e le imprese appaltatrici, nel rispetto degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della stessa ANAS e preventiva informativa all'ANAC. A tal fine è previsto l'utilizzo della quota dei contributi quindicennali assegnati con alcune delibere del CIPE per interventi sulla Salerno – Reggio Calabria risultata eccedente il fabbisogno finanziario degli interventi stessi, nel limite di 700 milioni di euro. Viene demandata al CIPE l'individuazione delle effettive disponibilità annuali da destinare allo scopo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
      I commi 9 e 10 recano l'abrogazione dei commi 115, 116, 117, 118 e 119 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
      Il comma 11 esclude la società ANAS Spa, a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni.
      Il comma 12 è finalizzato a consentire all'ANAS, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle attività di progettazione degli interventi nel limite del 5 per cento e delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nel limite del 15 per cento. È stabilito inoltre che le attività realizzate devono essere distintamente indicate nel contratto e le spese sostenute devono essere rendicontate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La norma si rende necessaria per consentire l'immediato avvio della progettazione e della manutenzione straordinaria utilizzando quota parte delle risorse finalizzate al contratto di programma dalla legge di stabilità per il 2016 (nell'importo complessivo di circa 6,5 miliardi di euro per nuove opere). Ciò tenuto conto del tempo intercorso dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 e del tempo occorrente al perfezionamento del contratto, in particolare alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di approvazione del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della predetta legge n. 208 del 2015.

      Articolo 50. – (Investimenti nel settore dei trasporti). – Le disposizioni fanno riferimento alle attività di investimento poste in essere da Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e delle convenzioni dalla medesima stipulate con le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
      Al riguardo, in particolare, l'articolo prevede che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nell'anno 2017, a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nella misura massima di 300 milioni di euro.

      Articolo 51. – (Contenimento dei costi del trasporto aereo). – La norma è volta a contenere i costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall'ENAV negli aeroporti a basso traffico (ossia inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR annui), come definiti nel contratto di programma 2016-2019. A tale fine, l'Ente è autorizzato a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro.

      Articolo 52. – (Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche). – La disposizione prevede che all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» siano aggiunte le seguenti parole: «ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica, ciclovia Adriatica».

Capo II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

      Articolo 53. – (APE). – La disposizione è diretta a chiarire che le attività lavorative incluse negli elenchi degli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, per le finalità di cui rispettivamente ai commi 179, lettera d), e 199, lettera d), si considerano svolte per sei anni in via continuativa anche tenendo conto di interruzioni per un periodo comunque complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che il periodo complessivo di interruzione corrisponda, in ogni caso, a un periodo di attività lavorativa di cui ai predetti allegati effettivamente svolto nel periodo immediatamente precedente l'intervallo considerato, vale a dire nel settimo anno precedente il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 e il momento del pensionamento di cui al comma 199. Il comma 3 prevede che all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia aggiunto il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento».

      Articolo 54. – (Documento unico di regolarità contributiva). – Il decreto 30 gennaio 2015, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e le casse edili, nel disporre semplificazioni in materia di DURC (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34), all'articolo 3, comma 2, lettera a), prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili ovvero dagli agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti. La circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015, sul tema (paragrafo 2.3), afferma che: «Con specifico riferimento all'ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa (determine INPS n. 229/2012 e n. 113/2013) ha definito che l'attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l'attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato

il parere favorevole dell'Istituto alla rateazione medesima». Nel caso di rateazioni ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, Equitalia afferma che il provvedimento di accoglimento della richiesta di rateazione è adottato entro un ristretto arco di tempo dalla data di presentazione della domanda e la scadenza della prima rata (il cui pagamento è utile per il rilascio del DURC) è di norma fissata entro un breve termine dalla adozione del provvedimento di rateazione. Nel caso della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 l'impegno del contribuente avviene entro il 31 marzo 2017 ed il pagamento della prima/unica rata nel mese di luglio (entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme e delle singole rate). Per abbreviare il momento a decorrere dal quale l'INPS può rilasciare il DURC, la disposizione in esame è volta a collegare la realizzazione della regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata. Pertanto il rilascio avverrà a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma. Si specifica altresì che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 (successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) siano annullati con efficacia ex tunc. Si prevede inoltre che ricade sull'agente della riscossione l'onere di comunicare agli enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate in sede di definizione agevolata per consentire agli stessi l'effettuazione dei conseguenti annullamenti. Questi ultimi, affinché possano essere resi noti ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio «DURC On Line», dovranno essere pubblicati nell'ambito del medesimo servizio. Poiché l'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC in formato «pdf» non modificabile, avente validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, «liberamente consultabile» tramite il medesimo servizio, si è ritenuto di dover rendere fruibile l'informazione dell'intervenuto annullamento a tutti i soggetti interessati per avere richiesto o consultato il DURC, che saranno tenuti a considerare gli effetti dell'annullamento nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

      Articolo 55. – (Premi di produttività). – Nell'ambito delle previsioni legate ai premi di risultato ed alle distribuzioni di utili ai lavoratori introdotte dall'articolo 1, da commi 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la modifica prevista è volta ad abrogare l'ulteriore regime di favore, di natura fiscale, previsto per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, sostituendolo con uno di natura contributiva.
      In particolare, con la sostituzione del comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in luogo della possibilità di incrementare, in virtù del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite dei premi di risultato e delle distribuzioni di utili, soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento, viene stabilita una riduzione di venti punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
      Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

      Articolo 56. – (Patent box). – La disposizione tende ad allineare la disciplina del regime patent box di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alle linee guida dell'OCSE e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento dell'OCSE «Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency

and Substance, Action 5 – 2015 Final Report». In particolare, il comma 1, lettere a) e c), elimina i marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce una ulteriore tipologia caratterizzata dalla compresenza di più beni immateriali agevolabili legati tra loro da vincoli di complementarietà tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale (IP). In questa categoria, come detto, vi rientrano tutti gli IP agevolabili espressamente indicati dalla disciplina patent box, ossia il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. A tal fine viene riformulato il primo periodo del comma 39 e abrogato il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. La lettera b), modificando l'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, effettua un semplice intervento di coordinamento che non innova la materia.
      Il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce, in sostanza, che le stesse si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In tal modo, si uniformano i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli che hanno l'esercizio «a cavallo» di due anni. Il riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 è necessario per sottolineare che le nuove disposizioni non hanno effetto per le opzioni presentate nei primi due periodi d'imposta di applicazione della disciplina per i quali si beneficerà del regime previgente per tutto il quinquennio di validità dell'opzione.
      In tal senso, il comma 3, nel ribadire quest'ultimo principio, disciplina il cosiddetto grandfathering, ossia il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina originaria.
      Il comma 3, in sostanza, prevede che le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo in esame relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta restino efficaci per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Scaduto il quinquennio, le opzioni aventi ad oggetto i marchi non potranno più essere rinnovate in quanto si applicherà la nuova disciplina che esclude i marchi dall'ambito oggettivo per le opzioni esercitate a partire dal 1° luglio 2017.
      Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi da 1 a 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

      Articolo 57. – (Attrazione per gli investimenti). – La disposizione è finalizzata ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tanto meno sullo Stato (Equity Crowdfunding e incentivi alla quotazione delle PMI).
      Inoltre, al comma 2 la modifica disposta dalla lettera a) si rende necessaria al fine di consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio, percepiti medio tempore, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale. La modifica del comma 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevista alla lettera b), elimina il riferimento alle partecipazioni qualificate poiché già l'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vieta ai fondi pensione di investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritti di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento o al 10 per cento

del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla stessa società a seconda se la società stessa sia quotata o non quotata, né, in ogni caso, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare direttamente un'influenza dominante sulla medesima società. Inoltre l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, vieta ai fondi pensione di investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. La modifica in esame consente, quindi, di evitare un aggravio dei costi amministrativi collegati all'applicazione della disposizione fiscale.
      La modifica introdotta dalla lettera c) tende a chiarire, mediante l'inserimento di un comma 95-bis all'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016 che, al fine di beneficiare dell'esenzione in argomento, i soggetti interessati devono comunicare ai soggetti che intervengono nel pagamento dei proventi esenti che gli stessi provengono da investimenti qualificati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Tale comunicazione appare necessaria al fine di consentire ai soggetti che intervengono nel pagamento dei redditi esenti di corrisponderli ai beneficiari senza l'applicazione di ritenute e imposte sostitutive.
      L'inserimento del comma 95-ter è volto a specificare che i soggetti beneficiari dell'esenzione devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati al fine di poter individuare quali sono gli strumenti finanziari oggetto di investimento che hanno diritto all'agevolazione.
      L'inserimento del comma 95-quater tende a chiarire il regime delle minusvalenze e delle perdite relative agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato.
      L'intervento di cui alla lettera d) è volto alla correzione di un refuso: infatti, nell'ambito delle disposizioni in materia di piani di risparmio a lungo termine per le persone fisiche, il rinvio al «comma 90» contenuto nel comma 101 è errato, poiché gli investimenti qualificati cui si fa riferimento sono indicati al comma 102.
      La modifica di cui alla lettera e) tende a concedere anche alle persone fisiche la possibilità di reinvestire in investimenti qualificati le somme percepite a seguito di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine in novanta giorni, invece che in trenta giorni, al pari di quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e per le forme di previdenza complementari.
      La riformulazione del comma 113, di cui alla lettera f), tende a chiarire che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso cui è costituito il piano di risparmio a lungo termine deve evidenziare separatamente le somme destinate nel piano e gli investimenti qualificati effettuati all'interno dello stesso.
      Infine, il comma 3 modifica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di rapporto di lavoro nelle start-up innovative, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha previsto l'ampliamento del periodo di applicazione della disciplina delle start-up innovative da quattro a cinque anni dalla data di costituzione

      Articolo 58. – (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime). – La norma, al fine di evitare una doppia imposizione, è finalizzata a riconoscere al momento della fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24 per cento, un credito d'imposta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve. Conseguentemente le riserve saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci sarà riconosciuto il credito d'imposta.

      Articolo 59. – (Transfer pricing). – La norma introdotta ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell'OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito. Inoltre, sotto il profilo procedurale, disciplina le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito.
      Sotto il primo profilo, al comma 1, si adegua la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con il riferimento al principio di libera concorrenza (cosiddetto arm's length principle) nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate così come enunciato nell'articolo 9 del modello dell'OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato dalle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.
      La nuova formulazione richiama gli orientamenti interpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede di introduzione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e, confermando il richiamo al principio di libera concorrenza, così come declinato nella sede dell'OCSE, attribuisce flessibilità nell'adozione di metodi di valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negoziali del mercato.
      Sotto il secondo profilo, in relazione alla variazione del reddito conseguente alla determinazione del valore delle operazioni sulla base del principio di libera concorrenza da parte di amministrazioni fiscali estere, l'intervento normativo prevede la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, le variazioni in diminuzione del reddito, attualmente previste solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. In tal modo la normativa domestica si allinea a quella della maggior parte delle giurisdizioni estere.
      La variazione in diminuzione del reddito è pertanto consentita solo alle condizioni previste dall'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cui la norma fa rinvio, introdotto dal successivo comma 2.
      Il comma 2 introduce il nuovo articolo 31-quater al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza di cui al secondo periodo dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, da parte delle amministrazioni fiscali estere.
      A tal fine, le suddette variazioni in diminuzione possono essere riconosciute nell'ambito delle procedure amichevoli o a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti, oppure su istanza del contribuente con le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, ma solo a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nella giurisdizione estera abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di piena concorrenza secondo il vaglio dell'amministrazione fiscale italiana e sia stata effettuata da Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni. In caso di rigetto, resta ferma la facoltà del contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

      Articolo 60. – (Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori). – Con la presente norma si intende disciplinare il trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato nelle società, o nei fondi gestiti, da manager e gestori (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor). Secondo la prassi di mercato detti manager investono (direttamente o tramite veicoli dedicati) in azioni, quote o altri

strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati emessi da società, enti ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) attraverso la società di gestione. Tali strumenti, nella prassi denominati carried interest, comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie. Le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati possono essere detenuti anche da altri investitori, dalla stessa società di gestione o dai relativi soci. Gli stessi possono essere anche detenuti da dipendenti, amministratori e manager di società ed enti.
      La finalità del carried interest è quella di allineare il più possibile gli interessi e i rischi dei gestori con quelli degli investitori, i quali normalmente richiedono che tali meccanismi vengano attivati. Per questo motivo i diritti patrimoniali rafforzati sono accompagnati da condizioni che garantiscono un certo ritorno minimo agli altri investitori ed un differimento nel tempo della distribuzione. Obiettivo correlato riguarda lo sviluppo del mercato del private equity e del private debt, in mancanza del quale molte imprese a conduzione familiare rischiano di entrare in una fase di difficoltà e vuoto gestionale nel delicato momento che tocca i passaggi di ricambio generazionale che stanno interessando una significativa parte delle PMI italiane.
      La norma dispone che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società, agli enti o agli OICR (in costanza di partecipazione o in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote), percepiti da dipendenti e amministratori, costituiscono in ogni caso reddito di capitale o redditi diversi quando sussistono determinate condizioni. Tale qualificazione reddituale è infatti subordinata alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le suddette finalità di allineamento di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti dai suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze.
      La questione della qualificazione reddituale dei proventi derivanti dai diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti, in assenza di una specifica disciplina, è stata in precedenza oggetto di chiarimenti di prassi. L'amministrazione finanziaria ha già chiarito che tali proventi si configurano quali redditi di capitale quando la partecipazione agli utili non è subordinata all'esistenza del rapporto di lavoro, dal momento che il beneficiario potrebbe continuare a mantenere il possesso della partecipazione anche in caso di cessazione del rapporto stesso (risoluzione n. 103/E/2012).
      La norma traccia ora una più precisa linea di demarcazione, basata sui requisiti di ordine quantitativo e temporale dell'investimento, anche allo scopo di evitare possibili abusi tesi a convertire in modo surrettizio redditi da lavoro dipendente o autonomo in redditi di capitale o diversi. I criteri dettati intendono allineare la disciplina italiana alle analoghe previsioni normative già in essere nelle principali giurisdizioni europee come Francia e Germania e rendere il Paese più competitivo attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro.
      La norma precisa inoltre che detti requisiti sono richiesti esclusivamente per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella.
Capo III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI

      Articolo 61. – (Eventi sportivi di sci alpino). – Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente,

nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

          a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

          b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

          c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

          d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

      Il comma 2 dispone che entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
      Il comma 3 dispone che, per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
      Il comma 4 dispone che all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima

ipotesi, ove sussista l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
      Il comma 5 dispone che nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
      Il comma 6 dispone che la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.
      Il comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
      Il comma 8 dispone che il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      Il comma 9 dispone che il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.
      Il comma 10 dispone che con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
      Il comma 11 dispone che gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Il comma 12 dispone che per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Il comma 13 dispone che, sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
      Il comma 14 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Il comma 15 dispone che il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
      Il comma 16 dispone che, per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
      Il comma 17 dispone che all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e della società ANAS Spa.
      Il comma 18 dispone che nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
      Il comma 19 dispone che soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS Spa, che svolge funzioni di stazione appaltante.
      Il comma 20 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
      Il comma 21 dispone che il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
      Il comma 22 dispone che con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
      Il comma 23 dispone che la realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
      Il comma 24 dispone che i soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4 e l'ANAS Spa per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
      Il comma 25 dispone che al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi sulla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS Spa.
      Il comma 26 dispone che le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
      Il comma 27 dispone che alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

      Articolo 62. – (Costruzione di impianti sportivi). – La disposizione prevede al comma 1 che lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può comprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto.
      Tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trenta anni.
      Il comma 2 prevede che la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
      Il comma 3 prevede che lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.
      Il comma 4 prevede che in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti. Il comma 5 prevede che, rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

      Articolo 63. – (Misure per la Ryder Cup 2022). – Nel dicembre del 2015, la Federazione italiana golf (FIG) si è aggiudicata il diritto di ospitare in Italia l'edizione 2022 della Ryder Cup, la più importante manifestazione golfistica a livello internazionale. A seguito dell'aggiudicazione, la FIG ha sottoscritto con Ryder Cup Europe LLP (RCE), ente di diritto inglese titolare dei

diritti sportivi della Ryder Cup per l'Europa, un Host Nation Contract (d'ora in avanti HNC), col quale sono state fissate le regole per la realizzazione dell'evento, sia sul piano sportivo che su quello finanziario.
      L'impegno assunto dalla FIG con la sottoscrizione dell'HNC è stato successivamente avallato dal nostro Paese che, con la legge di bilancio per il 2017, ha previsto uno stanziamento di cinque milioni e quattrocentomila euro annui fino al 2027, riconoscendo così alla manifestazione golfistica un'importanza strategica per il sostegno e il rilancio del movimento sportivo italiano. Nell'HNC è stato tuttavia previsto che la FIG ottenesse il rilascio, in favore di RCE, di una garanzia da parte dello Stato, o di soggetti partecipati dallo Stato, a copertura degli impegni assunti. Tale clausola è stata apposta quale clausola risolutiva espressa, cosicché, in mancanza di garanzia statale, RCE avrebbe potuto risolvere unilateralmente il contratto e assegnare l'evento a un altro dei Paesi candidati (Spagna, Germania o Austria).
      Dopo oltre un anno dalla sottoscrizione dell'HNC, a fronte del persistente inadempimento della FIG nell'ottenimento della garanzia statale, il 6 gennaio 2016 RCE inoltrava una diffida a adempiere, indicando nel 13 febbraio 2017 il termine perentorio oltre il quale si sarebbe sentita libera di risolvere il contratto. Tale diffida, tuttavia, non ha prodotto alcun risultato e il nostro Paese risulta tutt'oggi inadempiente. Ciononostante, sebbene RCE sia già nelle condizioni di risolvere unilateralmente il contratto e trasferire altrove questa prestigiosa competizione golfistica, l'organizzatore ha concesso all'Italia una ulteriore proroga, condizionata all'ottenimento, entro il mese di aprile, della pattuita garanzia statale.
      Di conseguenza, la prestazione della predetta garanzia statale in favore di RCE rappresenta una condizione imprescindibile per il mantenimento nel nostro Paese della Ryder Cup 2022. Da qui, il carattere di straordinaria necessità e urgenza del provvedimento normativo oggetto della presente relazione esplicativa, senza la cui approvazione RCE risolverà senz'altro l'HNC e trasferirà altrove l'evento sportivo. Oltre allo svolgimento della manifestazione Ryder Cup 2022, il progetto sportivo prevede la organizzazione di un'ulteriore serie di eventi golfistici di respiro internazionale che si svolgeranno a partire dall'anno in corso, per dodici anni, in diverse località d'Italia.
      Al riguardo, l'HNC prevede che fino al 2027 la FIG organizzi ogni anno un Open d'Italia del circuito European Tour, un Challenge del circuito Challenge Tour e un Senior Open del circuito Senior Tour, per un totale di 37 manifestazioni di golf di livello internazionale. Alle predette manifestazioni si aggiungeranno poi le gare che la FIG ha già previsto di organizzare in tutto il territorio italiano al fine di promuovere il golf e sensibilizzare il pubblico nel percorso di avvicinamento alla Ryder Cup 2022, per un totale di circa 100 eventi sportivi.
      Inoltre, sempre nell'ambito del medesimo progetto, la FIG realizzerà una serie di eventi finalizzati alla promozione e diffusione del golf, con la conseguente riqualificazione delle aree urbane e periurbane ove nasceranno campi pratica o compact golf fruibili da neofiti del golf e utili per l'allenamento dei già golfisti, sulla scorta di quanto già accaduto in Francia per il progetto Ryder Cup 2018.
      A fronte degli impegni contrattuali assunti direttamente dalla FIG e della relativa strategia di acquisizione delle diverse fonti di reddito, al Governo è richiesto il rilascio di una garanzia dello Stato a favore di RCE, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, per l'adempimento degli impegni assunti dalla FIG non coperti dal contributo economico dello Stato stanziato con la legge di bilancio per il 2017. Con riferimento a tale garanzia dello Stato, l'escussione deve ritenersi ragionevolmente a basso rischio, in quanto i costi stimati dalla FIG per la realizzazione dell'evento sportivo Ryder Cup 2022, che ammontano a circa 150 milioni di euro, saranno coperti dai ricavi, quantificati in circa 170 milioni. Innanzitutto vi sono i 60 milioni che lo Stato ha già stanziato con la legge di bilancio per il 2017. A questi vanno aggiunti i 4 milioni stanziati dal CONI nei prossimi tre anni, i proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione (stimati tra 2,5 e 4,5 milioni di euro) e i contributi degli enti locali (per circa 300.000 euro).
      Inoltre, una parte cospicua dei costi verrà coperta dalla commercializzazione, anche all'estero, dei diritti audiovisivi. A questo riguardo, è ormai in via di conclusione la trattativa con un importante advisor internazionale (Infront), per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, che dovrebbe fruttare circa 41 milioni di euro. Infine, la FIG potrà contare nei prossimi anni su un aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche e dal conseguente aumento dei tesserati.
      La garanzia prestata dallo Stato non potrà in ogni caso coprire i costi relativi agli interventi su infrastrutture private, ivi compresi i campi da golf, né alcun altro costo sostenuto da soggetti diversi dalla FIG. La FIG provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

      Articolo 64. – (Servizi nelle scuole). – Il comma 1 prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
      Il comma 2 prevede che l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.
      Il comma 3 prevede che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip Spa, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e prevedendo una suddivisione in lotti. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, comunica a Consip Spa i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura

di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
      Il comma 4 prevede che l'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.
      Il comma 5 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla presente norma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

      Articolo 65. – (Autorità nazionale di regolazione del settore postale). – La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

      Articolo 66. – (Disposizioni finanziarie). – La norma reca disposizioni finanziarie relative al provvedimento.

      Articolo 67. – (Entrata in vigore). – L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, e successive modificazioni).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017(*).
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017;

      Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2017;

      Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Articolo 1.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

      1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica

Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

          a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

          b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

          c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

              1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»;

          c) il comma 2 è abrogato.

      2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2.
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA).

      1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa

all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»
      2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni).

      1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»;

          b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

      2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 7:

              1. al primo periodo, le parole: «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole: «5.000 euro annui»;

              2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

          «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero

dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

          b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».

      3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
      4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

Articolo 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

      1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
      2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
      3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
      4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla

scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
      5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
      6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
      7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
Articolo 5.
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi).

      1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
      2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di giochi).

      1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.


      2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
      3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
      4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Articolo 7.
(Rideterminazione della base Ace).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 2 e 5 le parole «dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto esercizio precedente»;

          b) al comma 6-bis le parole «all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al quinto esercizio precedente».

      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
      3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: «552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:

          a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

          b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.».

      4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).

      1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».

Articolo 9.
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise).

      1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

          b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

          c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Articolo 10.
(Reclamo e mediazione).

      1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
      2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
      3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo

la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».
Articolo 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

      1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
      3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
      4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

          a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

          b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

      5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute,

è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
      6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
      7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
      8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
      9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
      10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
      11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
      12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
      13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 12.
(Rimodulazione delle risorse).

      1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Articolo 13.
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri).

      1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Articolo 14.
(Riparto del Fondo di solidarietà comunale).

      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

          b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: «450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».

Articolo 15.
(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari).

      1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno

2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno – Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.
      2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.
      3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.
Articolo 16.
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).

      1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.».
      2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
      3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Articolo 17.
(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).

      1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a

favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.
Articolo 18.
(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane).

      1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:

          a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;

          b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

      2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».
      3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:

          «462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

Articolo 19.
(Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto).

      1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: «470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Articolo 20.
(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).

      1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di

euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
      4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017.
Articolo 21.
(Contributo per fusioni di comuni).

      1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Articolo 22.
(Disposizioni sul personale e sulla cultura).

      1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
      2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite da: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.».
      3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
      4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
      5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56.
      6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
      7. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.
      8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario.
Articolo 23.
(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).

      1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:

          a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

          b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.

Articolo 24.
(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni).

      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:

          «534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità.

          534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.»

      2. A decorrere dall'anno 2018:

          a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

          b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 25.
(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane).

      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:

          «140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

          a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

          b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

          Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

SNF
IN
Regioni
Percentuale
Riparto quota fondo investimenti
Quote investimenti nuovi e aggiuntivi

      Abruzzo

3,16%

12.650.315,79

4.187.920,33

      Basilicata

2,50%

9.994.315,79

3.308.644,54

      Calabria

4,46%

17.842.315,79

5.906.745,60

      Campania

10,54%

42.159.368,42

13.956.969,86

      Emilia-Romagna

8,51%

34.026.315,79

11.264.501,39

      Lazio

11,70%

46.813.263,16

15.497.653,96

      Liguria

3,10%

12.403.157,89

4.106.098,06

      Lombardia

17,48%

69.930.105,26

23.150.545,37

      Marche

3,48%

13.929.473,68

4.611.388,92

      Molise

0,96%

3.828.842,11

1.267.548,25

      Piemonte

8,23%

32.908.842,11

10.894.558,78

      Puglia

8,15%

32.610.736,84

10.795.870,25

      Toscana

7,82%

31.269.263,16

10.351.771,86

      Umbria

1,96%

7.848.210,53

2.598.170,75

      Veneto

7,95%

31.785.473,68

10.522.664,71

      TOTALE

100,00%

400.000.000,00

132.421.052,63

          140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».

      2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141».

Articolo 26.
(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).

      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 468, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;

          b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa».

          c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:

          «468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Articolo 27.
(Misure sul trasporto pubblico locale).

      1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

          «534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.

          534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.

      2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

          a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

          b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

          c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

          d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le

predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c);

          e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

      3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.
      4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
      5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
      6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici,

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

          a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

          b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»;

          c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

      8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
      9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
      10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, «trasporto di persone» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».
      11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
      12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 19, è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».
Articolo 28.
(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica).

      1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono soppresse.

Articolo 29.
(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche).

      1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.
      2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.


      3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 30.
(Altre disposizioni in materia di farmaci).

      1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente:

          «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.».

Articolo 31.
(Edilizia sanitaria).

      1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Articolo 32.
(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri).

      1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.
      2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.
      3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del

Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.
Articolo 33.
(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni).

      1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è inserito il seguente:

          «495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

          a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

          b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

          Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.
Profilo investimenti
Regioni
Percentuale
Riparto spazifinanziari2017
2017
2018
2019
2020
2021

      ABRUZZO

3,16%

15.812.894,74

5.534.513,16

4.332.733,16

4.111.352,63

1.676.166,84

158.128,95

      BASILICATA

2,50%

12.492.894,74

4.372.513,16

3.423.053,16

3.248.152,63

1.324.246,84

124.928,95

      CALABRIA

4,46%

22.302.894,74

7.805.013,16

6.110.993,16

5.798.752,63

2.364.105,84

223.028,95

      CAMPANIA

10,54%

52.699.210,53

18.444.723,68

14.439.583,68

13.701.794,74

5.586.116,32

526.992,11

      EMILIA-ROMAGNA

8,51%

42.532.894,74

14.886.513,16

11.654.013,16

11.058.522,63

4.508.486,84

425.328,95

      LAZIO

11,70%

58.516.578,95

20.480.802,63

16.033.542,63

15.214.310,53

6.202.757,37

585.165,79

      LIGURIA

3,10%

15.503.947,37

5.426.381,58

4.248.081,58

4.031.026,32

1.643.418,42

155.039,47

      LOMBARDIA

17,48%

87.412.631,58

30.594.421,05

23.951.061,05

22.727.284,21

9.265.738,95

874.126,32

      MARCHE

3,48%

17.411.842,11

6.094.144,74

4.770.844,74

4.527.078,95

1.845.655,26

174.118,42

      MOLISE

0,96%

4.786.052,63

1.675.118,42

1.311.378,42

1.244.373,68

507.321,58

47.860,53

      PIEMONTE

8,23%

41.136.052,63

14.397.618,42

11.271.278,42

10.695.373,68

4.360.421,58

411.360,53

      PUGLIA

3,15%

40.763.421,05

14.267.197,37

11.169.177,37

10.598.489,47

4.320.922,63

407.634,21

      TOSCANA

7,82%

39.086.578,95

13.680.302,63

10.709.722,63

10.162.510,53

4.143.177,37

390.865,79

      UMBRIA

1,96%

9.810.263,16

3.433.592,11

2.688.012,11

2.550.668,42

1.039.887,89

98.102,63

      VENETO

7,95%

39.731.842,11

13.906.144,74

10.886.524,74

10.330.278,95

4.211.575,26

397.318,42

      TOTALE

      100,00%

500.000.000,00

175.000.000,00

137.000.000,00

130.000.000,00

53.000.000,00

5.000.000,00

».
Articolo 34.
(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

      1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti: «e in quelli antecedenti».
      2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
      3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento

destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.

          2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

          2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, è autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

          2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».

      4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

          «A decorrere dall'anno 2017:

          a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

          b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di

riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

          c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

          Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».

Articolo 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

      Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;

          b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.».

Articolo 36.
(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro).

      1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

          «1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per

i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio».

      2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

          «457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:

          “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

          2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

          3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

          4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».

Articolo 37.
(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

      1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici).

      1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis.

Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.».
      2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.». L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater».
Articolo 39.
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).

      1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
      2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

Articolo 40.
(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).

      1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
      2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
Articolo 41.
(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici).

      1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
      2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello

stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
      3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

          a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

              1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

              2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

              3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

          b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):

              1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;

              2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.

          c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.

              4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Articolo 42.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
      2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
      3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

Articolo 43.
(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi).

      1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».

          b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».

          c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;

          d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

          12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del

versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.».

      2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
      3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»
      4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole «pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di sospensione».
      5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 44.
(Proroga incentivi).

      1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 45.
(Compensazione perdita gettito TARI).

      1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».
Articolo 46.
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

      1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

          d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

      3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
      4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.
      5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subìto nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
      6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
      7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
      8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
Capo I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE
Articolo 47.
(Interventi per il trasporto ferroviario).

      1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie

regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
      2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza.
      3. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.
      4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura.
      5. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138T.
      6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
      7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della società, esclusivamente a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni già realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218.
      8. È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.
      9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera è monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
      10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
      11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 48.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale).

      1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile.
      2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.
      3. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.
      4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara

e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.
      5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.
      6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: «a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché»;

          b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività.».

      7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

          a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

          b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un

patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

          d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

          e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

      8. Alle attività di cui ai commi 6 e 7 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
      9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
      10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
      11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
      12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle

violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

          Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».

      13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

Articolo 49.
(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società).

      1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
      2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere al trasferimento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento

non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonché l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
      3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed è subordinato alle seguenti condizioni:

          a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

          b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dal comma 5, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

      4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.
      5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società è oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato.
      7. ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposita preventiva informativa all'Autorità nazionale anticorruzione.
      8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma precedente. Il CIPE individua le risorse annuali

effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
      9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
      10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 è abrogato.
      11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
      12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la società ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15%, per attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attività svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalità del «Fondo Unico ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articolo 50.
(Investimenti nel settore dei trasporti).

      1. Al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Articolo 51.
(Contenimento dei costi del trasporto aereo).

      1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti

nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.
Articolo 52.
(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche).

      1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovia del Garda, ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica».

Capo II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
Articolo 53.
(APE).

      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
      3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione

del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.»
Articolo 54.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva).

      1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1 giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
      2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
      3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.
      4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 55.
(Premi di produttività).

      1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:

          «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima

quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.»

      2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Articolo 56.
(Patent box).

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

          a) al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;

          b) al comma 40 la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

          c) il comma 42-ter è abrogato.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

          a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

          b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

      3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.


      4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.
Articolo 57.
(Attrazione per gli investimenti).

      1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»
      2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,»;

          b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

          c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

          «95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

          95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

          95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli

strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

          d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti: «comma 102»;

          e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

          f) il comma 113 è sostituito dal seguente: «113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.».

      3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Articolo 58.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime).

      1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
      «6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.»

Articolo 59.
(Transfer pricing).

      1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra

soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.».

      2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

          «Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

          a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

          b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

          c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

Articolo 60.
(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori).

      1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

          a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo

effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

          b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

          c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

      2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
      3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
      5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Capo III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI
Articolo 61.
(Eventi sportivi di sci alpino).

      1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia

di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

          a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

          b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

          c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

          d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

      2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
      3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.


      4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
      5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
      6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.
      7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
      8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.
      10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
      11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
      14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
      16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
      17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e della società ANAS S.p.a.
      18. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
      19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.
      20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
      21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
      22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo Sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
      23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
      24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
      25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
      26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
      27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Articolo 62.
(Costruzione di impianti sportivi).

      1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trenta anni.
      2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
      3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.
      4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti.
      5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della

concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 63.
(Misure per la Ryder Cup 2022).

      1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.
      2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
Articolo 64.
(Servizi nelle scuole).

      1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
      2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.
      3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni

igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
      4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.
      5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Articolo 65.
(Autorità nazionale di regolazione del settore postale).

      1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

Articolo 66.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 109 milioni di euro

per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
      2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
      3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

          a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

          b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

      4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.
      5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
      6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Articolo 67.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 24 aprile 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

      Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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Allegato 1
(previsto dall'art. 66, comma 5)

RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA

      Descrizione risultato differenziale

2017
2018
2019

      Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

–56.186
–27.249
–8.628

      Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

310.682
254.485
249.527
CASSA

      Descrizione risultato differenziale

2017
2018
2019

      Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-120.212
–77.490
–57.246

      Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

374.136
304.132
297.551

      (*) Il Saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a –2,1% del PIL nel 2017.

      (**) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

(*) Si veda anche l’Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017.

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