Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4621 |
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è del 25 per cento qualora l'attività di produzione dell'impresa sia realizzata e gestita in modo prevalente da sistemi di intelligenza artificiale e robotica.
2. Si applica l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo dell'aliquota prevista dal comma 1 del presente articolo, se l'impresa ha investito nel relativo anno d'imposta una somma pari allo 0,5 per cento dei propri ricavi in progetti di riqualificazione professionale dei propri lavoratori dipendenti ovvero in strumenti di welfare aziendale.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.