Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3012-B


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 7 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2085)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 maggio 2017
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 maggio 2017
    

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
    
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).
Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

      1. Identico.

Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE
Art. 2.
(Obbligo a contrarre).

      1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      2. Identico:

          «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

          «1. Identico.

          1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

          1-bis. Identico.

          1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

          1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

      2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      3. Identico.

          «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

      3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

      4. Identico.

      4. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

      5. Identico.

Art. 3.
(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

      1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

      6. Identico:

          «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

          «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – Identico.

          2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

          3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

          4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

          Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

          Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. Identico:

          a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

          a) identica;

          b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

          b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

          c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

          c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

      (Vedi comma 4)

          2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

          3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

          4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

          5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

          a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

          b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

          6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

          7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

          2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

          8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

          9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

          10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

          3. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

          11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

          4. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

      (Vedi comma 2)

          5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

          12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

      2. La percentuale di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      9. Identico.

          «11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

      4. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

      10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

      5. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

      11. Identico.

Art. 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio).

      1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

      12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

      13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente

          «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

Art. 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).

      1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      14. Identico.

          a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

          b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;

          c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

          «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

      1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      15. Identico:

          «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

          «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

          3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

          3-ter. Identico.

          3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

          3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.
(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti).

      1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

      16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

      2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

      Soppresso.

Art. 8.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).

      1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

      17. Identico.

          «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

          a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

          b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

          2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

          b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

          c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

          d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

          e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

          f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

          3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

          4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

          5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

      2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

      18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

      3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      19. Identico.

          «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

          a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

          b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

          2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

          3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

          4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

          5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

          6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

      1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

      20. Identico.

          «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

          2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

          3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

          4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

          5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

          6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

      1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

      21. Identico.

      22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

      2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      23. Identico.

          a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

          «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

      1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

      24. Identico.

          «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

      1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 è premesso il seguente:

          «01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

          «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

      26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

Art. 14.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

      27. Identico.

      2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

      28. Identico.

          a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

          b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

          c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

          d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

          «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

          2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

      3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2017.

      29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

      4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

      30. Identico.

          a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

          b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;

          c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

      5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

      31. Identico.

          a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

      6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

      32. Identico.

Art. 15.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

      33. Identico.

      2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.

      34. Identico.

      3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

      35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

      4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

      36. Identico:

          «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

          «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

      5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

      37. Identico.

Art. 16.
(Fondi pensione).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

      38. Identico:

          a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

          a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          b) identica;

          «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

          c) all'articolo 14:

          1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

          b) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

          2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

              «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

              «5. Identico».

      2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

      39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

          a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

          a) identica;

          b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

          b) identica;

          c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

          c) identica;

          d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Art. 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
COMUNICAZIONI
Art. 18.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

      41. Identico:

          a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

          a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          b) identico:

          «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.

          «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

          3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

          3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

          3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

          3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

          c) al comma 4:

          c) identica.

              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;

              2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

      2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

      42. Identico.

      43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

      44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

          a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

          b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

          4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

Art. 19.
(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

      45. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
      46. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

Art. 20.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

      Soppresso.

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

          a) produzione;

          b) programmazione;

          c) esercizio;

          d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

          2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 21.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

      1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      47. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.
(Misure per favorire i pagamenti digitali).

      1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

      48. Identico.

      49. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

      50. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

      51. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.

      52. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

      53. Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

      54. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Aggiornamento del registro delle opposizioni).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

      55. Identico.

Art. 24.
(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).

      1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

      56. Identico.

      57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

Capo IV
SERVIZI POSTALI
Art. 25.
(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

      58. Identico:

          a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

          a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

          b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;

          b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

          c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

          c) identica;

          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

          e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

          e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

      59. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V
ENERGIA
Art. 26.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

      60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 27.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

      61. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Art. 28.
(Confrontabilità delle offerte).

      1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      62. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      2. A decorrere dal 1 marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.

      63. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).

      3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

      64. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

      4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.

      65. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.
(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto).

      1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

      66. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

Art. 30.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).

      1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

      67. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

          a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

          a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;

          b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

          b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

          c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

          c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

          d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

          d) identica;

          e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

          e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

          f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

      2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

      68. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

      3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 26 e 27, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

      69. Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

      4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

      Soppresso.

      70. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      71. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

          «1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

Art. 31.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).

      1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

      72. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 32.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

      73. Identico.

      74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

      75. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

Art. 33.
(Riforma del bonus elettrico e gas).

      1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      76. Identico.

      2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

      77. Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 1.

      78. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 76.

      79. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

      80. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Art. 34.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

      1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1 gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

      81. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.

      82. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.

      3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

      83. L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

      84. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

      4. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

      85. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

          «b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

          «b-ter) identica».

      86. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

          1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

      87. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

      88. Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

      5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      89. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      90. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

          3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

          3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

      91. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1 luglio 2016».

      92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

          «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

          5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

      93. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

          2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

          b) il comma 3 è abrogato.

      94. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

      95. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

      96. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

      97. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1 gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

      98. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.

Art. 35.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

      1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

      99. Identico.

      100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

      1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1 febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

      101. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1 settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

      2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

      102. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

      3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

      103. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

      4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

      104. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

      5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

      105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

      6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

      106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

      107. A decorrere dal 1 gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

      108. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 106 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

      8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

      109. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

      9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

      110. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

      10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9 del presente articolo.

      111. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110 del presente articolo.

      11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

      112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

      12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

      113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

          a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          a) identica;

          b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          b) identica.

      13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

      114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

          a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

          a) identica;

          b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

          b) identica;

          c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          c) identica.

      14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

      115. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

      15. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 17, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

      116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

      16. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 15. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

      117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

      17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.

      118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

      18. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 15 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      119. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      19. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      120. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI
AMBIENTE
Art. 37.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

      1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      121. Identico.

          a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;

          b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

          c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

      2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      122. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      123. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

          b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

      124. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

      125. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

      126. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      127. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

      128. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

      129. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

      130. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 a 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII
SERVIZI BANCARI
Art. 38.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

      1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

      131. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

      2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

      132. La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Art. 39.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

      1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

      133. Identico.

      2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

      134. Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

      3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      135. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).

      1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

      136. Identico:

          a) al comma 1:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;

              2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

          «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

          «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          c) identico:

          «3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

          «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

      137. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

      138. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

      139. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

      140. Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

      141. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VIII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 41.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).

      1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

      142. Identico:

          a) all'articolo 4:

          a) identica;

              1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

              2) il comma 4 è abrogato;

              3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          b) identico:

          «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

          «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. Identico.

          2. Nelle società di cui al comma 1:

          2. Identico:

          a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

          a) identica;

          b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

          b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

          c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

          3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

          3. Identico.

          4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

          4. Identico.

          5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

          5. Identico.

          6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

          6. Identico»;

          c) l'articolo 5 è abrogato;

          c) identica;

          d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

          d) identica.

Art. 42.
(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      143. Identico.

          a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

          «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

          a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

          b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

          c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

          b) il comma 64 è abrogato;

          c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

          «65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

          d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

          «66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

          e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

          «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

          f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

          «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

      144. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

      3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

      145. Identico:

          a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

          «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

          b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

          b) identico:

          «Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;

          «Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

          c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

          c) identico:

          «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;

          «Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

          d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

          «Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

          2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

          3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

          d) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

          «2-ter. Identico:

              a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

              a) identica;

              b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

              b) identica;

              c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

              c) identica»;

          e) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          f) identica.

          «c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

      146. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

          b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

          c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

          «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

      147. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

      148. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – 1. – Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

          b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

          «Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

      Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
      Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

Art. 43.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

      Soppresso.

      1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
      Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
      Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

      2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

          «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

      3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 44.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

      Soppresso.

      1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

      2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 45.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

      Soppresso.

      1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
      3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
      4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
      6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
      7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
      8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

      1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.

      149. Identico.

      2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

      150. Identico.

Art. 47.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

      1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

      151. Identico.

      152. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

      153. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

      154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

      155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.

      156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.

      157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IX
SERVIZI SANITARI
Art. 48.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      158. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

          «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

          b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

          b) identica;

          c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;

          c) identica;

          d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

          d) il comma 4-bis è abrogato.

          e) identica.

      159. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

      160. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

      2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      161. Identico.

          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

      3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      162. Identico:

          «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

      «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

      163. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

      164. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

      165. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

Art. 49.
(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).

      1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

      166. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Capo X
TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO
Art. 50.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche).

      1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

      167. Identico

      168. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.

Art. 51.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

      1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

      169. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

      2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

      170. I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Art. 52.
(Noleggio con conducente di velocipedi).

      1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

      171. Identico.

      172. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

          b) al comma 3-bis:

              1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

              2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

      173. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

      174. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      175. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

      176. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10:

              1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

              2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

          b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

          c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

          d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

          e) all'articolo 54:

              1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

              2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

          f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

          g) all'articolo 65:

              1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

              2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

              3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          «4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

          a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

          b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

          4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

          h) all'articolo 68:

              1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

              2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

          i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

          l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

      177. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

          b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

      178. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

          «1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

      179. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

      180. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

          b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

          c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

          d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

          e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

      181. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

      182. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 181, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

      183. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 180 a 182 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

      184. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

      185. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

          b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

          c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

          d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

          e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

      186. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      187. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

      188. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 185 a 187 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

      189. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

      190. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

      191. Per le attività di cui ai commi 189 e 190 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      192. Agli oneri derivanti dal comma 191 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      193. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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