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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3592 |
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «il sentimento per» sono soppresse;
b) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;
c) all'articolo 544-ter, primo comma:
1) dopo le parole: «a sevizie» sono inserite le seguenti: «anche di carattere sessuale»;
2) dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze»;
3) le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro»;
d) all'articolo 544-quater:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro»;2) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;
e) all'articolo 544-quinquies:
1) al primo comma:
1.1) all'alinea:
1.1.1) dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «realizza, finanzia»;
1.1.2) le parole: «che possono metterne in pericolo l'integrità fisica» sono soppresse;
1.1.3) le parole: «da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro»;
1.1.4) le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;
1.2) al numero 1), dopo le parole: «con minorenni» sono inserite le seguenti: «o con disabili»;
2) al secondo comma, le parole: «da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro»;
3) al terzo comma, le parole: «da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;
f) l'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater,
544-quinquies e 544 septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.g) dopo l'articolo 544-sexies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 544-septies. – (Uccisione o distruzione di specie protette). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene
esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 544-octies. – (Esche avvelenate). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies.
La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce.
Art. 544-novies. – (Circostanze aggravanti speciali). – Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:
a) l'aver agito alla presenza di minori;
b) l'aver agito a scopo di lucro;
c) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.
Art. 544-decies. – (Circostanza attenuante). – Le pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa».
2. Al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«8-quater) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività».
3. Al capo II del titolo I del libro terzo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 727:
1) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che non si debbano applicare gli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 727 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta
l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.b) l'articolo 727-bis è abrogato;
c) all'articolo 733-bis, le parole: «con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro».
1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-sexies): reati di cui al libro II, titolo IX-bis, del codice penale».
2. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 254-ter. – (Sequestro di animali vivi). – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone
il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del presente codice, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del presente codice, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.
4. Il versamento della cauzione, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati».
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter».
4. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse
le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201».1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Felis silvestris», sono sostituite dalle seguenti: «Felis catus»;
b) al comma 2, le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro».
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «leggi regionali» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;
2) alla lettera a), le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000»;
3) alla lettera b), le parole: «l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da quattro anni a
un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000»;4) alla lettera c), le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000»;
5) alla lettera d), le parole: «l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000»;
6) alla lettera e), le parole: «l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000»;
7) alla lettera f), le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000»;
8) alla lettera g), le parole: «l'ammenda fino a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000»;
9) alla lettera h):
9.1) le parole: «l'ammenda fino a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000»;
9.2) le parole: «o fringillidi in numero superiore a cinque» sono soppresse;
9.3) le parole: «, comma 1, lettera r)» sono soppresse;
10) alla lettera i), le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000»;
11) alla lettera l), le parole: «l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000»;b) all'articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «da lire 40.000 a 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 2.400»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400»;
3) alla lettera c), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;
4) alla lettera d), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800», le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000», le parole: «da lire 700.000 a lire 4.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 700 a euro 4.200» e le parole da: «Le sanzioni» fino alla fine della lettera sono soppresse;
5) alla lettera e), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;
6) alla lettera f), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;
7) alla lettera g), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400»;
8) alla lettera h), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000»;
9) alla lettera i), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900»;
10) alla lettera l), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900»;
11) alla lettera m), le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 300»;
c) all'articolo 32:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni» e le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera sono soppresse;
1.2) alla lettera b), le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera sono soppresse;
1.3) alla lettera d), le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi» e le parole: «da due a quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a un anno»;
2) al comma 4, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per due anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e
non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale», le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato e ove
si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata»;3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 6.000»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
2) al comma 2, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza possibilità di conseguirla nuovamente»;
4) il comma 4 è abrogato.
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo la parola: «c),» è inserita la seguente: «c-bis)» e le parole: «l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro».
2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera f), dopo le parole: «della maglia» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità»;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;
b) al comma 4:
1 al primo periodo, le parole da: «al comma 2» fino a: «due anni o» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;2) il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni»;
d) al comma 6, le parole: «e f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g)»;
e) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «e le sanzioni amministrative» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;
f) al comma 8, le parole: «sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «pene pecuniarie»;
g) al comma 9, la parola: «amministrative» è soppressa.
1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; abuso intenzionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro
tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;
d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un
massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata». 1. È fatto divieto di importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 30.000 a euro 150.000. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.
3. Il presente articolo non si applica alle strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ai centri di recupero di animali selvatici e ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai detentori di specie di cui al comma 1 è fatto obbligo di comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA) la detenzione di tali animali, che possono essere detenuti conformemente alle linee guida emanate dai Ministeri competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È previsto il pagamento di 10 euro per ogni animale di cui al comma 1 denunciato per la copertura delle spese relative ai controlli del CUTFAA.
1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi strozzo.
2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.
3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.
1. Il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.
2. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.