Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4496 |
1. Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2 nell'ambito:
a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili;
b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.
2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:
a) studenti;
b) inoccupati;
c) pensionati;
d) disoccupati non percettori di trattamenti erogati da forme previdenziali obbligatorie, di trattamenti di integrazione del reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare e i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e sono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
3. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica e il relativo codice PIN e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di 7,50 euro, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di 1,30 euro, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di 0,70 euro. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di 0,50 euro.
4. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato