Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4496


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LAFORGIA, MARTELLI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MATARRELLI, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZARATTI, ZOGGIA
Disposizioni in materia di lavoro subordinato occasionale
Presentata il 17 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – La previgente disciplina in materia di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alla prova dei fatti si è rivelata inadeguata, generando una serie di criticità e soprattutto di abusi, come testimoniato in maniera chiara ed evidente dall'abnorme ricorso all'acquisto dei cosiddetti voucher. I dati e le statistiche in questo senso sono incontrovertibili. Nel 2008 le persone che sono state retribuite con almeno un voucher durante l'anno erano 24.437. Nel 2015 la platea si è ampliata fino a 1.392.906 persone, per arrivare a più di 1.600.000 nell'anno successivo. Se si guarda al dato dei voucher venduti, questi nel 2014 erano 69 milioni, nel 2015 115 milioni, con un aumento percentuale del 66 per cento sull'anno precedente, per arrivare a più di 145 milioni nel 2016.
      I motivi di quest'aumento esponenziale nel ricorso ai voucher e delle criticità conseguenti sono derivati da diverse cause, prima tra tutte quella di un'estensione del lavoro accessorio praticamente a tutti i settori produttivi che ha finito per snaturare completamente la natura dello stesso istituto.
      La legislazione sul lavoro accessorio, come noto, è stata oggetto di una proposta di referendum abrogativo che ha riscosso un larghissimo consenso popolare. Proprio al fine di evitare lo svolgimento del referendum, il cui esito appariva scontato in senso favorevole all'abrogazione, il Governo ha ritenuto di intraprendere un'iniziativa legislativa al fine di procedere all'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, ha proceduto dunque all'abrogazione della normativa vigente.
      Poiché l'istituto del lavoro accessorio od occasionale se non snaturato e, soprattutto, se adeguatamente regolato può avere una sua utilità e anche una funzione sociale sia per i committenti, sia per i prestatori d'opera, la presente proposta di legge si pone come finalità quella di dettare una nuova normativa proprio in materia di lavoro occasionale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge detta norme per definire in maniera chiara le attività rientranti nel lavoro occasionale e per delimitare i soggetti che possono prestare la propria opera in tale ambito, individuandoli in particolare in soggetti che per diversi motivi e in diverse condizioni sono privi di un'occupazione lavorativa stabile. Proprio al fine di prevenire forme di abuso si prevede inoltre un doppio limite massimo su base annua, relativo alla retribuzione e ai giorni lavorati, per il prestatore nei confronti del rapporto con lo stesso datore di lavoro.
      L'articolo 2 regola lo svolgimento del lavoro occasionale, dettando una serie di disposizioni che in primo luogo assicurino una piena tracciabilità dei rapporti posti in essere. Tale «trasparenza» si persegue attraverso le procedure che portano il lavoratore a dotarsi di una carta magnetica sulla quale sono accreditati i compensi e attraverso la registrazione dei dati del soggetto che acquista le schede per le prestazioni di lavoro subordinato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2 nell'ambito:

          a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili;

          b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

      2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:

          a) studenti;

          b) inoccupati;

          c) pensionati;

          d) disoccupati non percettori di trattamenti erogati da forme previdenziali obbligatorie, di trattamenti di integrazione del reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

      3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare e i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro.

Art. 2.
(Disciplina del lavoro subordinato occasionale).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e sono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      2. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
      3. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica e il relativo codice PIN e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di 7,50 euro, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di 1,30 euro, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di 0,70 euro. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di 0,50 euro.
      4. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato

occasionale sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.
      5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 2, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando i criteri e le modalità per le operazioni di cui al comma 3. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS, da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui saranno effettuate le prestazioni.
      6. Il valore unitario della scheda di cui al comma 2 del presente articolo e il compenso di cui all'articolo 1, comma 3, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
      7. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 3 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.
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