Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3592


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, PAOLO BERNINI, DAGA, TRIPIEDI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, SARTI, DE ROSA, MICILLO, GAGNARLI, BUSTO, SIMONE VALENTE, SIBILIA, COLONNESE, MASSIMILIANO BERNINI, PARENTELA, TERZONI
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali
Presentata il 5 febbraio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – I reati commessi in danno degli animali non solo devono assumere carattere rilevante per il fatto in sé – gli animali sono ormai riconosciuti anche giuridicamente quali esseri senzienti – ma anche per quanto ci suggeriscono numerose ricerche scientifiche che evidenziano come i soggetti in grado di compiere violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che, più in generale, possono manifestare violenza nei confronti della componente meno difesa, tutelata e più fragile della società: donne e bambini.
      Negli Stati Uniti d'America, l'Ufficio federale di investigazione (FBI) ha effettuato diversi studi sul comportamento dei criminali colpevoli di uno o più omicidi riscontrando che, nella maggior parte dei casi, episodi frequenti e continuati di maltrattamenti, sevizie e uccisioni di animali sono prodromici a comportamenti socialmente pericolosi. Dall'inizio dell'anno in corso, l'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società», in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali. Anche in Italia studi all'interno delle carceri condotti in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Corpo forestale dello Stato hanno dimostrato il legame tra crudeltà sugli animali, violenza e devianze anti-sociali. I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare cioè, come già rilevato, violenza anche nei confronti delle persone, in particolare verso la componente più fragile della società.
      Ecco perché è anche opportuno che si esca dal rigido paradigma banale della pietas nei confronti degli animali, ma si elevi la questione ad argomento ben più articolato e complesso quale di fatto è e che esplica le sue conseguenze su un panorama ben più ampio nella nostra società.
      È quindi decisivo e fondamentale l'approccio che le Forze dell'ordine devono assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, che devono quindi essere considerati come dei pericolosi campanelli d'allarme della violenza che esiste in un determinato contesto – spesso familiare – e che meritano di essere esaminati adeguatamente anche per porre fine alla spirale di violenza che coinvolge diversi soggetti.
      L'esercizio della violenza sugli animali, a nostro avviso, è stato anche scarsamente contrastato e arginato per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e delle lungaggini processuali, che hanno determinato spesso la prescrizione dei reati.
      La psichiatria attribuisce alla zooerastia la stessa gravità della pedofilia, ma in Italia, non essendo previsto nessun divieto né procedura in merito, mancano totalmente gli strumenti e i mezzi per intervenire su questa fattispecie gravissima, non contemplata dal nostro codice penale.
      La violenza può essere quindi intenzionale e diretta oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale. È questo il caso delle strutture detentive quali zoo, delfinari, circhi e laboratori di sperimentazione, in cui centinaia di migliaia di animali vivono rinchiusi in un ambiente innaturale e non adeguato alla loro natura socio-etologica e, nel caso della sperimentazione, sono destinati a essere utilizzati in una pratica ormai obsoleta.
      Ci sono inoltre maltrattamenti che assumono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini e di corse illegali di cavalli e il traffico di specie esotiche.
      Nel periodo che va da giugno 2005 a luglio 2014 l'attività svolta dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali (NIRDA) del Corpo forestale dello Stato ha portato a 302 notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria competente e alla denuncia di ben 357 persone.
      Più in generale, in Italia sono stati posti sotto sequestro 9.500 cani, 1.050 gatti, 820 animali protetti dalla Convenzione internazionale di Washington (CITES), tra cui pappagalli, tigri, coccodrilli, leoni, anaconde, suricati e un leone marino; 1.270 animali appartenenti all'avifauna esotica non tutelati dalla CITES, oltre a cavalli, ovini, struzzi, dromedari, cammelli e più di 2.600 esemplari di fauna e di avifauna selvatica.
      Tra gli illeciti accertati, le fattispecie di reato più frequentemente riscontrate sono il maltrattamento degli animali e la detenzione incompatibile con la loro natura, seguiti poi dall'uccisione, dall'abbandono e dalla detenzione illecita. Nei primi mesi dell'anno 2014 (gennaio-aprile) sono 250 i reati accertati, con un incremento del 15 per cento rispetto alla media degli anni precedenti. Sono state inoltre effettuati: 165 denunce, 19 perquisizioni e 115 sequestri penali con circa 2.000 animali affidati, in collaborazione anche con associazioni animaliste o ambientaliste, presso idonee strutture di accoglienza o soggetti privati.
      Secondo dati dell'Eurispes raccolti nel Rapporto Italia 2014, più della metà dei medici veterinari (59,5 per cento) afferma che il numero di animali feriti o in difficoltà in seguito ad abbandono portati in ambulatorio è sostanzialmente stabile rispetto al passato. È però degno di nota il fatto che un medico veterinario su quattro (25,7 per cento) abbia notato un aumento degli abbandoni rispetto a qualche anno fa. Alla maggioranza dei medici veterinari (1,4 per cento spesso, 22,5 per cento qualche volta e 51,7 per cento raramente) è capitato di curare animali maltrattati.
      Secondo un dossier della Lega antivivisezione (LAV) del 2014, i dati, solo per quanto riguarda il traffico di animali d'affezione nonché il racket dei canili, sono allarmanti: i cani che ogni settimana vengono importati in Italia illegalmente sono circa 2.000, mentre solo nel 2013 sono state sequestrate almeno 11 strutture (canili lager) per un totale di 1.700 cani). Si registrano 3.747 procedimenti sopravvenuti nel 2.013 in 78 procure ordinarie, per i reati di uccisione, maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Nel 2012 ci sono stati 4.202 procedimenti in 105 procure ordinarie; 3.132 nel 2011 effettuati presso 94 procure. Nel 2010 invece si sono contati 1.326 procedimenti per 67 procure e infine, nel 2009, si sono registrati 1.693 procedimenti su 80 procure analizzate.
      È inoltre da considerare che i reati commessi in danno agli animali siano presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati e accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze dell'ordine. È infatti spesso rappresentato il disagio dei denuncianti che lamentano lo scarso interesse delle Forze dell'ordine nei confronti di questi reati o la difficoltà nell'intervenire per carenza di organico e di risorse. Talvolta è stata anche rilevata l'esistenza di tentativi di dissuasione se non, addirittura, la totale mancata conoscenza del fatto che si tratta di reati perseguibili d'ufficio.
      Ancora una volta dobbiamo mettere in evidenza la stridente differenza tra i procedimenti penali sopravvenuti e i casi di abbandono di animali. Il reato di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, punito dal primo comma dell'articolo 727 del codice penale, mira a reprimere un fenomeno che coinvolge decine di migliaia di animali l'anno.
      Nel 2013 sono sopravvenuti complessivamente 759 procedimenti penali per il reato di cui al citato articolo 727 del codice penale, 506 a carico di soggetti noti e 253 a carico di soggetti ignoti (dati riferiti, come detto, al 57 per cento delle procure ordinarie). Se consideriamo che ogni anno si stima siano circa 100.000 gli animali abbandonati e che l'articolo 727 punisce anche la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e non solo l'abbandono, il numero dei casi denunciati risulta davvero insignificante. Nel 2013 i reati previsti dagli articoli 544-quater, spettacoli o manifestazioni vietati, e 544-quinquies del codice penale, divieto di combattimenti e di competizioni non autorizzate tra animali, sono significativamente aumentati rispetto al 2012 ma restano di fatto non perseguiti.
      Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 544-quater ci sono stati complessivamente 23 procedimenti (2 a carico di soggetti noti e 21 a carico di soggetti ignoti) rispetto ai 6 del 2012. Sono stati invece 80 quelli avviati nel 2010-2011 e 8 quelli avviati nel 2009. Per l'articolo 544-quinquies sono stati registrati 19 procedimenti (6 a carico di soggetti noti e 13 a carico di soggetti ignoti) per reati inerenti gli spettacoli vietati che fanno uso di animali, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli.
      I reati previsti dalla normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (articolo 30 della legge n. 157 del 1992) sono i più diffusi dopo quello di maltrattamento di animali, se ne contano 1.410 (963 a carico di soggetti noti e 447 a carico di soggetti ignoti) per 1.225 indagati contro i 1.519 procedimenti (1.106 a carico di soggetti noti e 413 a carico di soggetti ignoti) per 1.368 indagati del 2012, relativamente al 63 per cento delle procure ordinarie. Nel 2011, infine, i procedimenti avviati sono stati 1.147 (735 a carico di soggetti noti e 412 a carico di soggetti ignoti) per un totale di 1.048 indagati.
      Stilando una classifica dei reati in esame, dai dati pervenuti si evince che la procura con meno procedimenti per reati contro gli animali è quella di Nola (Napoli) con solo 9 procedimenti (5 a carico di soggetti noti e 4 a carico di soggetti ignoti); seguono La Spezia con 11 procedimenti (2 a carico di soggetti noti e 9 a carico di soggetti ignoti); Camerino (Macerata) con 12 (2 a carico di soggetti noti e 10 a carico di soggetti ignoti), Ivrea (Torino) con 12 (7 a carico di soggetti noti e 5 a carico di soggetti ignoti); Sciacca (Agrigento) sempre con 12 fascicoli tutti a carico di soggetti ignoti. Ancora: Aosta con 14 (13 a carico di soggetti noti e 1 a carico di soggetti ignoti); Spoleto (Perugia) con 15 (4 a carico di soggetti noti e 11 a carico di soggetti ignoti); Sanremo (Imola) con 16 (4 a carico di soggetti noti e 12 a carico di soggetti ignoti); Gela (Caltanissetta) con 17 (9 a carico di soggetti noti e 8 a carico di soggetti ignoti); Pescara con 18 (5 a carico di soggetti noti e 13 a carico di soggetti ignoti) e Caltagirone (Catania) con 20 (6 a carico di soggetti noti e 14 a carico di soggetti ignoti). Anche nel 2013 la procura di Brescia si è confermata quella con il maggior numero di procedimenti.
      Non da meno è l'enorme problema dei cavalli utilizzati in competizioni illegali in relazione anche al notevole flusso di denaro nero legato alle scommesse illecite, spesso collegate alle attività della malavita organizzata. Questi i numeri: solo nel 2013, 8 interventi delle Forze dell'ordine, 1 corsa clandestina bloccata, 1 gara di sforzo bloccata, 23 persone denunciate, 25 cavalli sequestrati, 2 stalle sequestrate, 1 cavallo morto trovato per strada. In sedici anni, da quando si è iniziato a raccogliere i dati per il Rapporto zoomafia, ovvero dal 1998 al 2013 compreso, sono 3.321 persone state denunciate, 1.228 cavalli sono stati sequestrati e 107 corse e gare clandestine sono state bloccate.
      In Italia la pena per il maltrattamento – secondo l'articolo 727 del codice penale sul maltrattamento degli animali – prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre in altri Paesi europei come la Svezia, la Svizzera, la Francia e la Germania le pene sono ben più severe.
      In considerazione anche delle indicazioni contenute nel regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, devono essere previste norme per l'applicazione del regolamento, nel rispetto dei princìpi cardine previsti dalle norme a tutela della salute e del benessere animale. Per questo si ritiene non rimandabile la radicale scelta di proteggere la biodiversità del nostro Paese, vietando la vendita, la detenzione, la cessione a qualunque titolo e l'introduzione in natura di animali e piante alloctone non previsti dalla CITES. Tale provvedimento si rende necessario anche per la tutela della salute pubblica e per la prevenzione della diffusione di malattie trasmesse dagli animali (zoonosi).
      Si ritiene inoltre improcrastinabile l'allineamento dell'ordinamento italiano alle evidenze scientifiche della psichiatria, della criminologia, della medicina veterinaria e dell'etologia, prevedendo una maggiore severità delle pene e delle sanzioni per i reati in danno degli animali generalmente contemplati dal nostro ordinamento.
      Di seguito si riporta una sintesi degli articoli della presente proposta di legge.
      Articolo 1: modifiche al codice penale.
      Il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sui delitti contro il sentimento degli animali, operandone un aggiornamento sia in termini di precisazione del soggetto (l'animale) al centro della tutela che in termini di individuazione di nuove fattispecie, di nuove circostanze aggravanti e di ulteriori pene accessorie, di pari passo con una revisione del sistema sanzionatorio complessivamente improntato a un maggior rigore.
      Anzitutto, dalla rubrica del suddetto titolo viene espunto il riferimento al sentimento verso gli animali come bene da tutelare, individuando una tutela diretta in favore all'animale in quanto esso stesso vittima dei delitti. Come premesso, sono innalzate, in maniera proporzionale le sanzioni recate dagli articoli 544-bis (uccisione di animali), 544–ter (maltrattamento di animali) – precisando, inoltre, che costituisce maltrattamento anche la detenzione di animali in condizione incompatibile con la propria natura o produttiva di sofferenze – 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) – estendendo la punibilità anche agli spettatori e ampliando il novero delle condotte punibili – e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) – estendendo la punibilità anche ai finanziatori e non solo agli organizzatori e considerando sempre punibile il combattimento anche in assenza di danni fisici agli animali stessi –, così come sono state inasprite le sanzioni dell'articolo 544-sexies (confisca e pene accessorie). Articolo, quest'ultimo, che contempla – al primo comma – pene accessorie di carattere amministrativo nei confronti di chi trasporta, commercia o alleva animali, al quale sono aggiunti un primo comma che prevede l'interdizione – temporanea o definitiva – dalla professione per il veterinario che abbia commesso delitti contro gli animali e un secondo comma che detta disposizioni in caso di proscioglimento e in presenza dell'avvenuto affidamento definitivo di animali in seguito a un provvedimento emesso in un anteriore grado di giudizio.
      Per quanto riguarda l'introduzione di nuove fattispecie, il comma 1 modifica l'articolo 544-ter in modo tale che integri il reato di maltrattamento di animali anche la sottoposizione degli stessi a sevizie di carattere sessuale, per poi introdurre i nuovi articoli 544-septies e 544-octies, rispettivamente volti a contrastare l'uccisione o la distruzione di specie protette e l'utilizzo di esche avvelenate. L'articolo 544-novies detta, per i delitti compresi nel titolo IX-bis, circostanze aggravanti speciali quali l'aver agito in presenza di minori, a scopo di lucro o con strumenti e modalità particolarmente efferati o con crudeltà, mentre con l'articolo 544-decies è prevista (in caso di uccisione, maltrattamento di animali o uccisione di specie protette) una circostanza attenuante se il reo ha agito colposamente, introducendo così una punibilità per il delitto colposo.
      Il comma 2 prevede l'inserimento di una nuova circostanza aggravante del furto (articolo 625) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
      Il comma 3 inasprisce le pene per la contravvenzione di cui all'articolo 727 (abbandono di animali), stabilendo inoltre che la fattispecie si integri laddove non si debbano applicare i più gravi reati di lesioni personali, omicidio colposo o lesioni personali colpose. Inoltre aggiunge due commi allo stesso articolo 727 nei quali si dispongono, in caso di condanna per abbandono di animali, pene accessorie che vanno dalla confisca dell'animale alla sospensione temporanea o perpetua, per il reo, dell'attività circense, di caccia, di trasporto, commercio o allevamento di animali, ovvero della professione di veterinario. In caso di proscioglimento, il nuovo terzo comma dell'articolo 727 detta disposizioni in caso di proscioglimento e in presenza dell'avvenuto affidamento definitivo di animali in seguito a un provvedimento emesso in un anteriore grado di giudizio. Ancora, il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) in quanto già compreso dalla revisione del titolo IX-bis operata dal comma 1, nonché l'inasprimento delle pene di cui all'articolo 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).
      Articolo 2: modifiche al codice di procedura penale.
      Sono apportate modificazioni al codice di procedura penale per coordinarlo con le nuove fattispecie penali di reato contro gli animali di cui all'articolo 1. Al comma 1 è disposto l'arresto facoltativo in flagranza per i delitti del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale. Al comma 2 è introdotto l'articolo 254-ter che reca la procedura per il sequestro di animali vivi in conseguenza di un procedimento per i reati del codice penale introdotti o novellati dall'articolo 1 nonché del traffico illecito di animali da compagnia di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, oggetto di modifiche all'articolo 5 della proposta di legge. Il nuovo articolo 254-ter, al comma 3, è coordinato con la disciplina del sequestro preventivo, mentre il comma 4 prescrive che le spese del procedimento, nonché le pene accessorie sono sempre dovute in presenza di un decreto penale di condanna per i reati menzionati.
      Articolo 3: modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.
      In particolare è disposto il divieto di produzione o di confezionamento di pelli, pellicce, nonché della loro commercializzazione, se provenienti dal felis catus e non dal felis silvestris. L'articolo prevede inoltre un aumento delle pene connesse a tali reati.
      Articolo 4: modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio.
      L'articolo detta sostanzialmente una revisione delle sanzioni penali e amministrative di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992, raddoppiando pene e importi pecuniari, attualmente indicati ancora in lire.
      Articolo 5: modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia.
      L'articolo 5 modifica gli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. In particolare, modifica le disposizioni per il contrasto del traffico illecito di animali da compagnia di cui all'articolo 4, stabilendo che il reato si integra quando si avverano – non congiuntamente – le seguenti condizioni: l'animale sia privo di sistemi di identificazione individuale, delle necessarie certificazioni sanitarie e non sia munito, ove richiesto, di passaporto individuale. Al comma 4 del medesimo articolo è aggiunto il decreto penale di condanna (oltre alla condanna e al patteggiamento) come condizione sufficiente alla confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È innalzato il periodo di sospensione delle attività del reo fino a cinque anni, se questi opera nel trasporto, nel commercio o nell'allevamento, aggiungendo a tali attività quella circense e la caccia. Inoltre, in caso di recidiva, l'interdizione dalle stesse è disposto che sia perpetua. Ancora, al comma 4 sono infine aggiunti tre periodi dedicati alla professione medica veterinaria: il medico veterinario, privato o pubblico ufficiale, è interdetto temporaneamente, ovvero perpetuamente in caso di recidiva, dalla professione o dal pubblico ufficio in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale di condanna. In caso di proscioglimento dello stesso per intervenuta prescrizione in seguito a una condanna in primo grado con conseguente affidamento definitivo – ai sensi dei nuovi articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale – degli animali, questi potrà soltanto rivalersi sull'importo complessivo della cauzione versata, ma non riavere gli animali nel proprio possesso.
      Sono inoltre modificati l'articolo 5, con la triplicazione delle sanzioni per il reato di introduzione illecita di animali da compagnia e l'articolo 6 con l'inasprimento delle corrispettive sanzioni amministrative e accessorie riservate al trasportatore o al titolare di un'azienda commerciale che abbia commesso i reati di traffico o introduzione illecita di animali da compagnia.
      Articolo 6: modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché di sanzioni per la pesca illegale.
      L'articolo 6 apporta, al comma 1, modifiche alle contravvenzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 4 del 2010, mentre, al comma 2, sono modificate le misure di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne di cui all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
      In particolare, al comma 1, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è altresì fatto divieto di compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi ovvero mezzi che per quantità ovvero caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore.
      Il comma 2 precisa che il divieto di utilizzo nelle acque interne di reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti, valga anche per una quantità difforme di tali strumenti; introduce inoltre un ulteriore divieto di trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio, dando altresì in ogni caso rilevanza penale alle violazioni delle disposizioni per il contrasto al bracconaggio.
      Per ciascuna delle due novelle recate dall'articolo 6 è infine disposto un innalzamento delle sanzioni, con la previsione, ove disposto, che l'ammenda non sia alternativa bensì aggiuntiva all'arresto.
      Articolo 7: inserimento dei reati commessi sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia.
      L'articolo prevede l'inserimento di una specifica sezione nella banca dati delle Forze di polizia riguardante i reati commessi sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; abuso intenzionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali.
      Articolo 8: modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
      L'articolo prevede un innalzamento delle sanzioni amministrative e penali minime e massime per alcune fattispecie, nonché l'inasprimento delle sanzioni accessorie in presenza di recidiva, stabilendo, altresì, che per talune violazioni più gravi di rilevanza penale l'ammenda non sia alternativa, ma congiunta alla misura dell'arresto.
      Articolo 9: modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette.
      Le sanzioni penali sono aggiornate e innalzate rispetto all'odierna formulazione ancora in lire, con un inasprimento delle sanzioni accessorie in presenza di recidiva – fino alla revoca della licenza di commercio per la recidiva reiterata – e prevedendo, altresì, che l'ammenda non sia alternativa, ma congiunta alla misura dell'arresto.
      Articolo 10: Disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone.
      Articolo 11: Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo.
      Gli articoli 10 e 11 introducono nell'ordinamento due categorie di divieti. L'articolo 10 dispone, al comma 1, il divieto di importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone non presenti nella CITES, prevedendo le corrispondenti sanzioni penali dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino a 150.000 euro. Dall'applicazione dell'articolo, come dispone il comma 3, sono esclusi i centri di recupero di animali selvatici. Il comma 4 reca una disciplina transitoria per gli attuali detentori delle specie vietate e il comma 5 prevede il divieto di far riprodurre tali specie in un ambiente controllato o in cattività. L'articolo 11 introduce il divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo.
      Articolo 12: abrogazioni.
      L'articolo reca, al comma 1, l'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, recante «Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali», onde favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun Corpo di polizia, mentre, al comma 2, reca l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile al fine di consentire, in ogni caso, al proprietario di un fondo di impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia o della pesca.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «il sentimento per» sono soppresse;

          b) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;

          c) all'articolo 544-ter, primo comma:

              1) dopo le parole: «a sevizie» sono inserite le seguenti: «anche di carattere sessuale»;

              2) dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze»;

              3) le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro»;

          d) all'articolo 544-quater:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:

          «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione

da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro»;

              2) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;

          e) all'articolo 544-quinquies:

              1) al primo comma:

                  1.1) all'alinea:

                  1.1.1) dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «realizza, finanzia»;

                  1.1.2) le parole: «che possono metterne in pericolo l'integrità fisica» sono soppresse;

                  1.1.3) le parole: «da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro»;

                  1.1.4) le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;

                  1.2) al numero 1), dopo le parole: «con minorenni» sono inserite le seguenti: «o con disabili»;

              2) al secondo comma, le parole: «da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro»;

              3) al terzo comma, le parole: «da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;

          f) l'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente:

      «Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater,

544-quinquies e 544 septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
      Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
      Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articolo 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata»;

          g) dopo l'articolo 544-sexies sono aggiunti i seguenti:

          «Art. 544-septies. – (Uccisione o distruzione di specie protette). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene

esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

          Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

          Art. 544-octies. – (Esche avvelenate). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies.

          La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce.

          Art. 544-novies. – (Circostanze aggravanti speciali). – Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

          a) l'aver agito alla presenza di minori;

          b) l'aver agito a scopo di lucro;

          c) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

          Art. 544-decies. – (Circostanza attenuante). – Le pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa».

      2. Al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

              «8-quater) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività».

      3. Al capo II del titolo I del libro terzo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 727:

              1) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro»;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Salvo che non si debbano applicare gli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose»;

              3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

      «Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 727 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta

l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
      Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato di cui all'articolo 727 e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata»;

          b) l'articolo 727-bis è abrogato;

          c) all'articolo 733-bis, le parole: «con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-sexies): reati di cui al libro II, titolo IX-bis, del codice penale».

      2. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «Art. 254-ter. – (Sequestro di animali vivi). – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone

il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del presente codice, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.

          2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

          3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del presente codice, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

          4. Il versamento della cauzione, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è acquisita all'erario.

          5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

          6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati».

      3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter».

      4. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse

le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca).

      1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «Felis silvestris», sono sostituite dalle seguenti: «Felis catus»;

          b) al comma 2, le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio).

      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30, comma 1:

              1) all'alinea, dopo le parole: «leggi regionali» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

              2) alla lettera a), le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000»;

              3) alla lettera b), le parole: «l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da quattro anni a

un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000»;

              4) alla lettera c), le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000»;

              5) alla lettera d), le parole: «l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000»;

              6) alla lettera e), le parole: «l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000»;

              7) alla lettera f), le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000»;

              8) alla lettera g), le parole: «l'ammenda fino a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000»;

              9) alla lettera h):

                  9.1) le parole: «l'ammenda fino a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000»;

                  9.2) le parole: «o fringillidi in numero superiore a cinque» sono soppresse;

                  9.3) le parole: «, comma 1, lettera r)» sono soppresse;

              10) alla lettera i), le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000»;

              11) alla lettera l), le parole: «l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000» sono sostituite

dalle seguenti: «l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000»;

          b) all'articolo 31, comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «da lire 40.000 a 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 2.400»;

              2) alla lettera b), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400»;

              3) alla lettera c), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;

              4) alla lettera d), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800», le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000», le parole: «da lire 700.000 a lire 4.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 700 a euro 4.200» e le parole da: «Le sanzioni» fino alla fine della lettera sono soppresse;

              5) alla lettera e), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;

              6) alla lettera f), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;

              7) alla lettera g), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400»;

              8) alla lettera h), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;

              9) alla lettera i), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900»;

              10) alla lettera l), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900»;

              11) alla lettera m), le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 300»;

          c) all'articolo 32:

              1) al comma 1:

                  1.1) alla lettera a), le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni» e le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera sono soppresse;

                  1.2) alla lettera b), le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera sono soppresse;

                  1.3) alla lettera d), le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi» e le parole: «da due a quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a un anno»;

              2) al comma 4, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per due anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 5.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia).

      1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4:

              1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e

non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale», le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;

              2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          «4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

          4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato e ove

si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata»;

              3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale,»;

          b) all'articolo 5:

              1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;

              2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;

              3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 6.000»;

          c) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

              2) al comma 2, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

              3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza possibilità di conseguirla nuovamente»;

              4) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché di sanzioni sulla pesca illegale).

      1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore»;

          b) all'articolo 8:

              1) al comma 1, dopo la parola: «c),» è inserita la seguente: «c-bis)» e le parole: «l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro»;

              2) al comma 2, le parole: «con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro».

      2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) alla lettera f), dopo le parole: «della maglia» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità»;

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

          b) al comma 4:

              1 al primo periodo, le parole da: «al comma 2» fino a: «due anni o» sono

sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

      2) il secondo periodo è soppresso;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni»;

          d) al comma 6, le parole: «e f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g)»;

          e) al comma 7:

              1) al primo periodo, le parole: «e le sanzioni amministrative» sono soppresse;

              2) al secondo periodo, le parole: «pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

          f) al comma 8, le parole: «sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «pene pecuniarie»;

          g) al comma 9, la parola: «amministrative» è soppressa.

Art. 7.
(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia).

      1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; abuso intenzionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

      1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata»;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata»;

              3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro

tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

              4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

          c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;

          d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette).

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un

massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone).

      1. È fatto divieto di importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
      2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 30.000 a euro 150.000. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.
      3. Il presente articolo non si applica alle strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ai centri di recupero di animali selvatici e ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai detentori di specie di cui al comma 1 è fatto obbligo di comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA) la detenzione di tali animali, che possono essere detenuti conformemente alle linee guida emanate dai Ministeri competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È previsto il pagamento di 10 euro per ogni animale di cui al comma 1 denunciato per la copertura delle spese relative ai controlli del CUTFAA.


      5. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.
Art. 11.
(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo).

      1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi strozzo.
      2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.
      3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.
      2. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

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