Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4530 |
1. La presente legge ha la finalità di garantire le dovute prestazioni sanitarie e l'omogeneità delle cure nei presìdi ospedalieri situati nelle isole minori, nonché di tutelare la maternità promuovendo politiche di parità sociale per i cittadini ivi residenti, ai sensi degli articoli 31 e 32 della Costituzione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni delle isole minori.
2. I comuni di cui al comma 1 devono altresì rispettare i seguenti requisiti:
a) presenza di un presidio ospedaliero nel territorio;
b) altri presìdi ospedalieri presenti nella regione di riferimento raggiungibili in un tempo superiore a 40 minuti con mezzi di superficie.
1. Il Servizio sanitario nazionale definisce i livelli qualitativi delle prestazioni sanitarie e assicura la continuità dell'assistenza ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni di cui all'articolo 2.
2. I livelli qualitativi di cui al comma 1 sono garantiti mediante un piano per i servizi sanitari predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e approvato con
1. Lo Stato riconosce come sedi particolarmente disagiate i presìdi ospedalieri situati nei comuni di cui all'articolo 2.
2. Le regioni adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere salvaguardino il funzionamento dei presìdi ospedalieri da esse dipendenti, situati nei comuni di cui all'articolo 2, per l'assolvimento della funzione di punto di riferimento sanitario della popolazione ivi residente.
3. I presìdi ospedalieri situati nei comuni di cui all'articolo 2 devono assicurare il servizio di emergenza–urgenza e di pronto soccorso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5.
4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere stabiliscono le modalità organizzative idonee a garantire l'esistenza di adeguate riserve di sangue e di emoderivati nei presìdi ospedalieri da esse dipendenti, situati nei comuni di cui all'articolo 2.
1. Le regioni adottano i provvedimenti necessari per assicurare, attraverso il potenziamento del servizio di emergenza-urgenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, la tempestività del soccorso e della stabilizzazione del paziente, nonché, ove necessario, del trasferimento dello stesso a strutture specializzate, tenendo conto delle difficoltà derivanti dalle condizioni geografiche e logistiche.
1. Il regolare funzionamento dei punti nascita situati nei comuni di cui all'articolo 2 è garantito, ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l'anno, tramite le seguenti figure professionali:
a) un ginecologo reperibile;
b) un ginecologo di guardia;
c) un anestesista reperibile;
d) un pediatra reperibile;
e) un'ostetrica di guardia.
2. Al fine di garantire un'idonea pratica clinica e di soddisfare i livelli di sicurezza e di assistenza previsti dall'accordo in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, n. 137/CU, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2010, il personale di cui al comma 1 è periodicamente destinato a punti nascita con un numero di parti non inferiore a 500 all'anno per periodi di servizio di durata non inferiore a cinque giorni continuativi.
3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), deve provenire dai presìdi ospedalieri con un numero di parti non inferiore ai 500 all'anno ed essere idoneo alla sostituzione del direttore o del primario.
4. La presenza del personale può essere organizzata mediante la predisposizione mensile di una turnazione flessibile anche in deroga alla legge n. 30 ottobre 2014, n. 161.
1. Per assicurare il servizio sanitario nei presìdi ospedalieri situati nei comuni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni e gli incentivi finanziari previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.