Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4379 |
1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.
3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito pubblico e privato, a partire dalle attività di selezione, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare
1. Alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le certificazioni diagnostiche, ai fini di cui all'articolo 5, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale in base a quanto previsto dall'articolo 2, lettera h)».