Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4615


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCUVERA, ALBINI, BENI, BOMBASSEI, CARRA, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COMINELLI, COVA, CUPERLO, DE MARIA, DELL'ARINGA, GIANNI FARINA, GIORGIS, GIUSEPPE GUERINI, LA MARCA, LENZI, MAURI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, SBERNA, SBROLLINI, TENTORI, TERROSI, VALIANTE
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità per ricongiungimento familiare
Presentata il 2 agosto 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La migrazione dei bambini e degli adolescenti reca in sé una particolare vulnerabilità. Drammatica, in particolare, è la condizione dei bambini e degli adolescenti soli, come i minori stranieri non accompagnati (per i quali è stata finalmente approvata la legge 7 aprile 2017, n. 47, nota come legge Zampa) e i cosiddetti orfani bianchi (children left behind). Questi ultimi sono i minorenni rimasti nel Paese di origine mentre uno o entrambi i genitori sono migrati per motivi economici, per la ricerca di un lavoro, per una vita migliore anche per i propri figli. Questi orfani della migrazione sono affidati alle cure di terzi (nonni, parenti, vicini). Il problema è grave anche nell'Unione europea. In Romania, secondo le stime dell'UNICEF – Alternative sociale association, questi bambini o adolescenti soli sarebbero circa 350.000 – ossia il 7 per cento della popolazione tra 0 e 18 anni di età – di cui 157.000 con il solo padre all'estero, 67.000 con la sola madre e circa 126.000 con entrambi i genitori all'estero.
      In Italia l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede il diritto al ricongiungimento familiare, ottenuto il quale il minore arriva nel Paese senza che esistano norme che consentano ai suoi genitori di accompagnarlo nel processo di integrazione: manca, per esempio, la previsione di un congedo dal lavoro per motivi di ricongiungimento familiare simile a quello contemplato in caso di adozione o di affidamento dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dalla circolare n. 16/2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      La misura che propongono i firmatari della presente proposta di legge si configura come uno strumento di integrazione dei bambini e degli adolescenti con background migratorio, quell'integrazione fondamentale perché il nostro Paese sia più solido e più sicuro. Varie associazioni di donne immigrate suggeriscono il congedo come fondamentale rimedio per ricostruire il rapporto tra genitore e figlio dopo una lunga separazione, per consentire al bambino di integrarsi, adattarsi alle nuove condizioni di vita e superare i sentimenti di perdita e di sradicamento che conseguono al viaggio. I minori immigrati, infatti, cambiano Paese, cultura familiare, scuola e lingua. Sono viaggiatori non per scelta, rappresentano una génération involontaire, come l'ha definita Tahar Ben Jelloun, che negli ultimi anni in Europa è cresciuta notevolmente.
      Secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2012 sono state presentate 63.779 domande di ricongiungimento familiare per un totale di 90.826 familiari da ricongiungere (una media di 1,42 familiari per domanda). Di queste solo 400 (lo 0,6 per cento) riguardavano familiari al seguito di uno straniero entrante in Italia, mentre la quasi totalità, il 99,4 per cento, riguardava il ricongiungimento di familiari residenti all'estero; il 47 per cento dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento è costituito da figli dei richiedenti e, tra questi, i minori di 18 anni rappresentano il 38 per cento del totale.
      L'articolo 28, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 riconosce agli stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. Riconosce, altresì, al comma 3, come prioritario il superiore interesse del fanciullo in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori. Per rendere effettivo il diritto al ricongiungimento disciplinato dall'articolo 29 del medesimo testo unico è necessario introdurre nell'ordinamento il diritto al congedo parentale, affinché i genitori possano accompagnare il figlio nel percorso di inserimento e prevenire i costi sociali che possono derivare da emarginazione o mancata messa a frutto delle proprie capacità.
      Per il conseguimento di tali finalità, l'articolo 1 della presente proposta di legge chiarisce l'obiettivo di promuovere il diritto alla genitorialità dei migranti e a facilitare l'integrazione dei figli minori che si ricongiungono ai propri genitori in Italia. Con l'articolo 2 tale diritto trova puntuale concretizzazione attraverso l'istituzione del congedo per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, della durata di un mese, introducendo un apposito articolo nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale congedo può essere collegato a progetti di integrazione promossi dagli enti locali, dalle istituzioni scolastiche o dalle associazioni del terzo settore.
      L'articolo 3 pone a carico delle pubbliche amministrazioni interessate gli obblighi di adeguamento alle nuove disposizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere il diritto alla genitorialità dei migranti e a facilitare l'integrazione dei figli minori che si ricongiungono ai propri genitori in Italia ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendo il diritto al congedo di maternità per ricongiungimento familiare.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità per ricongiungimento familiare).

      1. Al capo III del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

          «Art. 26-bis.(Congedo di maternità per ricongiungimento familiare).1. Il congedo di maternità disciplinato dal presente capo spetta, per un periodo massimo di un mese, oltre al giorno dell'ingresso, alle lavoratrici straniere legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato anche in caso di arrivo di un figlio minore in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

          2. Nei percorsi di integrazione da loro promossi, le istituzioni pubbliche favoriscono

l'integrazione dei minorenni giunti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, coinvolgendo attivamente il genitore che usufruisce del congedo di cui al comma 1.

          3. Il congedo di cui al comma 1 spetta a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.

          4. L'indennità di cui all'articolo 22 è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ovvero pagata direttamente dall'INPS a seconda della tipologia di lavoro dell'interessato».

Art. 3.
(Adeguamento delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 2, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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