Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4372 |
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a 16 ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi»;
b) il comma 2 è abrogato.