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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3343-A |
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista»;
rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento legislativo è ascrivibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
rilevato che l'articolo unico introduce nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-bis, che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista;
rilevato, in particolare, che il nuovo articolo 293-bis, al primo comma, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;
rilevata l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-bis più aderente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di «chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti»– eliminando il termine «solo» che potrebbe generare incertezze –, e dall'altro riconducendo il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame; ricordato che i reati la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta, all'articolo 1, la «riorganizzazione del disciolto partito fascista»;
ricordato, in particolare, che tale legge n. 645 del 1952 punisce la predetta riorganizzazione del partito fascista con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), dettando poi la disciplina dei reati di apologia (articolo 4) e manifestazioni fasciste (articolo 5);
osservato, in particolare, che, in base alla legge n. 645 del 1952, costituisce apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista (la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516) e che la stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;
rilevato che, analogamente, la legge n. 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516);
rilevato inoltre che la legge 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi;
rilevato, in particolare, che tale legge n. 205 del 1993, all'articolo 2, punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
osservato che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba;
osservato che la proposta di legge in esame – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – ha l'obiettivo «di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti»;
rilevato, in particolare, che la clausola di riserva, introdotta dalla Commissione in sede referente, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», prevista dall'articolo 1, capoverso Art. 293-bis, primo comma, della presente proposta, intende salvaguardare l'applicazione del più grave reato previsto dalla disciplina vigente;
sottolineato, comunque, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalla cosiddette leggi Scelba e Mancino, in quanto alcune condotte potrebbero risultare riconducibili a più fattispecie di reato, per le quasi sono stabilite pene in parte diverse e aggravanti differenziate,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa, di riformulare l'articolo 293-bis, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti», e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalle cosiddette leggi Scelba e Mancino.
Testo |
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1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. |
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. |
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici». |
Identico». |