Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4444-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4444 e rilevato che:
sul piano dell'omogeneità del contenuto:
il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli, a loro volta ripartiti in Capi, reca un contenuto estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (Titoli I e IV recanti, rispettivamente Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e Misure urgenti per rilancio economico e sociale); i Titoli II e III recano poi, rispettivamente, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v'è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
il decreto-legge, nel modificare profondamente il quadro normativo vigente, interviene su di esso, talvolta mediante modifiche testuali, e, in molti altri casi, incidendovi in assenza dei necessari coordinamenti; in particolare, molte delle disposizioni del testo integrano in via non testuale i contenuti di vigenti fonti normative (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli 5, comma 1, in materia di accise sui tabacchi, 6, che interviene sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi, 17, comma 1, che modifica in via non testuale l'ammontare del contributo in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, 32, comma 1, che trasferisce al Ministero della salute le competenze in materia sanitaria per gli stranieri senza intervenire sul decreto legislativo n. 286 del 1998; 62, che interviene in via non testuale sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dai commi 304 e 305 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), in assenza dei necessari coordinamenti con suddette disposizioni;
altre disposizioni (si vedano, in particolare, gli articoli 4, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; 11, che reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; 48, che reca misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; 54, che modifica la normativa vigente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC; 60, che interviene organicamente in tema di proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori e 65, che interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità nazionale di regolazione del settore postale) recano invece
interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo;le disposizioni contenute all'articolo 43, commi 2 e 4, e all'articolo 44 intervengono inoltre a modificare una norma di recentissima approvazione: il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
il complesso di tali circostanze, per orientamento costante del Comitato per legislazione, integra una modalità di produzione normativa che confligge con le esigenze di certezza e di stabilità della legislazione;
ricordato che all'organo non compete una valutazione sull'effettiva necessità di ricorrere all'introduzione di procedure in deroga alle norme vigenti, occorre tuttavia segnalare che alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono formulate in deroga alle disposizioni vigenti: deroghe generiche alla legislazione vigente sono presenti, a titolo esemplificativo, nell'articolo 22, comma 6, primo periodo, e nell'articolo 49, comma 11;
presenta un impianto sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento l'articolo 61, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina ex lege il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»;
con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400;
il comma 3 (e il comma 16, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, «se del caso», in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;
i commi 5 e 18 attribuiscono ai due commissari ampi poteri sostitutivi «per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata», in deroga implicita alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo (articolo 120, secondo comma della Costituzione, articolo 8 della legge n. 131 del 2003);
una deroga implicita al regime delle notifiche è poi contenuta al comma 24, che autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a «procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive» e prevede che la pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile «ha valore di avvenuta notifica» in caso di irreperibilità del proprietario;
infine, il comma 26 deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di contrarre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal succitato codice;
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
il decreto-legge, all'articolo 4, comma 6, affida l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in luogo di una fonte secondaria del diritto;
l'articolo 6, ai commi 3 e 4, incide invece in via non testuale sul decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011, a sua volta modificato in via non testuale dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
l'articolo 27, che reca un complesso di misure sul trasporto pubblico locale, delinea una procedura assai complessa ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che dovrebbe essere semplificata mediante la riduzione del numero degli adempimenti previsti ed il loro accorpamento. In particolare, l'articolo in oggetto prevede che, a
decorrere dall'anno 2018, tale riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 2); introduce una normativa transitoria da applicare nelle more dell'emanazione del decreto in questione, che prevede che il riparto, a titolo di anticipazione delle risorse del fondo, sia effettuato entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto ministeriale (comma 4) e dispone l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui definire i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (comma 6); infine il comma 8, integra ulteriormente la disciplina transitoria stabilendo che il «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.»;infine, l'articolo 33, al comma 1, capoverso 495-bis, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale «può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017» (recte: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), attribuendo così ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;
il comma 20 del più volte richiamato articolo 61, nel disporre che «Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro», incide legislativamente su atti di natura negoziale;
sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il decreto-legge, all'articolo 53, commi 1 e 2, reca due disposizioni di interpretazione autentica per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si
trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;sul piano della formulazione e del coordinamento interno al testo:
sotto il profilo della formulazione del testo, al più volte richiamato articolo 61, al comma 1, lettera d), gli ultimi due periodi, riguardanti la non spettanza di emolumenti al commissario, dovrebbero costituire un comma a parte, visto che le lettere in cui si articola il comma riguardano gli obiettivi del piano di interventi; al comma 9, dovrebbe poi essere individuato univocamente il termine dell'incarico commissariale, visto che le opere previste nel piano che risultano «non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi» possono essere consegnate anche oltre il termine del 31 dicembre 2019 (comma 6, secondo periodo); al comma 25, che dispone che «Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti», andrebbe individuato chiaramente il soggetto che le acquisirà o le modalità per la sua scelta;
sul piano del coordinamento interno al testo, all'articolo 48, il comma 11 dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10, erroneamente richiamati come commi 1 e 2;
infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, al fine di prevedere che la disciplina attuativa del medesimo articolo sia introdotta da fonti secondarie del diritto;
si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 33, comma 1, che dispone che disposizioni di rango primario possano essere modificate «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017» (recte: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di renderla coerente con il sistema delle fonti del diritto.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si dovrebbero riformulare in termini di novella ovvero collocare in un idoneo contesto normativo le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento vigente in via non testuale ovvero introducono complessi normativi organici senza inserirli in un appropriato contesto normativo;
si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, che incide in via non testuale su atti giuridici non aventi forza di legge, in termini di novella all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che li aveva a sua volta modificati;
si valuti l'opportunità di semplificare la procedura attuativa dell'articolo 27, verificando la possibilità di ridurre le ipotesi attuative ivi previste;
all'articolo 61:
a) si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400;
b) al comma 9, si dovrebbe indicare univocamente il termine dell'incarico commissariale;
c) al comma 25, dovrebbero essere individuati chiaramente il soggetto che acquisirà le opere in attuazione del piano degli interventi o le modalità per la sua scelta;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 48, comma 11, si dovrebbe porre rimedio al difetto di coordinamento interno al testo indicato in premessa.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4444 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;considerato che il provvedimento reca una pluralità di interventi normativi riconducibili, in primo luogo alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici», nonché «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l) della Costituzione nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato che l'articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;
osservato che appare in proposito opportuno il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato;
rilevato, altresì, che l'articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai relativi enti di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che recano l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie
regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale;b) all'articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che subordini l'applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.
La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 8 del decreto-legge in discussione, nel modificare l'articolo 76, del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 602, estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo, in particolare, che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, laddove, invece, la norma previgente faceva riferimento al valore del singolo bene;
ne consegue che, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile, non di lusso, di proprietà del debitore, destinato a sua residenza anagrafica, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il loro valore complessivo è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite;
appare comunque opportuno chiarire che, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione del bene adibito ad uso abitativo presso il quale il debitore stesso abbia stabilito la propria residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso;
osservato che:
appare, altresì, opportuno introdurre disposizioni volte a rafforzare i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione, sui quali è intervenuto il recente decreto legislativo che ha modificato il codice degli appalti, consentendo all'ANAC di intervenire, con una raccomandazione
e con poteri di carattere sanzionatorio, ove si ritenga sussistente un vizio di legittimità di uno degli atti della procedura di gara;esprime
con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di chiarire che, anche nei casi il cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, non si dà corso all'espropriazione, se il bene, fatta eccezione per le abitazioni di lusso e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad abitazione principale, avendovi il debitore stesso stabilito la propria residenza anagrafica;
si valuti l'opportunità di inserire nel testo una disposizione volta ad ampliare i poteri dell'ANAC nel senso indicato in premessa.
La III Commissione,
esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
con l'auspicio affinché le riduzioni di spesa a carico del bilancio della Farnesina abbiano un limitato impatto sulle spese di funzionamento di tale Amministrazione, tenuto conto dello sforzo già profuso dal MAECI per il contenimento della spesa pubblica,
esprime
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
sottolineata la rilevanza del provvedimento, che interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze soprattutto con riferimento ai Capi I e II del Titolo I, composti dagli articoli da 1 a 11;
condiviso l'obiettivo strategico del provvedimento di coniugare il rispetto dei vincoli europei in materia di Patto di stabilità con l'esigenza di proseguire nel processo di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e di rafforzare gli strumenti di sostegno alla ripresa economica già messi in campo dal Governo nel corso di questa Legislatura;
segnalata in tale prospettiva l'esigenza di apportare alcuni correttivi a talune disposizioni del provvedimento, al fine di assicurare il massimo equilibrio alle misure in esso contenute e di salvaguardare soprattutto le esigenze delle piccole imprese e dei professionisti, che hanno subito in modo particolare le conseguenze negative della crisi economica,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 2, la quale assoggetta i compensi dei professionisti al meccanismo di split payment ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la detrazione IVA potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione stessa è sorto e non più, come attualmente previsto, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare che la previsione abbia effetto anche sulle operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione, in quanto, in tal caso, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione: in tale prospettiva valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di carattere transitorio che, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, escluda l'introduzione della nuova previsione in via retroattiva e superi quindi il rischio di vanificare la detraibilità IVA sulle operazioni effettuate, ma non ancora registrate, negli anni 2015 e 2016, nonché di modificare il termine previsto dalla disposizione, fissandolo nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), e 2, i quali abbassano da 15.000 a 5.000 euro annui il valore oltre il quale è necessario acquisire il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IVA, nonché con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione dei crediti IVA, eliminando il previgente limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio a tali fini, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'impostazione delle predette previsioni;
d) con riferimento all'articolo 6, il quale incrementa per un ammontare di 500 milioni annui la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripartire tale incremento, oltre che sui giochi fisici, anche sui giochi on line, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione di tale aggravio di prelievo su tutti soggetti del comparto dei giochi pubblici, nonché evitando sperequazioni del carico fiscale tra sale giochi, gioco on-line regolare e service e provider esteri che forniscono piattaforme di gioco con base all'estero: in tale contesto valuti in particolare la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai cosiddetti casinò on-line, i quali non posseggono una licenza né dispongono di un dominio internet italiano, che gli intermediari finanziari operino una ritenuta sui flussi dei conti di gioco delle piattaforme di gioco on-line, tassando direttamente alla fonte le vincite realizzate su tali piattaforme;
e) con riferimento all'articolo 11, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado
e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il beneficio, in ragione del fatto che il contribuente interessato abbia ottenuto ragione in occasione dei gradi di giudizio già celebrati;f) ancora con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 3, il quale prevede di definire le controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016, stabilendo invece che tale possibilità di definizione si applichi alle controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;
g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sul settore dell'economia digitale, prevedendo una forma di «cooperative compliance» nei confronti delle web companies, che permetta all'Agenzia delle entrate di avviare una serie di interlocuzioni con le imprese digitali, al fine di raggiungere un accordo preventivo con il fisco italiano, sulla base di un modello già sperimentato e che ha già funzionato in altri settori, consentendo con gli introiti realizzati di ridurre la pressione fiscale in altri ambiti.
La VII Commissione,
esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4444 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 4 maggio 2017, alla quale ci si riporta integralmente;
udito il dibattito svoltosi nelle sedute del 9 e 10 maggio 2017, i cui resoconti si intendono qui richiamati,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 13, considerata l'importanza dell'investimento nella formazione del capitale umano e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, inserisca la Commissione una disposizione per cui il raggiungimento degli obiettivi
programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2017 attingendo ad altre voci di spesa del Bilancio dello Stato; o, in subordine, i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e le attività culturali e del turismo, definiscano nell'ambito della prevista rimodulazione di risparmi di spesa, riduzioni di missioni e programmi diversi da quelli indicati nell'elenco allegato al decreto-legge, al fine di garantire, in particolare, l'integrità delle risorse per i programmi «Diritto allo studio» e «Ricerca scientifica e tecnologica» in capo al MIUR e per la missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» in capo al MIBACT;2) si inseriscano, all'articolo 22, anche disposizioni recanti misure per la promozione del libro e della lettura;
3) si estenda anche in favore dei comuni la previsione disposta per province e città metropolitane dall'articolo 25, comma 2, per il finanziamento, a valere sul Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale mediante attribuzione del MIUR (senza necessità che il riparto venga disposto da DPCM);
4) nei limiti dei posti di dirigenza scolastica già programmati a livello regionale per l'anno scolastico 2017-2018, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano attribuire l'autonomia e quindi la sede di dirigenza anche in deroga ai parametri previsti dagli artt. 19 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011, tenuto conto della fase emergenziale che coinvolge i comuni delle suddette regioni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 8 del 2017, interessate da un elevato numero di allontanamento degli iscritti per ragioni di sicurezza legati agli eventi sismici del 2016 e 2017;
5) si proroghi all'anno scolastico 2017-18 la disposizione contenuta nell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di supportare l'attività didattica e scolastica sia nei territori colpiti dagli eventi sismici precedentemente richiamati sia nelle scuole che ospitano personale e studenti sfollati; a tal fine ci si avvalga dei risparmi verificatasi dall'attuazione del citato articolo 18-bis;
6) sia prevista una disposizione che consenta all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di proseguire e intensificare la propria attività di monitoraggio degli eventi sismici;
7) sempre con riguardo agli interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione sia ulteriormente rafforzata la dotazione di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
8) con riferimento all'articolo 62, in materia di costruzione di impianti sportivi, le disposizioni siano coordinate con l'articolo 1, comma 304 della legge di stabilità per il 2014, in particolare escludendo la possibilità di realizzare nuova edilizia residenziale come opera
complementare o funzionale al finanziamento e alla fruibilità degli impianti;9) si inserisca una disposizione recante la graduale statizzazione e razionalizzazione, a decorrere dall'anno 2017, degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mediante l'istituzione di un apposito fondo,
e con la seguente osservazione:
a seguito della riorganizzazione dei livelli amministrativi ex lege n. 56 del 2014, verificare la possibilità di sostenere il funzionamento ordinario dei sistemi bibliotecari provinciali, al fine di garantire la continuità dei servizi da questi svolti e di assicurare la tutela del patrimonio librario delle biblioteche che ne fanno parte.
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 50/2017, C. 4444 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
considerato che:
il provvedimento reca una serie di misure che danno risposta alle problematiche e alle istanze già emerse in occasione dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017;
appare opportuno incrementare le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, all'esercizio di funzioni in materia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza;
all'articolo 43, comma 3, si prevede per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti di attività agricole la restituzione in nove rate delle somme dei tributi non versati per effetto della sospensione; si tratterebbe di una disposizione con effetti gravosi anche considerato che il numero di rate è inferiore al numero di mensilità di applicazione della busta paga;
per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata
raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017, in considerazione del fatto che per il 2016 lo stesso valore della raccolta differenziata sarebbe alterato dall'ingente quantità di macerie;l'articolo 62 detta disposizioni in materia di impianti sportivi senza prevedere un adeguato coordinamento con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014;
l'articolo 20 bis del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, che le risorse accertate siano rese disponibili con un coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nella stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti;
andrebbe reintrodotto il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20 e 25, si incrementino in misura congrua e sufficiente le risorse destinate ad assicurare l'esercizio puntuale e costante delle funzioni fondamentali di competenza delle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, alla materia dell'edilizia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, al fine di garantire l'erogazione di servizi essenziali e prioritari per i cittadini e la salvaguardia del personale di tali enti;
2) si incrementino le risorse destinate a promuovere nuovi investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese da parte delle regioni, nei settori di spesa previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;
3) all'articolo 41, comma 2, si preveda che l'attuazione degli interventi richiamati al successivo comma 3, lettere b) e c) avvenga d'intesa con il Dipartimento della protezione civile;
4) all'articolo 41, comma 4, si preveda che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, previa richiesta delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile;
5) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, in materia di restituzione dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si incrementi fino a 18 le rate mensili previste per la restituzione delle somme non versate da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti di attività agricole;
6) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, in materia di «busta paga pesante», si modifichi l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di prevedere in via generale che il versamento delle ritenute, non operate ai sensi del comma 1-bis, avvenga mediante rateizzazione in 18 quote mensili di pari importo, in coerenza con quanto già previsto dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000;
7) con riferimento alla proroga degli incentivi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si chiarisca che l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da eventi sismici (di cui al comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016) è concessa anche ai soci dipendenti delle società a responsabilità limitata e ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso che le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi già non prevedano come causale di intervento gli eventi sismici;
8) sia novellato il comma 2 dell'articolo 46 – che istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – valutando un'ipotesi di abbassamento della percentuale di riduzione del fatturato richiesta alle imprese aventi sede nella zona franca, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste;
9) sia consentito – in deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, di assumere come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017;
10) all'articolo 61 relativo alla realizzazione, in vista della Coppa del mondo di sci alpino a Cortina nel 2020, di interventi di potenziamento degli impianti sportivi, delle capacità ricettive e delle infrastrutture viaria, si preveda espressamente che tali interventi sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
11) siano coordinate le disposizioni dell'articolo 62 in materia di costruzione di impianti sportivi con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014; con particolare riferimento allo studio di fattibilità per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, presentato dalla società o l'associazione sportiva interessata, si precisi che la possibilità di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, non riguardi comunque la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
12) si reintroduca il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina generale in materia di eco-bonus e di sisma-bonus, prevedendo: la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo già esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; la detrazione del 50 per cento delle spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche; l'estensione del sisma bonus anche agli immobili rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Autorità Nazionale AntiCorruzione provvede a definire compiutamente l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'ambito del processo di integrazione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e la società ANAS spa, di effettuare un'attenta ricognizione in merito alla deflazione del contenzioso ANAS, al trasferimento del patrimonio di ANAS, alla disapplicazione della norma sul contenimento delle spese e alle norme interpretative sui corrispettivi concessori sorti prima del trasferimento da ANAS al Ministero per le infrastrutture e i trasporti delle funzioni di concedente;
d) valuti la Commissione l'opportunità di assicurare a tutti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 le misure di incentivo ad investimenti, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche provvedendo ad un'integrazione della stessa disciplina.
La IX Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo);
rilevato che l'articolo 13, in funzione del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, riduce la dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per circa 41 milioni per l'anno 2017;
evidenziato che l'articolo 27, nell'intervenire sulla disciplina del trasporto pubblico locale, ridefinisce la dotazione del Fondo nazionale e le modalità della sua ripartizione, riproponendo le disposizioni dello schema di decreto legislativo n. 308, che era stato adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma che non era stato poi emanato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016;
valutato positivamente il quasi integrale recepimento dei rilievi formulati dalla Commissione sul citato articolato;
preso atto con favore della stabilizzazione del Fondo trasporto pubblico locale che, tuttavia, subisce una riduzione di 70 milioni per il 2017 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
evidenziato però che non è stato integralmente riprodotto l'articolo 22, i cui commi da 6 a 10 mitigavano talune rigidità dei parametri adottati in sede di riparto, al fine di venire incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzante nella ripartizione del Fondo per i territori strutturalmente svantaggiati;
preso atto che l'articolo 27, comma 2, lettera d), recependo un rilievo espresso dalla Commissione, fissa un termine (al 30 settembre 2017) che era stato a suo tempo suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016; al contrario, il comma 4 dell'articolo 27 non recepisce l'indicazione espressa dalla Commissione di prevedere, a certe condizioni, che le regioni siano autorizzate ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente;
rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 27 richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale, senza però precisare che essi devono essere acquisiti e trattati in formato
aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati;evidenziata l'esigenza che il decreto di cui al comma 6, nell'indicare i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza –, preveda anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
segnalato che il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – appare eccessivamente ampio, anche perché non assistito da criteri legati alla classe di inquinamento del mezzo;
preso atto della necessità di meglio specificare l'ambito e le finalità del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 per il miglioramento dell'efficienza energetica e il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale;
segnalata l'inopportunità di condizionare l'erogazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico alle circostanze indicate all'articolo 39, considerato che questo meccanismo potrebbe rivelarsi essere un meccanismo inefficace rispetto agli scopi perseguiti e probabilmente eccessivamente rigido;
richiamati i contenuti dell'articolo 47, con riguardo al trasporto ferroviario e il ruolo significativo attribuito a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. come unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale, sia pure nei limiti delle risorse disponibili e preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in Commissione in ordine alla loro congruità rispetto agli obiettivi prefissati;
preso atto che il comma 8 dell'articolo 47 eroga risorse pubbliche a ristoro di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato «nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali», senza che sia previsto alcun limite temporale a questa fase transitoria;
osservato che l'istituzione del fondo per finanziare l'ammodernamento dei carri merci e la relativa modalità di erogazione, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 47, potrebbe ingenerare dubbi sulla piena coincidenza con i meccanismi definiti dalla normativa europea citata nel testo, fermo restando che viene opportunamente adottato il sistema della «notificazione preventiva» alle competenti autorità sovranazionali;
richiamate le disposizioni dell'articolo 48, anch'esse riferite al trasporto pubblico locale e formulate in modo identico alla disciplina
del citato schema di decreto legislativo – segnatamente con quanto era ivi previsto agli articoli 14, 17 e 26, al punto che il riferimento normativo interno dell'articolo 10 erroneamente non è stato adeguato al nuovo impianto normativo – che comprendono norme di contrasto all'evasione tariffaria mediante l'affidamento di controlli ad agenti accertatori esterni ai gestori del trasporto pubblico o anche a membri della polizia giudiziaria;preso atto di quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., operazione che tuttavia deve essere condotta salvaguardando il più possibile gli strumenti di vigilanza e controllo pubblico delle principali infrastrutture di trasporto nazionali, assicurandone saldamente nella mano pubblica l'assetto proprietario;
rilevato che l'articolo 50 intende assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;
citata la previsione dell'articolo 51 che consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro;
ricordato che l'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale;
evidenziato che l'articolo 65 interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura con iniziative volte, in caso di privatizzazione futura, a salvaguardare il controllo pubblico di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali;
2) nell'ambito delle misure sul trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, siano riprodotti i contenuti dell'articolo 22, commi da 6 a 10, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);
3) si espunga la condizione posta dall'articolo 39 alla regolare erogazione alle regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico;
e con le seguenti osservazioni:
con riguardo all'articolo 27:
a) al comma 1, abbia cura la Commissione di merito di verificare la possibilità di reintegrare per quanto possibile la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, individuando una diversa modalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 14 e 20 del medesimo provvedimento;
b) al comma 2, lettera d), ove si prevede che la penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017, si abbia cura di verificare la congruità del termine che la Commissione aveva suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016;
c) al comma 4, si aggiunga il seguente periodo «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo»;
d) al comma 5, si venga incontro all'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei dati da parte degli interessati;
e) al comma 6, dovrebbe valutarsi l'esigenza che il decreto ivi previsto rechi anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente;
f) sempre con riguardo al decreto di cui al comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di disporre il preventivo l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari dello lo schema di decreto ministeriale ivi previsto;
g) dovrebbe verificarsi se il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – sia congruo in relazione all'esigenza di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante, in ogni caso introducendo anche il criterio legato alle classe di inquinamento del mezzo, non inferiore a «Euro 5»;
h) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 27 con una limitata modifica all'articolo 1, comma 866, primo periodo
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a precisare che il Fondo ivi istituito, per assicurare il miglioramento dell'efficienza energetica, è «finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale»;con riguardo all'articolo 47:
i) al comma 6, sia valutata l'esigenza di specificare che il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, nonché lo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere ed ogni altro dato rilevante sia reso conoscibile attraverso l'alimentazione di una banca dati, da cui comunque risultino i dati e le informazioni che consentano di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico, anche rendendo disponibili schede informative di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permettano di conoscere lo stato di avanzamento rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;
j) al comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare una data certa entro cui procedere alla «definizione dei relativi rapporti contrattuali», ivi prevista;
k) ai commi 10 e 11 dovrebbe verificarsi la loro piena compatibilità con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di bonus (o anche di «malus»);
con riguardo all'articolo 48:
l) dovrebbe infine verificare la Commissione di merito la praticabilità di un'integrazione della disposizione, finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ivi compresa la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti collegandola alle procedure telematiche del modello precompilato di dichiarazione dei redditi.
La X Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (C. 4444);preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico – tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;
rammentato ancora che, a fronte di un gap IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale gap, anche per il concorso dell'introduzione dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;
richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la «ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF)»;
evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – in merito alla «semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore compliance fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati», nonché all’«efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment»;
richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello split payment con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;
sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca» con aliquota al 21 per cento per i contratti di
locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali on line, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero; evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i connessi adempimenti amministrativi, la connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la «particolare cura» che «dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iper-ammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;
evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – «a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate»;
richiamata infine – con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 – l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017
e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;
2) prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività;
3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;
4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di «Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno», valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con «super» ed «iper-ammortamento»;
c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti «Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi» e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi – ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 – non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;
d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell’iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;
e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della «Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia», valuti la Commissione di merito l’ opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti «limite
annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie»;f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di «Attrazione degli investimenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
considerato che nel suo complesso il provvedimento determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per un ammontare pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017;
osservato che a tale finalità è funzionale anche la riduzione, disposta dall'articolo 13, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa, riferite all'anno 2017, degli stati di previsione dei diversi Ministeri, per un ammontare complessivo di circa 460 milioni di euro, dei quali 6,429 milioni di euro riguardano lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
apprezzate le disposizioni dell'articolo 22 del decreto, in materia di personale degli enti territoriali, nonché quelle finalizzate a valorizzare i luoghi e gli istituti di cultura consentendo il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
preso atto della modifica, recata dall'articolo 38, comma 1, della tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS, ai sensi della quale i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengono sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dall'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
apprezzato che l'articolo 38, comma 2, introduce modifiche alla disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, allo scopo di accelerare l'azione di valorizzazione e cessione del medesimo patrimonio;
considerato che l'articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge di bilancio 2017, volte a meglio definire i requisiti lavorativi richiesti ai fini dell'accesso al cosiddetto APE sociale e dell'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, nel senso di considerare svolte in via continuativa le attività, che, se esercitate per almeno sei anni, danno titolo a tali benefici, quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
richiamati i pareri n. 960 e n. 961, espressi il 29 aprile 2017 dal Consiglio di Stato con riferimento agli schemi di regolamento attuativi delle disposizioni della legge di bilancio 2017, riferite, rispettivamente, all'APE sociale e all'accesso al pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci;
apprezzata la deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), prevista dall'articolo 54 del decreto, al fine di permettere il rilascio di tale documento anche nelle more del perfezionamento della procedura per la definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;
preso atto della modifica, introdotta dall'articolo 55 del decreto-legge, della disciplina volta a favorire la diffusione dei premi di produttività, che prevede, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, oltre che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento su una quota fino a 3.000 euro dei premi di produttività, come previsto dalla normativa vigente per la generalità delle imprese, anche la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'esonero totale della contribuzione a carico dei lavoratori su una quota dei premi di produttività fino a 800 euro, con la conseguente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni;
ritenuto che, su un piano sistematico, debbano valutarsi con particolare attenzione disposizioni che, come il richiamato articolo 55, introducano una divaricazione tra i redditi da lavoro e quelli assoggettati a contribuzione, in considerazione degli effetti che tali norme possono determinare nel tempo sulle prestazioni previdenziali, per effetto dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo;
condivisa le finalità dell'articolo 64, che intende assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei salari esistenti grazie alla prosecuzione fino al 31 agosto 2017, da parte delle istituzioni scolastiche, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, in attesa dello svolgimento da parte della CONSIP della procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia;
apprezzato che il medesimo articolo 64 impone ai soggetti aggiudicatari dell'appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, l'impegno ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria,
esprime
con le seguenti osservazioni:
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di APE sociale e di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento per i cosiddetti lavoratori precoci, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) precisare che le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera a), e comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intendono applicabili anche ai lavoratori che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, nonché agli operai agricoli che si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione;
b) considerare applicabili le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera d), e comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche ai casi nei quali le attività lavorative ivi richiamate abbiano subìto interruzioni nei sei anni precedenti per un periodo complessivamente non superiore a ventiquattro mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo e nell'ottavo anno precedenti per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
c) ridurre a 30 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto dall'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e per i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, in possesso degli altri requisiti indicati dalla medesima disposizione, come interpretata dal comma 1 dell'articolo 53, al fine di considerare adeguatamente il carattere di discontinuità delle attività da essi svolte;
con riferimento a ulteriori interventi da introdurre nel provvedimento in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n. 68, al fine di assicurare sufficienti margini di gestione del medesimo Fondo nell'esercizio in corso;b) prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, teso a reintegrare le disponibilità del medesimo Fondo a seguito degli interventi che, nel tempo, ne hanno previsto la riduzione;
c) incrementare il contributo annuale all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in considerazione dell'impatto sul medesimo Istituto delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) individuare misure tese a consentire l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per mansioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto e appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;
e) prevedere che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1 gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico;
f) individuare misure per consentire il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i centri di assistenza fiscale, che sarà sospeso a tempo indeterminato a partire dal prossimo 15 maggio.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
rilevato che l'articolo 22 del decreto-legge, recante disposizioni tese a favorire l'assunzione di personale, non contiene alcuna previsione relativa al personale che svolge la propria attività nel settore sanitario nonostante la carenza di organico in tale settore, causata dal
blocco del turnover, stia mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA);sottolineata, quindi, l'esigenza di assicurare, nell'ambito dei LEA, un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa, ciò che richiederebbe l'applicazione del sistema tariffario per l'acquisto di determinati ausili che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti ad personam attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'équipe multidisciplinare;
evidenziato, inoltre, che, il decreto-legge in esame non reca alcuna misura volta a rafforzare i servizi territoriali in materia di politiche sociali nonostante la riduzione operata, soprattutto sul Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, ai sensi della quale parte di tale contributo, pari a oltre 200 milioni di euro, andrà a gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;
osservato, quindi, che l'articolo 31 del decreto-legge, in attuazione della suddetta Intesa, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;
rilevato, altresì, che il decreto-legge in oggetto non contiene alcuna disposizione volta a determinare le condizioni per il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che è stato sospeso a tempo indeterminato a partire dal 15 maggio, nonostante tale servizio risulti fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e trovano nei CAF il punto di riferimento per l'erogazione del servizio,
esprime:
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) introdurre, all'articolo 22, nella parte concernente le assunzioni di personale, elementi di graduale flessibilità riguardo ai vincoli vigenti sulla spesa e sulla dotazione del personale nel settore sanitario, al fine favorire lo sblocco del turnover in un settore in cui la carenza di organico, anche per motivi anagrafici, sta mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai LEA;
b) introdurre una disposizione volta a prevedere che il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, fissi le tariffe massime per l'acquisto di quegli ausili di serie che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti ad personam attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un’équipe multidisciplinare, al fine di assicurare un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa;c) prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;
d) prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica;
e) riconsiderare la disposizione dell'articolo 31 che, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispone che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;
f) prevedere una disposizione che consenta tempestivamente il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che risulta sospeso a partire dal 15 maggio, in modo da consentire l'erogazione di un servizio fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate.
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
preso atto che l'articolo 12 dispone la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta
per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), prevedendo che le risorse stanziate per il 2017 siano ridotte di 110 milioni di euro, e che per gli anni 2018 e 2019 le risorse siano aumentate di 55 milioni annui e ricordato che tale credito d'imposta è destinato anche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015);considerato che, al fine di realizzare il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017, l'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro;
considerato altresì, che, per quanto attiene al MIPAAF, secondo quanto riportato nella tabella allegata al provvedimento, la riduzione della dotazione ammonta complessivamente a 5,171 milioni di euro;
preso atto al riguardo che tali misure si giustificano anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile 2017) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit;
valutati molto positivamente gli ulteriori interventi in favore delle zone terremotate previsti dal Titolo III del decreto-legge, per il finanziamento dei quali l'articolo 41, comma 1, dispone lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
giudicata con particolare favore l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 41, comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4);
valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 54, che modificano la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di prevedere che ai soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, il DURC sia rilasciato a seguito della presentazione della suddetta domanda, purché
sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del DURC, introducendo, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione;preso atto che questa misura beneficia il comparto agricolo in quanto il mancato rilascio del DURC determina per l'imprenditore agricolo una serie di conseguenze negative, quali l'impossibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR;
considerata la necessità di prevedere misure volte ad assicurare alle imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, il ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse;
ritenuto altresì necessario, all'articolo 43, prevedere interventi a favore delle molte imprese agricole che al momento del verificarsi dei recenti eccezionali eventi atmosferici non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio «neve, gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2017, nei confronti delle quali non sarebbe quindi consentito, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alcun intervento compensativo del Fondo di solidarietà nazionale che consente di attivare tali interventi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo;
ritenuto inoltre opportuno, all'articolo 57, rafforzare gli strumenti per rilanciare concretamente l'imprenditoria giovanile, prevedendo, per la concessione dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa ammissibile, dando così la possibilità alle imprese condotte da giovani agricoltori di accedere ai mutui a tasso zero senza limite di spesa ammissibile, coerentemente con la normativa europea in materia;
ravvisata la necessità, al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, di prevedere la possibilità di estendere le polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso;
premesso che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, contiene una norma caposaldo per la cooperazione in quanto riconosce alla cooperativa di conferimento prodotti agricoli lo status di imprenditore agricolo e che la stessa norma ha rinvenuto nei caratteri tipici della società cooperativa a mutualità prevalente (lo scopo mutualistico, la parità di trattamento dei soci, il sistema di votazione per teste e non per quote) tutti gli elementi necessari e sufficienti per
sostenere che si trattasse di una formazione sociale in cui i soci, imprenditori agricoli, fossero anche i destinatari dell'attività sociale e, pertanto, meritevole di essere investita, al pari dei propri soci, della qualificazione giuridica di imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile;considerato che, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22798 del 2016, ha interpretato tale norma tradendo non solo il dato letterale della norma, ma anche lo spirito e le finalità che il legislatore si era prefissato con la emanazione della suddetta disposizione, in quanto ha ritenuto che un'impresa cooperativa costituita da imprenditori agricoli che, ai sensi della predetta disposizione, esegue esclusivamente attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) dei prodotti prevalentemente conferiti dai soci non è imprenditore agricolo ma imprenditore commerciale, e che tale pronuncia possa creare un primo ed unico precedente le cui conseguenze per le cooperative ed i loro soci possono arrecare gravi danni e potrebbe avere risvolti negativi anche dal punto di vista fiscale;
ravvisata quindi la necessità che il legislatore ripristini la corretta interpretazione della disposizione in commento, attraverso un intervento normativo che chiarisca il fatto che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al comma 3 ovvero alle sole attività connesse;
osservato inoltre che, in materia di trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, prevede che, a decorrere dal 1 aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici e che tale disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo;
considerato che le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata; che ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa; che tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso, e ritenuto, pertanto, che l'adempimento in questione crei un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) si preveda che, nel rispetto della normativa nazionale e europea vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura,
iscritte nel registro delle imprese di pesca, siano ammesse a beneficiare di interventi volti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017;2) si preveda una deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, consentendo anche alle imprese che non hanno sottoscritto le polizze agevolate a copertura del rischio «neve, gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2017, di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, a tal fine aggiungendo, all'articolo 43, dopo il comma 5, il seguente comma:
«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle nevicate, gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
6-ter. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
3) si preveda, per la concessione dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa ammissibile, dando così la possibilità alle imprese condotte da giovani agricoltori di accedere ai mutui a tasso zero senza limite di spesa ammissibile, coerentemente con la normativa comunitaria in materia, a tal fine aggiungendo, all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile” sono soppresse.»;
4) si chiarisca, attraverso una norma di interpretazione autentica, che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al
comma 3 ovvero alle sole attività connesse, a tal fine aggiungendo, dopo l'articolo 57, il seguente:«Art. 57-bis. (Interpretazione autentica). L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»;
5) si preveda l'estensione delle polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso, a tal fine aggiungendo all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente:
«3-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: “nel settore del grano” sono sostituite dalle seguenti: “nei settori del grano e del riso”»;
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'esonero dall'adempimento dell'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo attraverso distributori automatici, nell'ambito delle misure urgenti in tema di riscossione di cui all'articolo 35 del provvedimento all'esame, a tal fine aggiungendo, all'articolo 35, al comma 1, dopo la lettera b), la seguente:
«b-bis) all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo”.».
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
rilevato che:
il provvedimento reca una pluralità di disposizioni, che incidono su diversi ambiti materiali e che risultano nel loro complesso riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico»;
sottolineato che:
il decreto-legge reca agli articoli da 14 a 40 una serie di disposizioni relative alla finanza territoriale;
risulta in proposito necessario individuare una sede istituzionale pubblica e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni che consentano di disporre di un quadro certo e stabile di regole per gli enti territoriali, evitando interventi disorganici e disomogenei, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni pubbliche e risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 205/2016, n. 10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n. 138/1999), che costituisce un punto imprescindibile di garanzia dei diritti dei cittadini;
l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 individua nella Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle Regioni e della autonomie locali il luogo della compiuta realizzazione del principio di leale collaborazione a livello legislativo;
come emerso dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nell'ambito dell'esame di una relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali, occorre procedere tempestivamente, alla luce dell'oramai consolidato assetto costituzionale dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, all'attuazione della norma costituzionale di cui al citato articolo 11;
nelle more dell'attuazione dell'articolo 11, occorre attivare fin da subito sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l'urgenza con cui si impongono le questioni relative all'assetto ordinamentale e finanziario degli enti territoriali quanto per l'opportunità di porre le basi, anche metodologiche, del lavoro della futura Commissione in composizione integrata;
considerato che:
l'articolo 16 reca la ripartizione tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016, stabilendola nella misura di 650 milioni a carico delle Province e per i restanti 250 milioni a carico delle Città metropolitane;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 205 del 2016, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato comma 418, ha interpretato tale disposizione, sulla base del principio dell'adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni, nel senso che le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali debbano essere destinate ad una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali;
rilevato che:
l'articolo 27 detta i criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, richiamando altresì, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, che consente al Consiglio dei ministri di provvedere decorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione sul riparto del Fondo nella parte in cui prevedeva che la dotazione fosse ripartita previo parere della Conferenza unificata anziché previa intesa in sede
di Conferenza, in considerazione della competenza in materia di «trasporto pubblico locale» riconosciuta alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, Cost.;secondo la giurisprudenza costituzionale, quando la legge statale interviene in ambiti su cui esistono prerogative regionali, essa deve prevedere «intese forti», non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella «ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011, n. 121/2010 e n. 6/2004; così anche il Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251/2016);
rilevato inoltre che:
l'articolo 39 subordina il riconoscimento alle Regioni di una quota pari al 20 per cento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale all'erogazione alle Province e Città metropolitane delle risorse ad esse spettanti per l'esercizio delle funzioni conferite e alla relativa certificazione entro il 30 giugno di ciascun anno;
tale previsione, pur volta a garantire a Province e Città metropolitane l'effettiva disponibilità delle risorse ad esse spettanti, rischia di penalizzare gli enti locali che potrebbero essere privati di una parte delle risorse per il trasporto pubblico;
considerato che:
l'articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;
appare in proposito necessario il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato;
rilevato che l'articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai
relativi enti di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome;osservato che l'articolo 52, come già del resto l'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), individua direttamente gli interventi prioritari nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, incidendo così sulle materie di competenza regionale «reti di trasporto di rilevanza regionale» e «turismo»;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) sia introdotta una disposizione volta a prevedere l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, ai fini della verifica del rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra funzioni degli enti territoriali e risorse ad essi assegnate, anche sulla base delle disposizioni recate dagli articoli da 14 a 40, e al fine di assicurare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'attuazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo,
2) all'articolo 47, comma 3, sia assicurato il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che recano l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale;
3) all'articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sia introdotta una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che subordini l'applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 16, appare opportuno verificare la coerenza delle disposizioni relative alla decurtazione delle risorse delle Province e delle Città metropolitane con la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2016, richiamata in premessa;
b) l'articolo 27, nella parte in cui detta direttamente i criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale e richiama, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
c) all'articolo 39, sia valutata l'opportunità di evitare che la mancata erogazione da parte delle Regioni alle Province e Città metropolitane delle risorse ad esse spettanti per l'esercizio delle funzioni conferite si traduca di fatto in una ulteriore penalizzazione per
gli enti locali in ordine alle risorse spettanti per il trasporto pubblico locale;d) l'articolo 52, che individua direttamente gli interventi prioritari nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, sia valutato alla luce delle competenze regionali in materia di «reti di trasporto di rilevanza regionale» e «turismo».
Testo del disegno di legge |
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1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. |
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
? |
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017. |
? |
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
4. Identico. |
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;
alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”»;
al comma 3, le parole: «le disposizioni di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016,
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata). – 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti
tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1-ter. – (Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure). – 1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
c) alla lettera g):
1) all'alinea, le parole: “alla lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera f)”;
2) al numero 2), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera e)” e dopo le parole: “le somme da versare del 10 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”;
3) al numero 3), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera e)” e dopo le parole: “le somme da versare del 3 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
Art. 1-quater. – (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi). – 1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari). – 1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b), le parole: «o della sottoscrizione di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «2 agosto 2009, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 102»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al numero 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “In alternativa la dichiarazione” sono aggiunte le seguenti: “o l'istanza”;
3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “a partire dal giorno sedici del mese successivo” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal decimo giorno successivo”;
b) è aggiunto in fine il seguente comma:
“2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato”
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.
4-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «anche attraverso la gestione di portali online» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare»;
al comma 2, le parole: «le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca»;
al comma 3, le parole: «a favore di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di terzi»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
al comma 4, al primo periodo, le parole: «anche attraverso la gestione di portali on-line» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli che gestiscono portali telematici» e dopo le parole: «conclusi per il loro tramite» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati»;
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata
l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale»;
al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di attuazione» sono inserite le seguenti: «dei commi 4, 5 e 5-bis»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
“2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre
c) al comma 2-sexies, dopo le parole: “i soggetti beneficiari” sono inserite le seguenti: “, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o
“50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.
50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo”».
All'articolo 6:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «in misura pari al» sono sostituite dalla seguente: «nel»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Riduzione degli apparecchi da divertimento). – 1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per
ciascun apparecchio».
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Rideterminazione delle aliquote dell'ACE). – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
All'articolo 8:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
“1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”».
Nel titolo I, capo I, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – (Indici sintetici di affidabilità fiscale). – 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a
10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere
a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: “studi di settore,” sono inserite le seguenti: “degli indici sintetici di affidabilità fiscale”. La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo
Art. 9-ter. – (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria). – 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.
Art. 9-quater. – (Compensazione di somme iscritte a ruolo). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 10:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014”».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»;
al comma 3, le parole: «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
Nel titolo I, capo II, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 11-bis. – (Disposizioni in materia di magistratura contabile). – 1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).- 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «507 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 507 milioni» e le parole: «e 672 milioni» dalle seguenti: «e in 672 milioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere). – 1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo»».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma “Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. – (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90). – 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: “sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”.
Art. 13-quater. – (Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018».
All'articolo 14:
al comma 1:
prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
«0a) al comma 448, le parole: “A decorrere dall'anno 2017, la dotazione” sono sostituite dalle seguenti: “La dotazione” e dopo le parole: “è stabilita in euro 6.197.184.364,87” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018”;
0b) al comma 449:
1) alla lettera b), le parole: “nell'importo massimo di 80 milioni di euro” sono sostituite seguenti: “nell'importo massimo di 66 milioni di euro”;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56”»;
alla lettera b), dopo le parole: «nel limite di 11 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Acquisto di immobili pubblici) – 1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi”.
Art. 14-ter. – (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente:
“462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011,
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «e l'ulteriore incremento di 900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
All'articolo 18:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
All'articolo 19:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto».
All'articolo 20:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
al secondo periodo, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 3, le parole: «100 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:«170 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno” sono sostituite dalle seguenti: “della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio”»;
2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa»»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in favore delle fusioni di comuni».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. – (Semplificazioni). – 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Art. 21-ter. – (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). – 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento”»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in
coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ’Regioni-Autonomie locali’ del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste”;
b) al terzo periodo, le parole: “di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”.
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 4, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine,» e le parole da: «è rivestita la carica elettiva. In caso» fino a: «è rivestita la carica elettiva» sono sostituite dalle seguenti: «l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti
al comma 5, la parola: «tecniche» è sostituita dalle seguenti: «tecniche e tecnico-finanziarie e contabili»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.
5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.
5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015,» e le parole: «il buon andamento degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura»;
al comma 7, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-ter. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017, è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017.
7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quinquies. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “venticinque”. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua fondazione» e le parole:«2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) erogazione di borse di studio»;
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti «, l'università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti: «, in Montenegro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti: «, in Montenegro».
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. – (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). – 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019
Art. 22-ter. – (Organici di fatto). – 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma».
All'articolo 24:
al comma 1:
al capoverso 534-bis, le parole: «legge 24 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le parole: «n. 68 e nelle materie» sono sostituite dalle seguenti: «n. 68, nelle materie»;
al capoverso 534-ter, le parole: «da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,»;
al comma 2, alinea, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2018»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: “2018”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2019”;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: “Per gli anni dal 2011 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2018” e le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 3, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 2, le parole: “entro il 31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2018”;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al quinto periodo, dopo le parole: «di seguito riportata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente”;
b) al comma 488:
1) all'alinea, le parole: “attribuisce a” sono sostituite dalle seguenti: “individua per”;
2) alla lettera a), le parole: “nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017”;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge”;
5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP”;
c) dopo il comma 488 è inserito il seguente:
“488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488”;
d) il comma 489 è sostituito dal seguente:
“489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale”;
e) al comma 492:
1) all'alinea, le parole: “15 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “20 febbraio”;
2) alla lettera 0a), le parole: “, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa” sono soppresse;
3) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
4) la lettera b) è abrogata;
f) al comma 493, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere 0a), a), c) e d)”».
All'articolo 26:
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. – (Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti). – 1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”».
All'articolo 27:
al comma 1:
al capoverso 534-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» è inserita la seguente: «erogate»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «, l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'applicazione»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma
a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali”;
b) il comma 6 è abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1 gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento
stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
al comma 10, le parole: «dopo le parole, “trasporto di persone”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “trasporto di persone,”»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ’31 dicembre 2017’ sono sostituite dalle seguenti: ’31 gennaio 2018’. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni”»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori
a) al primo periodo, la parola: “ovvero” è sostituita dalla seguente: “anche” e dopo le parole: “alla riqualificazione elettrica” sono aggiunte le seguenti: “e al miglioramento dell'efficienza energetica”;
b) al quarto periodo, dopo le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità” è aggiunta la seguente: “, anche”.
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
“4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente”».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2018» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «indicare»;
al terzo periodo, le parole: «di AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia italiana del farmaco».
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 402-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza). – 1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017».
All'articolo 33:
al comma 1, capoverso 495-bis:
al terzo periodo, le parole: «di cui al alla tabella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella»;
al quinto periodo, lettera b), le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa). – 1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”».
All'articolo 34:
al comma 1, dopo le parole: «e in quelli antecedenti”» sono aggiunte le seguenti: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. – (Programma operativo straordinario della regione Molise). – 1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016
b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente».
All'articolo 35:
all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «1. Al decreto-legge»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: “conto corrente di tesoreria dell'ente impositore”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati”».
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «si completa» sono sostituite dalle seguenti: «si completano»;
al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: «“1. In deroga” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 2-bis. – (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). – 1. In deroga”; al comma 2, le parole: “sentiti i creditori” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti i creditori’ ”»; al comma 3, le parole: «stabilmente riequilibrato.»» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente riequilibrato»;
prima del comma 4 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
“714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano
All'articolo 37:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.” è inserito il seguente periodo: “Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 40:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016»;
il comma 2 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane».
Nel titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. – (Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri). – 1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale».
All'articolo 41:
al comma 2, la parola: «491,5» è sostituita dalla seguente: «461,5», la parola: «717,3» è sostituita dalla seguente: «687,3» e la parola: «699,7» è sostituita dalla seguente: «669,7»;
al comma 3, lettera b):
all'alinea, le parole: «dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006»;
al numero 1), le parole: «di adeguamento, il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento. Il Dipartimento»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. – (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico). –1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.
4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”. L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società Invitalia Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «132 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo”.
3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: “continuità aziendale” sono inserite le seguenti: “, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: “previa disposizione” sono inserite le seguenti: “del commissario delegato o” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all’ articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione».
All'articolo 43:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2018”»;
alla lettera d):
al capoverso 12-bis, le parole: «i tributi non versati» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito dei tributi non versati»;
al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: «Commissario alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario per la ricostruzione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguente modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: “gennaio 2017,” sono inserite le seguenti: “nonché le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017”;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, per le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate e dalle brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017”»;
alla rubrica, le parole: «proroga sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «proroga della sospensione».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. – (Assegnazione di spazi finanziari). – 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli”.
Art. 43-ter. – (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). – 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati
Art. 43-quater. – (Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016). – 1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “23 milioni di euro per l'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018”.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
All'articolo 45, comma 1, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine».
Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. – (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017). – 1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta».
All'articolo 46:
al comma 2, alinea, le parole: «della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015»;
al comma 2, lettera a), le parole: «di 100.000 euro del reddito» sono sostituite dalle seguenti: «di 100.000 euro riferito al reddito»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017».
Nel titolo III, dopo l'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 46-bis. – (Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015). – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:
«428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda ’C’ allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefìci previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 46-ter. – (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). – 1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
Art. 46-quater. – (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche). – 1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
Art. 46-quinquies. – (Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). – 1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.
Art. 46-sexies. – (Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
Art. 46-septies. – (Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
c) al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
Art. 46-octies. – (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45). – 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,” sono inserite le seguenti: “attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,” e le parole: “nel limite di 300 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 500 milioni di euro”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma”.
Art. 46-novies. – (Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7). – 1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1 maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si
All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «l'organismo» sono sostituite dalla seguente: «organismo»;
al comma 4, le parole: «ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali» e le parole: «le necessarie risorse di copertura» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse necessarie per la copertura finanziaria»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «previa intesa» sono inserite le seguenti: «con la singola regione interessata e»;
al secondo periodo, le parole: «che ne assume la relativa gestione» sono sostituite dalle seguenti: «che ne assume la gestione» e le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro»;
al comma 7, le parole: «alla società» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio della società» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il trasferimento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima società, di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l'impegno della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società»»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della» sono sostituite dalle seguenti: «del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47- bis. – (Disposizioni in materia di trasporto su strada). – 1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga”;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
“o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,”;
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: “alle aree pedonali,” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,”.
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018”».
All'articolo 48:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e dalle Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al comma 5, le parole: «tra la predetta data e fino all'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «tra la predetta data e l'adozione»;
al comma 7, lettera e), le parole: «Il trattamento di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto»;
al comma 11, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9 e 10»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento»;
al comma 12, primo capoverso, le parole: «contrasto al fenomeno dell'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'evasione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli agenti accertatori , nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
All'articolo 49:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura».
al comma 3:
all'alinea, le parole: «deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed» sono soppresse;
alla lettera b), le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7 e 8»;
dopo lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, le parole: «apposita preventiva informativa all’» sono sostituite dalle seguenti: «apposito preventivo parere dell’»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e 95/2004,» sono inserite le seguenti: «pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005,» e le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
al comma 11, dopo le parole: «fermo restando» sono inserite le seguenti: «, finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT» e le parole: «il versamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di versamento»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «, per attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime risorse, a svolgere attività»;
al secondo periodo, le parole: «le modalità del» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste per il»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari».
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente” sono sostituite dalle seguenti: “ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020”»;
L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 50. – (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia Spa). – 1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di
All'articolo 52:
al comma 1, le parole: «dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovia» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia».
Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:
«Art. 52-bis. – (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma). – 1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».
Art. 52-ter. – (Modifiche al codice dei contratti pubblici). – 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante,
Art. 52-quater. – (Organizzazione dell'ANAC). –1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-quinquies. – (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25). – 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi
All'articolo 53:
ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle seguenti: «la data»;
al comma 3, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».
Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis. – (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale). –1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per
l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7,
Art. 53-ter. – (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). – 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. – (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale
notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica
Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis. – (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). – 1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Art. 55-ter. – (Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito). – 1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.
Art. 55-quater. – (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga). – 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”.
Art. 55-quinquies. – (Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri). – 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso”».
All'articolo 56:
al comma 1, lettera a), la parola: «complementarietà» è sostituita dalla seguente: «complementarità»;
al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni
al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:
«Art. 56-bis. – (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). –1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 57:
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"»;
alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti».
Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:
«Art. 57-bis. – (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). – 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto
Art. 57-ter. – (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili). – 1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2017".
Art. 57-quater. – (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). – 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
All'articolo 59:
al comma 2:
al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 31-quater. – (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). –»;
al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99».
All'articolo 60:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio» e la parola: «rafforzatisi considerano» è sostituita dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»;
alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla seguente: «aventi».
Nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 60 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 60-bis. – (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti). – 1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione delle domande di accesso al Fondo”.
Art. 60-ter. – (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation). – 1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà
Art. 60-quater. – (Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia). – 1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 60-quinquies. – (Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in). – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
“3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi”.
Art. 60-sexies. – (Cartolarizzazione di crediti). – 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8”;
b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7.1. – (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente,
All'articolo 61:
al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni», dopo la parola: «predispone» sono inserite le seguenti: «, sentito il comitato organizzatore locale,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque», le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti» e le parole: «una conferenza di servizi, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «una o più conferenze di servizi, alle quali»;
al secondo periodo, le parole: «Tale conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni conferenza»;
al quarto periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per lo sport» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 10, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 17, secondo periodo, le parole: «del Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 22, dopo le parole «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».
All'articolo 62:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo
il comma 4 con il seguente:
«4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto».
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l'aggiudicazione della concessione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: “Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” è soppresso».
All'articolo 63:
al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».
All'articolo 64:
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
«Art. 64-bis. – (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica). – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”;
b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:”.
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
“d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale”.
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
“Art. 5-bis. – (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
“1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti:
«Art. 65-bis. – (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.
Art. 65-ter. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'articolo 66:
al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190» e dopo le parole: «è incrementata» sono inserite le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2017,»;
al comma 2, le parole: «di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017”»;
al comma 3:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1».
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».
Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:
«ALLEGATO 1-bis
(Articolo 30-bis, comma 1)
04.48.21.006/015/018;
12.22.03.009/012;
12.22.03.015/018;
12.22.18.012;
12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
12.23.06.012;
12.27.07.006;
18.09.39.003/006/009/012;
18.09.21.003/006, con i relativi accessori».
All'elenco recante: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», nella tabella: «Ministero dell'istruzione, dell'università
la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)» è soppressa;
alla voce relativa al programma «2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412» è sostituita dalla seguente: «9.523».
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017?(*). (*) Si veda anche l’Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017. |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017; |
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Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2017; |
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Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; |
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1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; |
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b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: |
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Identico. |
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a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; |
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b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; |
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c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; |
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d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. |
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1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»; |
1-ter. Identico. |
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1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. |
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1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»; |
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c) il comma 2 è abrogato. |
c) identica; |
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c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società». |
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2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei». |
2. Identico. |
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3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. |
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2. |
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. |
4. Identico. |
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4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». |
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4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis. |
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4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. |
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4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato. |
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2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. |
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3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. |
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4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
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5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. |
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6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà. |
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7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo. |
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8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. |
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10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. |
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11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1. |
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12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. |
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14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15. |
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15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»; |
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b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; |
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c) alla lettera g): |
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1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»; |
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2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera»; |
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3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera». |
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2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate. |
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1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. |
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2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione. |
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3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. |
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1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.» |
1. Identico. |
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2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.» |
2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.» |
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2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017. |
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1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. |
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2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. |
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1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»; |
a) identica; |
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b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.» |
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.» |
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2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al numero 7: |
a) identica: |
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1. al primo periodo, le parole: «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole: «5.000 euro annui»; |
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito»; |
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2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza»; |
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2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: |
3) identico: |
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«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.» |
«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.» |
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b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro». |
b) identica. |
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3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi». |
3. Identico. |
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4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni». |
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». |
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4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»; |
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b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato». |
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4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407». |
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4-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori. |
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4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
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4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. |
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. |
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2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione. |
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. |
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3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. |
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. |
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3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. |
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4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. |
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. |
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5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. |
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. |
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5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. |
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6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. |
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. |
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7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali. |
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. |
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7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. |
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1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: |
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«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; |
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b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente: |
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«2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»; |
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c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,». |
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2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede: |
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a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; |
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b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; |
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c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. |
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1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. |
Identico. |
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2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti: |
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«50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti: |
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a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; |
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b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; |
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c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. |
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50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
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50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo». |
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1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. |
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. |
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2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017. |
2. Identico. |
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3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. |
3. Identico. |
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4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. |
4. Identico. |
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4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». |
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1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini: |
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a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; |
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b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000. |
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2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. |
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3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio. |
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1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
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a) ai commi 2 e 5 le parole «dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto esercizio precedente»; b) al comma 6-bis le parole «all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al quinto esercizio precedente». |
«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento». |
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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. |
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3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: «552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo: |
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a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010; |
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b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.». |
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4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1. |
3. Identico. |
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1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni». |
1. Identico. |
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1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: |
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«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». |
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1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) alla lettera a), le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»; |
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b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»; |
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c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019». |
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1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10. |
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2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti. |
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4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. |
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5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. |
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6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: |
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a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; |
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b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. |
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7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. |
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8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. |
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9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. |
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10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefìci: |
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a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; |
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b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; |
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c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; |
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d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; |
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e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; |
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f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. |
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12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente. |
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13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. |
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14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. |
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15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilità fiscale». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai princìpi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. |
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16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. |
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18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. |
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19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»; |
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b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». |
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro». |
1. Identico. |
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2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
2. Identico. |
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3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione». |
3. Identico. |
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3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
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«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014». |
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1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
1. Identico. |
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1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. |
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2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. |
2. Identico. |
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3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. |
3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. |
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4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: |
4. Identico. |
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a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; |
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b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. |
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5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
5. Identico. |
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6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. |
6. Identico. |
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7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo. |
7. Identico. |
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8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. |
8. Identico. |
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9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. |
9. Identico. |
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10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. |
10. Identico. |
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11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7. |
11. Identico. |
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12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. |
12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. |
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13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
13. Identico. |
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1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità. |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
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1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma». |
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1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. |
1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l'anno 2017 e in 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. |
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1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti. |
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1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo». |
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1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. |
1. Identico. |
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1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. |
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1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. |
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1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». |
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1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
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«3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate». |
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1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. |
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2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. |
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3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito. |
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4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili. |
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5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. |
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6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. |
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1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «è stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»; |
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0b) al comma 449: |
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1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»; |
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2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: |
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«d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»; |
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a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»; |
a) identica; |
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b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: «450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.». |
b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: «450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.». |
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1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi. |
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1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi». |
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1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente: |
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«462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014». |
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1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno – Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio. |
Identico. |
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2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. |
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3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. |
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1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.». |
1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.». |
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1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. |
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1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. |
2. Identico. |
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3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto. |
3. Identico. |
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1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto. |
Identico. |
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1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane: |
1. Identico. |
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a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017; |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. |
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2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente». |
2. Identico. |
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3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente: |
3. Identico. |
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«462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016». |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. |
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3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni. |
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3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. |
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1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: «470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». |
Identico. |
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1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. |
1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto. |
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1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto. |
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2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
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3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. |
3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. |
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4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017. |
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016. |
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4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
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1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. |
1. Identico. |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. |
2. Identico. |
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2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio». |
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2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: |
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«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa». |
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1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: |
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a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; |
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b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. |
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1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. |
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2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali. |
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali. |
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1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento». |
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2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite da: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.». |
2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento». |
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3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento». |
3. Identico. |
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3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. |
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3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste»; |
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b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019». |
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3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
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4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.». |
4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.». |
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5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56. |
5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56. |
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5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». |
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5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. |
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5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. |
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5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente. |
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6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
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7. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. |
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. |
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7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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7-ter. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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7-quinquies. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario. |
8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
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8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 2: |
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1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»; |
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2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: |
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«d-bis) erogazione di borse di studio»; |
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b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti «, l'università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione». |
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8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter. |
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8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 1, comma 2: |
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1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro»; |
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2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse; |
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b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro». |
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1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. |
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2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. |
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3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. |
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4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. |
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5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede: |
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a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107; |
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b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; |
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c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; |
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d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6. |
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6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; |
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b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro». |
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1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026. |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: |
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a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017; |
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b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; |
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c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; |
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d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; |
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e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma. |
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1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016: |
Identico. |
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a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana. |
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1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
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«534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità. |
«534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e nelle materie diverse dalla sanità. |
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534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.» |
534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.» |
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2. A decorrere dall'anno 2018: |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018: |
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a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi; |
a) identica; |
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b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso. |
b) identica. |
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2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»; |
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b) all'articolo 4: |
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1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»; |
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2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»; |
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c) all'articolo 7: |
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1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»; |
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2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»; |
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d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019». |
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1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
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«140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: |
«140-bis. Identico: |
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a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; |
a) identica; |
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b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. |
b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. |
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Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476. |
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata, entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476. |
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140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140». |
140-ter. Identico». |
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2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141». |
2. Identico. |
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2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: |
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a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; |
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b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»; |
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b) al comma 488: |
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1) all'alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle seguenti: «individua per»; |
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2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»; |
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3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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« b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»; |
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4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
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« c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»; |
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5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: |
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«c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; |
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c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»; |
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c) dopo il comma 488 è inserito il seguente: |
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«488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488»; |
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d) il comma 489 è sostituito dal seguente: |
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«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»; |
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e) al comma 492: |
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1) all'alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»; |
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2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse; |
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3) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: |
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«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»; |
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4) la lettera b) è abrogata; |
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f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)». |
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1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 468, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»; |
a) identica; |
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a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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«d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»; |
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b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa». |
b) identica. |
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c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma: |
c) identica. |
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«468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.». |
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1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi». |
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1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
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«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. |
«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. |
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534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017». |
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017». |
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2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri: |
2. Identico. |
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a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; |
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b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale; |
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c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; |
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d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c); |
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e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. |
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3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento. |
3. Identico. |
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4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. |
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. |
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5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. |
5. Identico. |
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6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: |
7. Identico. |
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a) i commi 3 e 5 sono abrogati; |
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b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»; |
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c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». |
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8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. |
8. Identico. |
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8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. |
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8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»; |
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b) il comma 6 è abrogato. |
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8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1 gennaio 2018. |
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8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
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8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. |
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8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate. |
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8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020. |
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9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. |
9. Identico. |
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10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, «trasporto di persone» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone». |
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone,» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone». |
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11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. |
11. Identico. |
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11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. |
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11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti. |
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11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. |
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11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti. |
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12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza». |
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni». |
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12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza». |
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12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al primo periodo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»; |
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b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la seguente: «, anche». |
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12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente. |
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12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: |
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«4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente». |
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1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono soppresse. |
Identico. |
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1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. |
1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. |
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2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma. |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma. |
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3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
3. Identico. |
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1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente: |
1. Identico: |
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«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.». |
«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.». |
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1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie. |
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2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017. |
1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017. |
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1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa. |
Identico. |
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2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017. |
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3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1. |
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1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è inserito il seguente: |
1. Identico: |
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«495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: |
«495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: |
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a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; |
a) identica; |
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b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. |
b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. |
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Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475. |
Identico. |
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