Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4586


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARGERO, BERRETTA, BRUNO BOSSIO, CAMANI, CARELLA, CULOTTA, D'OTTAVIO, FEDI, FRAGOMELI, LODOLINI, MALISANI, MARANTELLI, MONTRONI, PREZIOSI, SGAMBATO
Istituzione e disciplina dell'Agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse
Presentata il 13 luglio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi economica iniziata dieci anni fa ha prodotto, tra le altre cose, il rilancio dell'area di pensiero keynesiana, con una forte critica dell'ineguaglianza distributiva, e ha dato forza ai nuovi concetti della scarsità delle risorse, della difesa degli ecosistemi naturali e delle energie rinnovabili. In questo contesto, la green economy, che è l'incontro tra l'impresa e la sostenibilità economica, sociale e ambientale, rappresenta un modello di economia a basse emissioni di anidride carbonica, efficiente nell'utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva, che produce benessere ed equità sociale, riducendo allo stesso tempo i rischi ambientali: un'economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta. Il nucleo della green economy è la produzione pulita e sicura di beni, materiali ed energia, la ricostruzione degli ecosistemi naturali, la minimizzazione delle emissioni e dell'inquinamento, nonché l'uso efficiente delle risorse non rinnovabili: secondo Porter, «l'inquinamento è una forma di spreco economico, che implica l'utilizzo non necessario, inefficiente o incompleto di risorse. Spesso le emissioni sono un segnale di inefficienza e impongono a un'organizzazione il compimento di attività che non generano valore, quali la gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti». L'economia odierna e le relative abitudini di consumo si basano su un modello lineare del tipo «prendere, fare, smaltire», coniugato al principio di un «rapido ricambio». Molti delle risorse (progettazione, produzione, uso, recupero), sia settoriali (materie plastiche, materiali per le costruzioni, imballaggi, rifiuti biodegradabili) e anche indicazioni sulle linee di investimento e sul monitoraggio dell'esecuzione della strategia stessa. L'economia circolare, dunque, è stata posta al centro delle politiche di sviluppo dei Paesi europei, con azioni specifiche, basate su strategie nazionali e su agenzie per l'uso efficiente delle risorse, promosse da molti Stati membri. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse, prevista dalla presente proposta di legge, è finalizzata quindi a favorire uno sviluppo sistematico e moderno dell'industria del riciclo che sia in grado di garantire l'alto potenziale di produttività italiano, cioè di trasformare in risorse gli ingenti quantitativi di scarti industriali e urbani che costituiscono la miniera di risorse del nostro Paese. La valorizzazione di queste risorse e la loro reimmissione nei cicli produttivi, oltre a contribuire alla competitività del nostro sistema produttivo, possono significativamente contribuire al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni di gas serra del sistema Italia, rendendo l'economia nazionale più resiliente dinanzi alla crescente domanda globale di risorse.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse).

      1. Al fine di garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'uso delle risorse nazionali, attraverso modelli di produzione e di consumo sostenibili, la valorizzazione delle materie prime seconde e la promozione dei processi di eco-innovazione è istituita, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, l'Agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse (ANUER), di seguito denominata «Agenzia». Le funzioni relative alla politica nazionale per l'uso efficiente delle risorse sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia ai sensi della presente legge.

Art. 2.
(Obiettivi e finalità).

      1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione e tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia:

          a) elabora il Piano nazionale per l'uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali;

          b) coadiuva la pubblica amministrazione nell'attuazione del Piano nazionale per l'uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali e svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che ne gestiscono i programmi, sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alla stesura e alla gestione

di bandi pubblici con procedure d'appalto ecocompatibili obbligatorie, basate, ove possibile, sulla valutazione del ciclo di vita dei materiali e delle risorse naturali;

          c) definisce strumenti e indicatori per la valutazione e la certificazione dell'efficienza delle risorse;

          d) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica nazionale per l'uso efficiente delle risorse, anche attraverso specifiche attività di valutazione e di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e di monitoraggio attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) elabora un rapporto annuale sullo stato dell'uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali in Italia;

          f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per l'uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali;

          g) assiste le imprese e le filiere produttive, in particolare le piccole e medie imprese, in un processo di transizione che consenta una gestione eco-efficiente delle risorse e dei materiali, l'adozione di processi produttivi puliti e l'individuazione di percorsi verso cui indirizzare gli investimenti pubblici e privati, lo sviluppo, il trasferimento e l'applicazione di tecnologie, di metodologie e di approcci mirati a un uso efficiente delle risorse e alla minimizzazione degli impatti ambientali economici e sociali, la promozione e la facilitazione di partenariati tra settore pubblico e soggetti privati, la creazione di reti attraverso progetti di filiera, la definizione del manager delle risorse come nuova figura professionale, nonché la promozione di percorsi di formazione e di qualificazione per gli operatori di settore;

          h) sostiene la promozione e la diffusione di modelli di gestione e di consumo

circolari, incentivando l'utilizzo della progettazione ecocompatibile per incrementare il potenziale di riciclaggio ed estendere il ciclo di vita dei prodotti, definendo modalità e standard riguardo alla creazione di prodotti atti a facilitare il recupero e il trattamento dei materiali e alla corretta rendicontazione del flusso dei rifiuti, valorizzando l'approccio basato sull'analisi del ciclo di vita al fine di prendere in considerazione il ciclo di vita del prodotto nella sua interezza e non solo nella sua fase finale e svolgendo iniziative di sensibilizzazione dei consumatori sulle tematiche dell'economia circolare;

          i) assicura, attraverso accordi e partecipazioni ai competence center e ai digital innovation hub previsti dal Piano nazionale industria 4.0 del Ministero dello sviluppo economico, la formazione e la conoscenza delle tecnologie di cui alla lettera g), favorisce l'accesso alle buone pratiche ed effettua la consulenza tecnologica per le piccole e medie imprese, sostenendo il supporto alla sperimentazione e alla produzione di nuove tecnologie eco-innovative e il relativo coordinamento con i centri di competenza europei;

          l) sostiene l'adozione di nuovi modelli commerciali come le formule di leasing e di noleggio per offrire nuove opportunità di acquistare servizi in luogo di prodotti;

          m) concorre, insieme al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, all'elaborazione di misure, da sottoporre alle amministrazioni interessate, finalizzate a:

              1) favorire percorsi di simbiosi industriale;

              2) incentivare il recupero e l'uso di materiali riciclati e gli acquisti verdi;

              3) defiscalizzare totalmente o parzialmente i prodotti ottenuti da attività di riciclo;

              4) agevolare i cicli produttivi virtuosi e favorire i primi trattamenti di separazione

degli scarti già nel luogo di produzione;

              5) promuovere il riciclo dei materiali attraverso incentivi per i consumatori finali;

              6) favorire la prevenzione e il recupero dei materiali utilizzati attraverso misure di detrazione fiscale per le imprese che innovano il ciclo produttivo;

              7) ottenere la standardizzazione e la certificazione dei materiali riciclati con appositi marchi di qualità e favorire lo sviluppo di etichette che indichino i costi ambientali al fine di aiutare i consumatori nella scelta dei prodotti;

              8) promuovere l'utilizzo di marchi europei con etichette che indichino i costi ambientali al fine di aiutare i consumatori nella scelta di prodotti che consentano il risparmio delle risorse primarie.

Art. 3.
(Organizzazione e funzionamento).

      1. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'eco-innovazione, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni relative all'uso efficiente delle risorse e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente ovvero dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o a organismi nazionali, europei e internazionali.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi

di direzione e del collegio dei revisori dei conti, stabilisce i princìpi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica, per i primi due anni, di venti unità di personale, che possono essere incrementate a partire dal terzo anno su richiesta dell'Agenzia stessa, e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 ovvero tramite la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale, scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia, al quale spetta un trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali delle amministrazioni di cui al comma 2, individuate secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali delle amministrazioni interessate. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 2 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
      4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 1.200.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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