Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4615 |
1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere il diritto alla genitorialità dei migranti e a facilitare l'integrazione dei figli minori che si ricongiungono ai propri genitori in Italia ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendo il diritto al congedo di maternità per ricongiungimento familiare.
1. Al capo III del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 26-bis. – (Congedo di maternità per ricongiungimento familiare). – 1. Il congedo di maternità disciplinato dal presente capo spetta, per un periodo massimo di un mese, oltre al giorno dell'ingresso, alle lavoratrici straniere legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato anche in caso di arrivo di un figlio minore in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nei percorsi di integrazione da loro promossi, le istituzioni pubbliche favoriscono
l'integrazione dei minorenni giunti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, coinvolgendo attivamente il genitore che usufruisce del congedo di cui al comma 1.3. Il congedo di cui al comma 1 spetta a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.
4. L'indennità di cui all'articolo 22 è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ovvero pagata direttamente dall'INPS a seconda della tipologia di lavoro dell'interessato».
1. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 2, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.